CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Ancona con la sentenza indicata in epigrafe, ritenuta sussistente la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. con conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio, ha confermato il giudizio di responsabilità di cui alla sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono vizi motivazionali per non aver la Corte territoriale motivato in merito alla censura mossa contro la statuizione di primo grado per aver ritenuto l'imputato responsabile del reato senza un accertamento peritale avente ad oggetto l'effettiva capacità drogante della sostanza sequestrata, invece argomentata dal mero narcotest. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale, differentemente da quanto paventato in ricorso, è lungi dall'aver omesso di considerare la doglianza difensiva e, dopo aver dato contezza dello specifico motivo d'appello inerente alla ritenuta efficacia drogante dello stupefacente sulla base del mero narcotest (pag. 3), ha preso posizione in merito alla censura ritenendo il narcotest idoneo a provare l'effettiva capacità drogante. 3. Ne consegue l'inammissibilità della censura non essendosi con essa il ricorrente confrontato con la ratio decidendi sottesa alla pronuncia. 3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilimente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3.2. Statuendo nei termini di cui innanzi la Corte territoriale, peraltro in fattispecie sussunta nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha fatto altresì corretta applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, che in questa sede si ribadisce, per il quale in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il c.d. narcotest consente di provare la natura stupefacente di una sostanza, ancorché non la quantità di principio attivo in essa contenuto (ex plurimis: Sez. 6, n. 2599 del 14/21/2021, Palmas, Rv. 282680). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell