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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:155
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62009CJ0326_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373, pag. 37) (v. punti 24-25)

[OSCURATO:PERSONA]

1) Non avendo adottato nel termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a trasporre la direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza di tale direttiva. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009CJ0326_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373, pag. 37) (v. punti 24-25) [OSCURATO:PERSONA] 1) Non avendo adottato nel termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a trasporre la direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza di tale direttiva. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.