Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17728/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

reclusione ed euro quattrocento di multa, con sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. inidonea ad essere posta a fondamento del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, sia per assenza dell’accertamento nel merito della responsabilità penale, sia perché la c.d. riforma Cartabia aveva novellato l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., sopprimendo l’equiparazione della sentenza ex art. 444, comma 2, cod. proc. pen. alla sentenza di condanna nell’ipotesi in cui non fossero state applicate pene accessorie.

Aggiunge il ricorrente che la legge consente al giudice di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena anche in caso di seconda condanna quando quest’ultima, cumulata con quella in precedenza irrogata, non supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen., come nel caso del ricorrente in cui la condanna inflitta nel procedimento in esame ad otto mesi di reclusione avrebbe rispettato il limite dei due anni di pena entro i quali il beneficio è ammesso.

Deduce, inoltre, la difesa che la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine al giudizio prognostico sul futuro comportamento dell’imputato, prognosi che rappresentava la necessaria argomentazione sulla cui base i giudici avevano l’onere di fondare il diniego del beneficio.

Deduce, infine, la difesa che la Corte di merito, nel richiamare i precedenti penali del ricorrente a sostegno della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, aveva confuso due differenti tipologie di giudizio: quello relativo all’applicazione della recidiva contestata al ricorrente che si sarebbe dovuto fondare sull’analisi delle passate condotte penali dell’imputato; quello prognostico comportamentale che doveva invece essere la base per l’accoglimento o il diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. erronea applicazione della legge penale, non essendo stata dichiarata d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Deduce la difesa che il reato risulta commesso dal ricorrente il 27/10/2015, con la conseguenza che la relativa prescrizione era maturata nella primavera del 2023, vale a dire nelle more del giudizio di secondo grado; tuttavia, la Corte veneziana aveva omesso di provvedere, non dichiarando – come avrebbe dovuto – l’improcedibilità per intervenuta estinzione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativo alla intervenuta prescrizione del reato, dovendosi ricordare il principio di diritto secondo il quale «è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

Invero, tenuto conto che la data di commissione del reato è indicata in rubrica nel giorno 27/10/2015 e che non sono intervenuti, nel corso del giudizio, periodi di sospensione del corso della prescrizione, il termine di prescrizione massimo di sette anni e sei mesi è decorso il 27/04/2023, in epoca anteriore al 19/02/2024, data della pronuncia della sentenza della Corte di appello di Venezia.

Ne consegue che, alla data della pronunzia della sentenza impugnata, resa il 19/02/2024, era già decorso il termine massimo di prescrizione del reato di cui al capo K), con la conseguente fondatezza dei rilievi sollevati sul punto dal ricorrente.

Tanto comporta la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di 2 F i r m a t o D a : A L D O A C E T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 5 5 7 b a e d c 2 c 5 c f a - F i r m a t o D a : L U A N A M A R I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 a 6 d 4 3 e a 6 d b 7 9 7 F i r m a t o D a : G I O V A N N I G I O R G I A N N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : f b e e d a 7 b d 4 4 0 4 5 6 cui al capo K) estinto per prescrizione.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza. 2.1 Va subito precisato che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la sentenza di patteggiamento, agli effetti penali, è equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445, comma 1- bis, ultimo periodo cod. proc. pen.), dal momento che il legislatore delegato con la c.d. riforma Cartabia ha inteso solo ribadire l’inefficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi extrapenali, precisando che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. non può essere utilizzata «ai fini di prova» nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi (compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile) e che, nel caso in cui non siano applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna.

E non a caso, le Sezioni unite hanno ritenuto che la sentenza di patteggiamento (sia allargato che ordinario), in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna e in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (così, Sez.

U, n. 17781 del 29/11/2005, Diop, Rv. 233518; in senso conforme v.

Sez. 1, n. 45952 del 10/09/2019, Orofino, Rv. 277332; Sez. 6, n. 26627 del 17/04/2024, Bianchi; Rv. 286842). 2.2 In secondo luogo, deve essere ricordato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare specificamente sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta (Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv. 285413; Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, dep. 2014, Shehi, Rv. 258487).

E, nel caso in esame, l’atto di appello proposto dal ricorrente conteneva la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione del provvedimento, senza indicare alcun elemento di fatto astrattamente idoneo a fondare l'accoglimento della richiesta.

In ogni caso, i giudici di appello hanno fondato il giudizio negativo sulla concessione dei benefici invocati, richiamando i medesimi parametri della entità del fatto e della personalità dei prevenuti richiamati per giustificare la congruità del trattamento sanzionatorio, e sottolineando la presenza, per il ricorrente, di un precedente specifico recente con pena sospesa.

Ed a quest’ultimo riguardo, deve essere ricordato l’orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016, dep. 2017, Camorani, Rv. 268947; Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Albanito, Rv. 25058301) secondo cui «non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen., che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali.

Né l'astratta applicabilità dell'art. 164, u.c., cod. pen. che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati» (nello stesso senso, Sez. 1, n. 2628 del 29/09/2023, dep. 2024, Mazzara, non mass.; Sez. 3, n. 1688 del 21/12/2023, dep. 2024, Ndoja, non mass.).

3. Ciononostante, deve rilevarsi che l'estinzione del reato contestato al Giacomin in concorso con il Gemo per effetto dell'intervenuta prescrizione si produce anche nei confronti del Giacomin, il cui 3 F i r m a t o D a : A L D O A C E T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 5 5 7 b a e d c 2 c 5 c f a - F i r m a t o D a : L U A N A M A R I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 a 6 d 4 3 e a 6 d b 7 9 7 F i r m a t o D a : G I O V A N N I G I O R G I A N N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : f b e e d a 7 b d 4 4 0 4 5 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
reclusione ed euro quattrocento di multa, con sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. inidonea ad essere posta a fondamento del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, sia per assenza dell’accertamento nel merito della responsabilità penale, sia perché la c.d. riforma Cartabia aveva novellato l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., sopprimendo l’equiparazione della sentenza ex art. 444, comma 2, cod. proc. pen. alla sentenza di condanna nell’ipotesi in cui non fossero state applicate pene accessorie. Aggiunge il ricorrente che la legge consente al giudice di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena anche in caso di seconda condanna quando quest’ultima, cumulata con quella in precedenza irrogata, non supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen., come nel caso del ricorrente in cui la condanna inflitta nel procedimento in esame ad otto mesi di reclusione avrebbe rispettato il limite dei due anni di pena entro i quali il beneficio è ammesso. Deduce, inoltre, la difesa che la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine al giudizio prognostico sul futuro comportamento dell’imputato, prognosi che rappresentava la necessaria argomentazione sulla cui base i giudici avevano l’onere di fondare il diniego del beneficio. Deduce, infine, la difesa che la Corte di merito, nel richiamare i precedenti penali del ricorrente a sostegno della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, aveva confuso due differenti tipologie di giudizio: quello relativo all’applicazione della recidiva contestata al ricorrente che si sarebbe dovuto fondare sull’analisi delle passate condotte penali dell’imputato; quello prognostico comportamentale che doveva invece essere la base per l’accoglimento o il diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. erronea applicazione della legge penale, non essendo stata dichiarata d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Deduce la difesa che il reato risulta commesso dal ricorrente il 27/10/2015, con la conseguenza che la relativa prescrizione era maturata nella primavera del 2023, vale a dire nelle more del giudizio di secondo grado; tuttavia, la Corte veneziana aveva omesso di provvedere, non dichiarando – come avrebbe dovuto – l’improcedibilità per intervenuta estinzione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativo alla intervenuta prescrizione del reato, dovendosi ricordare il principio di diritto secondo il quale «è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Invero, tenuto conto che la data di commissione del reato è indicata in rubrica nel giorno 27/10/2015 e che non sono intervenuti, nel corso del giudizio, periodi di sospensione del corso della prescrizione, il termine di prescrizione massimo di sette anni e sei mesi è decorso il 27/04/2023, in epoca anteriore al 19/02/2024, data della pronuncia della sentenza della Corte di appello di Venezia. Ne consegue che, alla data della pronunzia della sentenza impugnata, resa il 19/02/2024, era già decorso il termine massimo di prescrizione del reato di cui al capo K), con la conseguente fondatezza dei rilievi sollevati sul punto dal ricorrente. Tanto comporta la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di 2 F i r m a t o D a : A L D O A C E T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 5 5 7 b a e d c 2 c 5 c f a - F i r m a t o D a : L U A N A M A R I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 a 6 d 4 3 e a 6 d b 7 9 7 F i r m a t o D a : G I O V A N N I G I O R G I A N N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : f b e e d a 7 b d 4 4 0 4 5 6 cui al capo K) estinto per prescrizione. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza. 2.1 Va subito precisato che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la sentenza di patteggiamento, agli effetti penali, è equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445, comma 1- bis, ultimo periodo cod. proc. pen.), dal momento che il legislatore delegato con la c.d. riforma Cartabia ha inteso solo ribadire l’inefficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi extrapenali, precisando che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. non può essere utilizzata «ai fini di prova» nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi (compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile) e che, nel caso in cui non siano applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. E non a caso, le Sezioni unite hanno ritenuto che la sentenza di patteggiamento (sia allargato che ordinario), in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna e in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (così, Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, Diop, Rv. 233518; in senso conforme v. Sez. 1, n. 45952 del 10/09/2019, Orofino, Rv. 277332; Sez. 6, n. 26627 del 17/04/2024, Bianchi; Rv. 286842). 2.2 In secondo luogo, deve essere ricordato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare specificamente sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta (Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv. 285413; Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, dep. 2014, Shehi, Rv. 258487). E, nel caso in esame, l’atto di appello proposto dal ricorrente conteneva la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione del provvedimento, senza indicare alcun elemento di fatto astrattamente idoneo a fondare l'accoglimento della richiesta. In ogni caso, i giudici di appello hanno fondato il giudizio negativo sulla concessione dei benefici invocati, richiamando i medesimi parametri della entità del fatto e della personalità dei prevenuti richiamati per giustificare la congruità del trattamento sanzionatorio, e sottolineando la presenza, per il ricorrente, di un precedente specifico recente con pena sospesa. Ed a quest’ultimo riguardo, deve essere ricordato l’orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016, dep. 2017, Camorani, Rv. 268947; Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Albanito, Rv. 25058301) secondo cui «non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen., che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali. Né l'astratta applicabilità dell'art. 164, u.c., cod. pen. che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati» (nello stesso senso, Sez. 1, n. 2628 del 29/09/2023, dep. 2024, Mazzara, non mass.; Sez. 3, n. 1688 del 21/12/2023, dep. 2024, Ndoja, non mass.). 3. Ciononostante, deve rilevarsi che l'estinzione del reato contestato al Giacomin in concorso con il Gemo per effetto dell'intervenuta prescrizione si produce anche nei confronti del Giacomin, il cui 3 F i r m a t o D a : A L D O A C E T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 5 5 7 b a e d c 2 c 5 c f a - F i r m a t o D a : L U A N A M A R I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 a 6 d 4 3 e a 6 d b 7 9 7 F i r m a t o D a : G I O V A N N I G I O R G I A N N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : f b e e d a 7 b d 4 4 0 4 5 6
Sentenza Cassazione n. 17728/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris