CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29107/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] SCAMERONI; - intimata – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, n.788/19 depositata il 23 dicembre 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La contribuente chiedeva l’annullamento delle cartelle tributarie e dell’ipoteca esattoriale per un debito di € 33.255,90 formatosi in ipoteca relazione sia alla posizione tributaria, portata in quattro cartelle, sia in relazione alla posizione previdenziale. La CTP, in parziale accoglimento del ricorso, annullava tre delle quattro cartelle, quelle con finali n. 890000, n. 542000 e n. 643000, precisando che alla pronuncia non conseguiva la cancellazione dell’ipoteca considerata la misura del credito oggetto della stessa. L’Agente della Riscossione proponeva appello principale, mentre l’Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale, e la contribuente si costituiva rilevando l’impignorabilità dell’immobile costituente propria abitazione. La CTR dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle finali n. 543000 e 643000 a seguito del d.l. n. 119/2018, rigettando nel resto il gravame. La sola Agenzia della Riscossione ricorre in cassazione affidandosi a tre motivi, mentre le altre parti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o perplessa. 1.1. Il motivo va accolto. Invero, ferma restando la cessazione della materia del contendere relativamente a due delle tre cartelle, e il giudicato sulla quarta confermata dal giudice di primo grado e non oggetto di appello, restava la controversia relativamente ad una sola cartella, finali n. 890000. Espressamente, a fronte di due appelli (principale e incidentale) che contestavano la prescrizione dei crediti posti alla base (a questo punto) della cartella suddetta, la sentenza prima afferma che l’appello non merita accoglimento, per cui parrebbe tener fermo l’annullamento della cartella stessa, ma poi sviluppa interamente la motivazione ritenendo il venir meno dell’ipoteca, il che non ha senso compiuto a fronte di un credito che a quel punto la CTR riteneva non sussistente a conferma della prima pronuncia. E che la CTR nella sua decisione in ordine alla non vigenza dell’ipoteca faccia riferimento proprio a quella cartella lo si evince laddove essa ritiene di confermare la prima sentenza “sebbene per ragioni parzialmente diverse da quelle dedotte dalle parti”. D’altronde poi il dispositivo rigetta l’appello e conferma la sentenza di primo grado, per di più compensando le spese in quanto l’accoglimento (sic) dipenderebbe da “fatto sopravvenuto”, il quale rimane occultato dalla cappa che offusca l’iter logico dell’intera decisione, e non consente se non a mezzo di non ammessa congettura di collegarlo alle disposizioni sull’annullamento ex lege delle cartelle di importo inferiore ai mille euro. Sussiste dunque all’interno della sentenza quell’irriducibile contraddittorietà che rende del tutto non assolto l’onere della motivazione nei termini del minimo costituzionale esigibile, il che determina la nullità della decisione, l’assorbimento degli altri motivi e il conseguente rinvio alla Corte territoriale che, nell’assolvere con puntualità il proprio onere motivazionale, provvederà altresì a determinare le spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte, con l’esclusione della pronuncia relativa alla cessazione della materia del contendere per le cartelle finali nn. 542000 e 643000, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle sp