CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 49519/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorsa proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere applicatagli dal 15 giugno 2010 al 31 marzo 2011 e degli arresti domiciliari da tale data al 13 giugno 2011 per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990. In relazione a tale addebito il Consagra era assolto con sentenza del 10 marzo 20187divenuta irrevocabile in data 11 dicembre 2018. In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa, inerente ad una vasta ope- razione volta alla repressione dei reati di cui all'art. 73 d.P.R., coinvolgente sessan- tatré soggetti„ compreso il Consagra, il G.I.P., riteneva sussistere a carico di quest'ul- timo gravi indizi di colpevolezza solo per alcuni reati per i quali era stata avanzata la richiesta, e, nello specifico, in relazione ai reati, secondo l'enucleazione data nell'or- dinanza cautelare, di cui ai capi A) limitatamente ai fatti commessi nell'anno 2007, D), F), H), I), S), U), Dc) limitatamente alla sottrazione di energia elettrica, e De). Il G.I.P. premetteva quanto segue: - i CC di Licata, in seguito al rinvenimento presso il domicilio di [OSCURATO:PERSONA]- menico di armi detenute clandestinamente, avevano avviato servizi di osservazione, controllo e pedinamento, nel corso dei quali avevano notato, in varie occasioni, il Consagrai insieme a [OSCURATO:PERSONA], a bordo di una vettura provenire dall'agro dove era sita l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; - poiché il Consagra era stato arrestato per i delitti di detenzione di armi, muni- zioni ed esplosivi, era attivato un servizio di intercettazione ambientale a bordo dell'auto di sua proprietà, ma in uso al Vedda; - il Vedda, uno dei principali indagati, forniva elementi per dare una chiave di lettura dei dialoghi intercettati, relativi al Consagra e a [OSCURATO:PERSONA], soste- nendo di avere svolto per i due nell'anno 2006 e fino al 2008 attività illecite, ritenute tuttavia effettivamente comprovate solo per l'anno 2007; - il Consagra e il Cannizzaro erano stati lambiti da intercettazioni prima facie apparentemente generiche e neutre, ma alla luce delle dichiarazioni del Vedda, i dia- loghi erano reinterpretati nel senso del loro coinvolgimento nelle attività illecite. Evidenziava il G.I.P. che, a livello indiziario, a carico del Consagra rilevavano gli esiti di attività tecnica svolta nell'ambito di altro procedimento penale, in particolare relativamente ai colloqui in carcere tra i fratelli Marino, Giacomo e Carmelo. All'esito del giudizio ordinario di primo grado, il Tribunale di Agrigento perveniva per tutti gli altri coimputati, tra i quali il Consagra, pure in relazione ad un reato per cui, previa riqualificazione nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990, era intervenuta la prescrizione, ad un giudizio assolutorio per tutte le imputazioni, rimarcando che l'attività investigativa si era basata prevalentemente sulle intercettazioni finalizzate ad individuare i responsabili di una pluralità di ipotesi di reato, non sempre omogenee tra loro, "collegate per l'identica ambientazione rap- presentata dal contesto criminale proprio del territorio di Licata". Il Tribunale sottolineava che l'attività di indagine era scaturita a seguito dell'ap- posizione di microspie ambientali dapprima nell'auto del Vedda e in seguito in un'altra vettura a lui in uso, ma di proprietà del Consagra; dava atto altresì che, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, i testi di P.G. avevano riferito in ordine all'identifica- zione dei dialoganti, rilevando quanto segue: "[...] sebbene gli elementi raccolti du- rante l'attività svolta dagli investigatori - basata sul metodo dell'ascolto delle con- versazioni - siano stati numerosi e talvolta anche dettagliati, essi non sono stati suf- ficienti ad elidere ogni ragionevole dubbio in ordine alla pna responsabilità degli imputati perché essi non sono stati seguiti, cronologicamente, da quell'attività di ri- scontro finalizzata ad accertare che la condotta di cui si ascoltava poi, effetti- vamente e realmente, posta in essere da coloro che la declamavano [...]". Orbene, il giudice della riparazione ha ritenuto che l'esito assolutorio era stato determinato dalla mancata produzione in dibattimento da parte del P.M., per ragioni non note, del seguente materiale probatorio che invece era stato portato al vaglio del G.I.P. in sede cautelare: a) le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del Vedda, ori- ginario coimputato, ritenute dal giudice della cautela di rilevante pregnanza, al fine di fornire una chiave di lettura dei dialoghi intercettati, il quale era stato citato in sentenza solo come soggetto giudicato separatamente, e senza che neppure risul- tasse avanzata la richiesta della sua audizione come imputato di reato connesso; b) la mancata produzione delle intercettazioni a supporto dell'accusa per alcune speci- fiche imputazioni, come ad esempio quella di cui al capo A). L'ordinanza custodiale si basava sulle numerose conversazioni intercettate - pre- valentemente nella vettura in uso al Vedda, ma di proprietà del Consagra - e sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal Vedda, accreditatosi come uomo di fiducia del Consagra. Lo stretto rapporto di frequentazione tra il Vedda e il Consagra era dimostrato dall'utilizzazione da parte del primo dell'auto di proprietà di quest'ul- timo (dato evidenziato anche in sentenza) e dal contenuto delle intercettazioni esa- minate al momento dell'adozione del provvedimento restrittivo, lette nell'ottica rife- rita dal Vedda della sussistenza di una concorsuale attività illecita nel settore degli stupefacenti. Tale condotta, pertanto, era ritenuta altamente imprudente ed eziologicamente idonea a fare sorgere la falsa apparenza della configurabilità degli ipotizzati reati.Il rapporto di stretta frequentazione con il Vedda e il tenore ambiguo delle con- versazioni non avevano trovato una seria ed evidente smentita da parte del Consa- gra, non essendo stato neppure dedotto o allegato dall'istante nella richiesta in esame (risultando agli atti soltanto un verbale di interrogatorio reso il 18 giugno 2010 in- nanzi al G.I.P. del Tribunale di Monza, nel corso del quale lo stesso dichiarava gene- ricamente di essere estraneo ai fatti). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che la Corte di appello non ha considerato le risultanze dibattimentali, ove erano stati sentiti testimoni, quasi tutti appartenenti alla P.G., la sentenza asso- lutoria dalla quale risultava accertato che il provvedimento cautelare era stato emesso e mantenuto in mancanza delle condizioni di applicabilità previste dagli art.273 e 280 cod. proc. pen.. Il Tribunale assolveva il ricorrente per alcuni capi di imputazione perché il fatto non sussiste e per i capi d), m), bf), bg), bh) per non aver commesso il fatto. Con- trariamente a quanto rilevato dalla Corte di appello, nei confronti del Consagra non era stato disposto non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni del Vedda, in quanto non riscontrate. [OSCURATO:PERSONA] non aveva rapporti coi due Marino e di questo avrebbe dovuto tener conto di quelle dichiarazioni. La Corte di appello ha ritenuto che il Consagra non avesse smentito le dichiara- zioni del Vedda e che questo silenzio dovesse ritenersi alla stregua di un comporta- mento colpevole. Al contrario, il Consagra era stato interrogato dal P.M. presso il carcere di Agrigento e, in detta sede, aveva respinto ogni accusa e chiarito la sua posizione per ogni capo di imputazione. Inoltre, le dichiarazioni del ricorrente o il suo comportamento al momento dell'ar- resto non si ponevano in rapporto di causalità con l'applicazione della misura caute- lare. 2.1. Con memoria del 10 novembre 2023, la difesa del Consagra reitera la richie- sta di accoglimento del ricorso. Si evidenzia la sussistenza di plurimi elementi indicativi della sussistenza del di- ritto all'indennizzo: A) [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal Tribunale perché il fatto non sussiste per alcuni capi di imputazione, mentre per i capi D), M), BF), BG), BH) era stato assolto per non aver commesso il fatto. B) Il Tribunale del riesame aveva disatteso le dichiarazioni del Vedda, avendo annullato l'ordinanza custodiale in ordine ai reati di cui ai capi D], F], H], I] M] ed U].Sul punto si era formato il giudicato cautelare. Nel ritenere inattendibili le dichiara- zioni del Vedda, i giudici della cautela avevano rappresentato quanto segue: dichiarazioni rese dal coindagato [o da chi è indagato in procedimento connesso o collegato] possono acquisire efficacia rilevante ai fini dell'adozione di una misura cau- telare soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino puntualmente riscontrate da dati che confermino le modalità oggettive del fatto descritto, e da ele- menti individualizzanti soggettivamente indirizzati, capaci, cioè di assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura [...n C) [OSCURATO:PERSONA] era stato interrogato in data 14 dicembre 2010. La Corte di appello ha ritenuto che il Consagra non avesse smentito le dichiarazioni del Vedda e che tale silenzio dovesse essere considerato come un comportamento colpevole. 3. Con memoria difensiva del 27 settembre 2022, l'Avvocatura dello Stato, in qualità di difensore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiede il rigetto del ricorso. Si sottolinea che nell'ordinanza impugnata, con approfondita motivazione, erano state illustrate le condotte addebitabili al Consagra sotto il profilo della colpa extra- processuale quali le frequentazioni ambigue e il contenuto delle intercettazioni, com- portamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale, che però non avevano formato oggetto di specifica contestazione da parte del predetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve es- sere accertata d'ufficio dal Giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di pre- supposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e con- seguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'au- torità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637) Poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art.314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non vo- luta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consape- volmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un prov- vedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il Giudice, nell'accertare la sussi- stenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa ripara- zione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia caute- lare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successi- vamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). In seguito, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del rico- noscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altri- menti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparato- ria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la con- dotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni tele- foniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente con- segna di beni). Il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto au- tonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine di- versi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rile- vante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giu- dizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Tuttavia, tale autonomia non consente al giu- dice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Come preci- sato da questa Corte (Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), però, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove t le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio carat-terizza solo il giudizio di responsabilità penale.2. La colpa grave può essere caratterizzata da una condotta extraprocessuale gravemente colposa quale la frequentazione ambigua con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione for- nisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedi- mento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, secondo cui le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento pos- sono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., anche nel caso in cui interven- gano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolu- tamente necessitate). La colpa rilevante in senso ostativo può essere integrata da comportamenti ex- traprocessuali, quali, ad esempio: frequentazioni ambigue con soggetti condannati nell'ambito del medesimo procedimento (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475) o con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397); ingiustificate frequentazioni che si prestino og- gettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782). L'unica condizione è che il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Fa- rina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782). Inoltre, profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere rappresentato dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, es- t sendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv, 258425).Si è altresì affermato che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato o abbiano concorso a darvi causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è necessario l'accertamento del rapporto tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della li- bertà personale, ancorato a dati certi e non congetturali. Sotto questo profilo, la va- lutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, ri- spetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse - f si po,serp_come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla pro- duzione dell'evento detenzione. Il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità della motivazione è censurabile in Cassazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2365 del 12/04/2000, Vassura, Rv. 216311). In tema di contiguità ad attività di associazione a delinquer, si è poi osservato che, per un reato in concorso con altre persone, si contribuisce a dare causa all'ado- zione della misura cautelare se si sia consapevoli dell'attività delittuosa di altri e non- dimeno, pur non concorrendo in quell'attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell'attività (Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210628). 3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, motivato in modo esaustivo, logico e privo di contraddizioni, è pienamente conforme agli orientamenti della giuri- sprudenza di legittimità menzionati, avendo individuato, con estrema puntualità, quelle condotte del ricorrente, poste all'attenzione del giudice della cautela e confer- mate dai giudici di merito, nonostante l'assoluzione: condotte che risultano grave- mente colpevoli, in quanto espressione di una consapevole contiguità, non giustifica- bile sotto nessun profilo, di carattere fortemente ambiguo, tali da contribuire, dal punto di vista causale, all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare. Come sopra meglio specificato nell'esposizione in fatto, la Corte territoriale ha basato il giudizio di colpa grave a carico del Consagra sui seguenti elementi: a) lo stretto rapporto di frequentazione tra il Vedda ed il Consagra, confermato dall'utiliz- zazione da parte del primo dell'auto di proprietà di quest'ultimo, in base al quale era stata avvalorata la ricostruzione dei fatti operata dal Vedda, che lo vedeva come uomo di fiducia del Consagra; b) il contenuto delle intercettazioni esaminate al mo- mento dell'adozione del provvedimento restrittivo - lette nell'ottica riferita dal Vedda della sussistenza di una comune e concorsuale attività illecita nel settore degli stu- pefacenti - idoneo a far sorgere la falsa apparenza della configurabilità degli ipotizzati reati. Si è altresì evidenziato che, nell'ambito del giudizio, l'esito assolutorio era stato condizionato dalla mancata produzione di molteplici elementi di indagine, sui quali si era basata l'ordinanza custodiale. Gli elementi indiziari riportati nell'ordinanza custo- diale, pertanto, non trovavano specifico disconoscimento nelle risultanze dibattimen- tali. Il ricorrente essenzialmente non contesta i riferimenti alla frequentazione o alla contiguità col Vedda e l'ambiguità del tenore delle conversazione captate - aspetti tutti non smentiti nel corso del procedimento di merito - bensì il solo dato della rite- nuta inattendibilità del Vedda, che, però, la Corte territoriale non ha considerato ai fini della valutazione della colpa grave del Consagra. Il ricorrente, pertanto, si confronta solo parzialmente con il contenuto puntuale del provvedimento impugnato e con la precisa individuazione di tutti i comportamenti, in virtù dei quali si è escluso l'indennizzo. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che vanno liquid