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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2026

Cassazione n. 25354/2026

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rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per lacorrezione della ordinanza di questa Corte n. 27372/2025 pubblicata il13 ottobre 2025 ed emessa sul ricorso iscritto al n. 18563/2023 R.G.proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiALESSI GAETANO e [OSCURATO:PERSONA], contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (già MINISTERO DELLO SVILUPPOECONOMICO), rappresentato e difeso dall’’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COLETTAPASQUALINA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso laSENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4979/2023 depositatail 11/07/2023;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26169/2025Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 25354/2026Data pubblicazione 15/09/20261.

La vicenda di merito ha tratto origine dal rilascio, da parte diHDI [OSCURATO:SOCIETA]. (allora Assitalia), di due polizze fideiussorienell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. e a favore del Ministero delle AttivitàProduttive (ora MIMIT) a garanzia di contributi pubblici erogati ai sensidella legge n. 488/1992.A seguito del provvedimento di revoca delle agevolazioni da partedel Ministero, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. notificava ad HDI una cartellaesattoriale per il recupero delle somme.HDI proponeva opposizione alla cartella dinanzi al giudiceordinario evocando in giudizio il Ministero e, in via di manleva eregresso, la [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi soci/garanti ([OSCURATO:PERSONA], ColettaLorena, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).Ad esito del giudizio di primo grado, il Tribunale rigettava sial’opposizione principale contro il Ministero (ritenendo legittimal’escussione delle garanzie), sia la domanda di manleva e regressoverso la [OSCURATO:SOCIETA] e i coobbligati (per mancanza di prova dell’avvenutopagamento da parte del garante).

HDI veniva condannata a rifondereal Ministero le spese di lite, liquidate in € 27.840,00.In secondo grado la Corte d’appello di Roma, con sentenza n.4979/2023, dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero e rigettava nel merito il gravame controgli altri appellati.

HDI veniva nuovamente condannata a rifondere lespese di lite del secondo grado in favore del Ministero, liquidate in €18.000,00.HDI proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, a cuiresisteva il Ministero con controricorso.2.

Questa Corte con l’ordinanza n. 27372/2025:a) quanto alla domanda principale (opposizione alla cartella), harilevato d’ufficio l’originaria inammissibilità dell’opposizioneall’esecuzione per difetto di legittimazione processuale passiva delNumero registro generale 26169/2025Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 25354/2026Data pubblicazione 15/09/2026Ministero (posto che l’opposizione andava proposta anche control’agente della riscossione, Equitalia, e non solo contro l’enteimpositore); ed ha pertanto cassato senza rinvio la sentenzaimpugnata limitatamente a tale capo;b) quanto alla domanda accessoria di manleva/regresso, haaccolto il secondo motivo di ricorso di HDI, confermando il principio percui il coobbligato/garante può agire in regresso in via anticipata econdizionata all’effettivo pagamento, cassando la sentenza con rinvioalla Corte d’appello di Roma;c) quanto alla statuizione sulle spese: in motivazione (pag. 9) haspecificato che le spese dell’intero giudizio relative alla domandaprincipale (inammissibile ab initio) dovevano seguire la soccombenza,con liquidazione operata in maniera partitamente distinta per i duegradi di merito e per il grado di legittimità, per poi nel dispositivo (pag.12) condannare nuovamente HDI alla refusione delle spese dell’interogiudizio in favore del Ministero, liquidando ex novo la somma di €27.840,00 per il primo grado e € 18.000,00 per il giudizio di appello.3.

Il ricorso per correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., avversotale statuizione, depositato da [OSCURATO:SOCIETA]. è affidato adun’unica, articolata doglianza volta ad emendare il predetto erroremateriale.A supporto della richiesta, la ricorrente deduce che vi sia stata:«una mera involontaria alterazione, da parte della ordinanza - a suavolta riverberatosi sul dispositivo - del contenuto della frase che nellaparte motiva avrebbe dovuto in effetti regolarle per la sola fase dilegittimità.

Nei fatti quindi un lapsus - chiaramente percepibile dalcontesto della decisione per cui correggibile ai sensi degli art. 287 e391 bis cpc. - trattandosi di mera discrepanza tra un giudizio disoccombenza del tutto corretto e la espressione della relativa regolaapplicativa che per le due anzidette fasi di merito poteva essere soloconfermata.»Numero registro generale 26169/2025Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 25354/2026Data pubblicazione 15/09/20264.

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte, mentre il Ministero ha depositatomemoria; all’esito, il Collegio si è riservato il deposito nei successivisessanta giorni.5.

In via preliminare, va rilevata e dichiarata l’inammissibilitàdella memoria difensiva depositata dal Ministero delle Imprese e delMade in Italy (già MISE) in data 27 giugno 2026.Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, laparte intimata che intenda partecipare attivamente alla fase scritta delgiudizio ha l’onere di (notificare - fino alla riforma del 2023 - e)depositare un tempestivo e formale controricorso ai sensi dell’art. 370c.p.c.La mancata proposizione del controricorso preclude alla parteintimata la facoltà di depositare memorie illustrative ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c., le quali - laddove ugualmente prodotte - vannodichiarate inammissibili e sottratte al thema decidendum del Collegio.Nel caso di specie, il Ministero intimato non ha provveduto altempestivo deposito di alcun atto avente i formali requisiti di uncontroricorso al ricorso principale, depositando direttamente inprossimità dell’adunanza camerale una memoria scritta, peraltrocontenente argomentazioni ed eccezioni del tutto inconferenti, riferibilia un diverso fascicolo di merito e non al presente procedimento dicorrezione di preteso errore materiale.Ne consegue l’irricevibilità e l’inammissibilità dell’atto difensivodel Ministero.6.

Nel merito, l’istanza di correzione di errore materiale propostada [OSCURATO:SOCIETA]. è inammissibile.La società ricorrente lamenta che il dispositivo dell’ordinanza n.27372/2025 di questa Corte sia affetto da un macroscopico lapsuscalami nella parte in cui, a seguito della cassazione senza rinvio dellasentenza impugnata sulla domanda principale, ha condannato HDI allaNumero registro generale 26169/2025Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 25354/2026Data pubblicazione 15/09/2026refusione delle spese di primo e secondo grado in favore del Ministero,liquidando ex novo gli importi di € 27.840,00 (per il primo grado) ed €18.000,00 (per l’appello).

Assume la ricorrente che tale statuizione siponga in contrasto con la motivazione (ove si faceva riferimento a unaliquidazione "partitamente distinta per i due gradi di merito") edetermini una ingiusta duplicazione dei titoli esecutivi di spesa,dovendo la Corte limitarsi a confermare le liquidazioni già effettuatedai giudici di merito.La doglianza è manifestamente infondata, sicché non si prospettaalcun errore materiale e il relativo procedimento è inammissibile.Il rimedio straordinario della correzione dell’errore materiale exartt. 287 e 391-bis c.p.c. è finalizzato esclusivamente a emendare unafortuita e involontaria discrepanza tra il pensiero del giudice (espressoin motivazione) e la sua materiale trascrizione grafica (in dispositivo),senza che sia possibile rimettere in discussione la portata precettiva ola correttezza giuridica della decisione.Nel caso in esame, non si ravvisa alcuna divergenza involontariao errore materiale di redazione.L’ordinanza n. 27372/2025 di questa Corte, accogliendo il sestomotivo di ricorso, ha rilevato d’ufficio l’originaria inammissibilità delladomanda principale di opposizione alla cartella di pagamento promossada HDI per difetto di legittimazione processuale passiva dei soggettievocati in giudizio.

Per l’effetto, questa Corte ha cassato senza rinviola sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c.La cassazione senza rinvio per originaria improponibilità delladomanda principale determina evidentemente la completa caducazionee l’effetto rescindente totale delle sentenze di primo e di secondo gradorese sul punto, le quali sono state interamente eliminatedall’ordinamento giuridico.

Pertanto, nessuna delle statuizioni sullespese in esse contenute è sopravvissuta alla pronuncia di legittimità.Numero registro generale 26169/2025Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 25354/2026Data pubblicazione 15/09/2026Venuto meno l’intero quadro decisionale di merito, questa Corteaveva il preciso potere-dovere istituzionale di procedere d’ufficio aduna nuova, autonoma e integrale liquidazione delle spese di lite di tuttele fasi del giudizio (primo grado, secondo grado e legittimità) di quelladomanda principale malamente proposta e coltivata, regolandolesecondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e applicandodiscrezionalmente le tabelle dei parametri vigenti di cui al d.m. n.147/2022.Pertanto, la circostanza che questa Corte abbia quantificato edesplicitato nel dispositivo le singole voci di spesa per il primo e per ilsecondo grado di merito (anziché operare un rinvio alle sentenzecaducate) costituisce la corretta e doverosa applicazione delle regoledel rito civile in caso di cassazione senza rinvio delle originariepronunzie e dei relativi capi sulle spese, in quanto le liquidazioni deiprecedenti gradi erano rimaste travolte dall’annullamento.L’istanza di correzione va pertanto dichiarata inammissibile.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per correzione di erroremateriale.Così deciso in Roma, addì 8 settembre 2026, nella camera diconsiglio della Terza Sezione Civile.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per lacorrezione della ordinanza di questa Corte n. 27372/2025 pubblicata il13 ottobre 2025 ed emessa sul ricorso iscritto al n. 18563/2023 R.G.proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiALESSI GAETANO e [OSCURATO:PERSONA], contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (già MINISTERO DELLO SVILUPPOECONOMICO), rappresentato e difeso dall’’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COLETTAPASQUALINA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso laSENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4979/2023 depositatail 11/07/2023;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26169/2025Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 25354/2026Data pubblicazione 15/09/20261. La vicenda di merito ha tratto origine dal rilascio, da parte diHDI [OSCURATO:SOCIETA]. (allora Assitalia), di due polizze fideiussorienell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. e a favore del Ministero delle AttivitàProduttive (ora MIMIT) a garanzia di contributi pubblici erogati ai sensidella legge n. 488/1992.A seguito del provvedimento di revoca delle agevolazioni da partedel Ministero, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. notificava ad HDI una cartellaesattoriale per il recupero delle somme.HDI proponeva opposizione alla cartella dinanzi al giudiceordinario evocando in giudizio il Ministero e, in via di manleva eregresso, la [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi soci/garanti ([OSCURATO:PERSONA], ColettaLorena, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).Ad esito del giudizio di primo grado, il Tribunale rigettava sial’opposizione principale contro il Ministero (ritenendo legittimal’escussione delle garanzie), sia la domanda di manleva e regressoverso la [OSCURATO:SOCIETA] e i coobbligati (per mancanza di prova dell’avvenutopagamento da parte del garante). HDI veniva condannata a rifondereal Ministero le spese di lite, liquidate in € 27.840,00.In secondo grado la Corte d’appello di Roma, con sentenza n.4979/2023, dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero e rigettava nel merito il gravame controgli altri appellati. HDI veniva nuovamente condannata a rifondere lespese di lite del secondo grado in favore del Ministero, liquidate in €18.000,00.HDI proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, a cuiresisteva il Ministero con controricorso.2. Questa Corte con l’ordinanza n. 27372/2025:a) quanto alla domanda principale (opposizione alla cartella), harilevato d’ufficio l’originaria inammissibilità dell’opposizioneall’esecuzione per difetto di legittimazione processuale passiva delNumero registro generale 26169/2025Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 25354/2026Data pubblicazione 15/09/2026Ministero (posto che l’opposizione andava proposta anche control’agente della riscossione, Equitalia, e non solo contro l’enteimpositore); ed ha pertanto cassato senza rinvio la sentenzaimpugnata limitatamente a tale capo;b) quanto alla domanda accessoria di manleva/regresso, haaccolto il secondo motivo di ricorso di HDI, confermando il principio percui il coobbligato/garante può agire in regresso in via anticipata econdizionata all’effettivo pagamento, cassando la sentenza con rinvioalla Corte d’appello di Roma;c) quanto alla statuizione sulle spese: in motivazione (pag. 9) haspecificato che le spese dell’intero giudizio relative alla domandaprincipale (inammissibile ab initio) dovevano seguire la soccombenza,con liquidazione operata in maniera partitamente distinta per i duegradi di merito e per il grado di legittimità, per poi nel dispositivo (pag.12) condannare nuovamente HDI alla refusione delle spese dell’interogiudizio in favore del Ministero, liquidando ex novo la somma di €27.840,00 per il primo grado e € 18.000,00 per il giudizio di appello.3. Il ricorso per correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., avversotale statuizione, depositato da [OSCURATO:SOCIETA]. è affidato adun’unica, articolata doglianza volta ad emendare il predetto erroremateriale.A supporto della richiesta, la ricorrente deduce che vi sia stata:«una mera involontaria alterazione, da parte della ordinanza - a suavolta riverberatosi sul dispositivo - del contenuto della frase che nellaparte motiva avrebbe dovuto in effetti regolarle per la sola fase dilegittimità. Nei fatti quindi un lapsus - chiaramente percepibile dalcontesto della decisione per cui correggibile ai sensi degli art. 287 e391 bis cpc. - trattandosi di mera discrepanza tra un giudizio disoccombenza del tutto corretto e la espressione della relativa regolaapplicativa che per le due anzidette fasi di merito poteva essere soloconfermata.»Numero registro generale 26169/2025Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 25354/2026Data pubblicazione 15/09/20264. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte, mentre il Ministero ha depositatomemoria; all’esito, il Collegio si è riservato il deposito nei successivisessanta giorni.5. In via preliminare, va rilevata e dichiarata l’inammissibilitàdella memoria difensiva depositata dal Ministero delle Imprese e delMade in Italy (già MISE) in data 27 giugno 2026.Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, laparte intimata che intenda partecipare attivamente alla fase scritta delgiudizio ha l’onere di (notificare - fino alla riforma del 2023 - e)depositare un tempestivo e formale controricorso ai sensi dell’art. 370c.p.c.La mancata proposizione del controricorso preclude alla parteintimata la facoltà di depositare memorie illustrative ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c., le quali - laddove ugualmente prodotte - vannodichiarate inammissibili e sottratte al thema decidendum del Collegio.Nel caso di specie, il Ministero intimato non ha provveduto altempestivo deposito di alcun atto avente i formali requisiti di uncontroricorso al ricorso principale, depositando direttamente inprossimità dell’adunanza camerale una memoria scritta, peraltrocontenente argomentazioni ed eccezioni del tutto inconferenti, riferibilia un diverso fascicolo di merito e non al presente procedimento dicorrezione di preteso errore materiale.Ne consegue l’irricevibilità e l’inammissibilità dell’atto difensivodel Ministero.6. Nel merito, l’istanza di correzione di errore materiale propostada [OSCURATO:SOCIETA]. è inammissibile.La società ricorrente lamenta che il dispositivo dell’ordinanza n.27372/2025 di questa Corte sia affetto da un macroscopico lapsuscalami nella parte in cui, a seguito della cassazione senza rinvio dellasentenza impugnata sulla domanda principale, ha condannato HDI allaNumero registro generale 26169/2025Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 25354/2026Data pubblicazione 15/09/2026refusione delle spese di primo e secondo grado in favore del Ministero,liquidando ex novo gli importi di € 27.840,00 (per il primo grado) ed €18.000,00 (per l’appello). Assume la ricorrente che tale statuizione siponga in contrasto con la motivazione (ove si faceva riferimento a unaliquidazione "partitamente distinta per i due gradi di merito") edetermini una ingiusta duplicazione dei titoli esecutivi di spesa,dovendo la Corte limitarsi a confermare le liquidazioni già effettuatedai giudici di merito.La doglianza è manifestamente infondata, sicché non si prospettaalcun errore materiale e il relativo procedimento è inammissibile.Il rimedio straordinario della correzione dell’errore materiale exartt. 287 e 391-bis c.p.c. è finalizzato esclusivamente a emendare unafortuita e involontaria discrepanza tra il pensiero del giudice (espressoin motivazione) e la sua materiale trascrizione grafica (in dispositivo),senza che sia possibile rimettere in discussione la portata precettiva ola correttezza giuridica della decisione.Nel caso in esame, non si ravvisa alcuna divergenza involontariao errore materiale di redazione.L’ordinanza n. 27372/2025 di questa Corte, accogliendo il sestomotivo di ricorso, ha rilevato d’ufficio l’originaria inammissibilità delladomanda principale di opposizione alla cartella di pagamento promossada HDI per difetto di legittimazione processuale passiva dei soggettievocati in giudizio. Per l’effetto, questa Corte ha cassato senza rinviola sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c.La cassazione senza rinvio per originaria improponibilità delladomanda principale determina evidentemente la completa caducazionee l’effetto rescindente totale delle sentenze di primo e di secondo gradorese sul punto, le quali sono state interamente eliminatedall’ordinamento giuridico. Pertanto, nessuna delle statuizioni sullespese in esse contenute è sopravvissuta alla pronuncia di legittimità.Numero registro generale 26169/2025Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 25354/2026Data pubblicazione 15/09/2026Venuto meno l’intero quadro decisionale di merito, questa Corteaveva il preciso potere-dovere istituzionale di procedere d’ufficio aduna nuova, autonoma e integrale liquidazione delle spese di lite di tuttele fasi del giudizio (primo grado, secondo grado e legittimità) di quelladomanda principale malamente proposta e coltivata, regolandolesecondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e applicandodiscrezionalmente le tabelle dei parametri vigenti di cui al d.m. n.147/2022.Pertanto, la circostanza che questa Corte abbia quantificato edesplicitato nel dispositivo le singole voci di spesa per il primo e per ilsecondo grado di merito (anziché operare un rinvio alle sentenzecaducate) costituisce la corretta e doverosa applicazione delle regoledel rito civile in caso di cassazione senza rinvio delle originariepronunzie e dei relativi capi sulle spese, in quanto le liquidazioni deiprecedenti gradi erano rimaste travolte dall’annullamento.L’istanza di correzione va pertanto dichiarata inammissibile. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per correzione di erroremateriale.Così deciso in Roma, addì 8 settembre 2026, nella camera diconsiglio della Terza Sezione Civile.Il Presidente
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