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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32143/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il T ribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catanzaro respingeva l'istanza di riesame nei confronti dell'ordinanza che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la massima misura custodiale, riconoscendo i gravi indizi n relazione ad una estorsione consumata ead una tentata, entrambe aggravate dal metodo mafioso e consumate ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

2.1. violazione di legge(art. 629 cod. pen., art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state valutate in modo illegittimo in quanto non sarebbero confortate da altri elementi di prova; sarebbeinoltre mancato il doveroso confronto con le allegazioni difensive.

Nel dettaglio si d educeva (a) che non sarebbero state prese in considerazione le allegazioni del consulente tecnico della difesa, che aveva rilevato che le telecamere avevano ripreso due mezzi con a bordo una sola persona che, peraltro. non aveva le caratteristiche somatiche del ricorrente, (b) che non sarebbe stata valutata la al legazione relativa al “ foglio - presenze ” del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo di lavoro; (c) che sarebbe incerto il riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima, (d) che il servizio di osservazione effettuato dalla polizia giudiziaria non avrebbe capacità confermativa, in quanto non descriverebbe i dati identificativi del furgoneosservato nel corso dell ’ appostamento , (e) che la narrazione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inverosimile nella parte in cui riferiva di un incontroche sarebbe avvenuto sotto la sua abitazione, (f) che le dichiarazioni della mogliedel [OSCURATO:PERSONA] circa la presenza del [OSCURATO:PERSONA] nei pressi dell’azienda sarebbe contraddette dai fogli che, invece,attestavano la presenz a del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo di lavoro.

In sintesi,si deduceva che il C esareo non possedeva una Fiat 6 00 e che lo stesso non sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza (essendo stata immortalata un'immagine con un solo conducente che non avrebbeavuto le caratteristiche antropomorfiche del ricorrente).

Con riferimento alla estorsione descritta al capo 2) non sarebbe stato chiarito il rapporto del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano avviato la relazione estorsiva nell ’ ambito della quale sarebbero successivamenteintervenuti il Marino e il [OSCURATO:PERSONA]; 2.2.violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) pe vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle esigenze cautelari,che sarebbero state giustificate con motivazioni apodittica, senza l'effettuazione di alcuna valutazione prognostica in ordine alla possibilità di reiterazione di condotte analoghe a quella per cui si procede.

2.3. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1.Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto insta per una rivalutazione integrale del compendio gli elementi di prova posto alla base del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza, riproponendo in questa sede la sede la versione alternativa già esaminata e disattesa dal T ribunale , co n motivazione priva di fratture logiche e coerente con gli elementi raccolti.

Aciò si aggiunge che il ricorrente non si è confrontato con la parte della motivazione - invero decisiva- in cui il T ribunale ha analizza to e valorizza to il contenuto delle intercettazioni, invero decisive per la valutazione della gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente(cfr. quanto riportato nella descrizione a pag . 7 della ordinanza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] riafferma in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate– o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).

Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione “diversa” da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 -dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558;Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516).

La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. 1.2.nel caso che ci occupa, tutte le eccezioni proposte con il ricorso per cassazionepresentato nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] s i prospettano come reiterati ve rispetto a quelle avanzate con la richiesta di riesamee non individuano fratture logiche nel percorso motivazionale tracciato dal Tribunale.

In particolare il [OSCURATO:PERSONA] rileva che a pagina 11 dell'ordinanza impugnata il Tribunale ha diffusamente esplicato le ragioni per le quali la consulenza tecnica di parte non fosse in grado di demolire il quadro indiziario, rilevando che dalle immagini estrapolate dal filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza non fosse immediatamente percepibile che alla guida della F iat 600 vi fosse – come dedotto - un unico conducente e che , sebbene le auto immortalate dalle immagini fossero due e nonostant e in alcune immagini si intravede sse un unico conducente, tal i emergenze riguardavano un a delle auto r iprese, e non entrambe, il che rendeva la allegazione difensiva non decisiva.

Il Tribunale ha analizzatoanche la doglianza relativa al la rilevanza foglio presenze dell'ARSAC, luogo di lavoro del C esareo , e d ha condivisibilmente rilevato che da tale foglio non si e vince vano gli orari di ingresso e di uscita dell'indagato dal luogo di lavoro, il che rendeva l’allegazione non influente sulla gravità del compendio indiziario.

Anche il tema del riconoscimento fotografico effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] nei veniva affrontato: il T ribunale ha persuasivamente ritenuto che il fatto che l’offeso avesse utilizzato la locuzione “ mi sembra ” confermasse la genuinità del riconoscimento erafforzasse la credibilità intrinseca del dichiarato.

In sintesi, il Tribunale riteneva – con motivazione ineccepibile , che si sottrae ad ogni censura in questa sede - che le doglianze difensive dirette a screditare l'attendibilità delle dichiarazioni dell'offeso non fossero idonee a demolire un racconto che veniva confermato da una serie di elementi esterni tra i quali il contenuto delle intercettazioni , che , peraltro, non veniva contestato dal ricorrente nonostante lo stesso fosse decisivo per valutare la credibilità dei contenuti accusatori riversati nel procedimento da lla persona offesa .

1.2. Le censure rivolte nei confronti della valutazione di sussistenza de lle esigenze cautelari non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione del giudizio di merito effettuato in modo conforme da entrambi i Giudici della cautela e non individua alcuna frattura logica nel percorso motivazionale posto a fondamento del riconoscimento delle esigenze cautelari.

Il Tribunale ha persuasivamente rilevato che le gravi modalità e circostanze delle condotte ascritte al ricorrente e la sua personalità- desunta dai precedenti giudiziari, dalle pendenze per altre estorsioni aggravate dal metodo mafioso -indicavano la sussistenza di un concreto intenso ed attuale pericolo di consumazione di altri gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede e che l'unica misura idonea a contenerlo era la custodia in carcere (pag.14 dell’ordinanza impugnata).

Si tratta di una motivazione coerente con le emergenze procedimentali e priva di fratture logiche,che si sottrae ad ogni censura in questa sede.

3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi -ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bisdel citato articolo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il giorno 22 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il T ribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catanzaro respingeva l'istanza di riesame nei confronti dell'ordinanza che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la massima misura custodiale, riconoscendo i gravi indizi n relazione ad una estorsione consumata ead una tentata, entrambe aggravate dal metodo mafioso e consumate ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge(art. 629 cod. pen., art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state valutate in modo illegittimo in quanto non sarebbero confortate da altri elementi di prova; sarebbeinoltre mancato il doveroso confronto con le allegazioni difensive. Nel dettaglio si d educeva (a) che non sarebbero state prese in considerazione le allegazioni del consulente tecnico della difesa, che aveva rilevato che le telecamere avevano ripreso due mezzi con a bordo una sola persona che, peraltro. non aveva le caratteristiche somatiche del ricorrente, (b) che non sarebbe stata valutata la al legazione relativa al “ foglio - presenze ” del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo di lavoro; (c) che sarebbe incerto il riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima, (d) che il servizio di osservazione effettuato dalla polizia giudiziaria non avrebbe capacità confermativa, in quanto non descriverebbe i dati identificativi del furgoneosservato nel corso dell ’ appostamento , (e) che la narrazione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inverosimile nella parte in cui riferiva di un incontroche sarebbe avvenuto sotto la sua abitazione, (f) che le dichiarazioni della mogliedel [OSCURATO:PERSONA] circa la presenza del [OSCURATO:PERSONA] nei pressi dell’azienda sarebbe contraddette dai fogli che, invece,attestavano la presenz a del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo di lavoro. In sintesi,si deduceva che il C esareo non possedeva una Fiat 6 00 e che lo stesso non sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza (essendo stata immortalata un'immagine con un solo conducente che non avrebbeavuto le caratteristiche antropomorfiche del ricorrente). Con riferimento alla estorsione descritta al capo 2) non sarebbe stato chiarito il rapporto del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano avviato la relazione estorsiva nell ’ ambito della quale sarebbero successivamenteintervenuti il Marino e il [OSCURATO:PERSONA]; 2.2.violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) pe vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle esigenze cautelari,che sarebbero state giustificate con motivazioni apodittica, senza l'effettuazione di alcuna valutazione prognostica in ordine alla possibilità di reiterazione di condotte analoghe a quella per cui si procede. 2.3. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1.Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto insta per una rivalutazione integrale del compendio gli elementi di prova posto alla base del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza, riproponendo in questa sede la sede la versione alternativa già esaminata e disattesa dal T ribunale , co n motivazione priva di fratture logiche e coerente con gli elementi raccolti. Aciò si aggiunge che il ricorrente non si è confrontato con la parte della motivazione - invero decisiva- in cui il T ribunale ha analizza to e valorizza to il contenuto delle intercettazioni, invero decisive per la valutazione della gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente(cfr. quanto riportato nella descrizione a pag . 7 della ordinanza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] riafferma in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate– o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione “diversa” da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 -dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558;Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. 1.2.nel caso che ci occupa, tutte le eccezioni proposte con il ricorso per cassazionepresentato nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] s i prospettano come reiterati ve rispetto a quelle avanzate con la richiesta di riesamee non individuano fratture logiche nel percorso motivazionale tracciato dal Tribunale. In particolare il [OSCURATO:PERSONA] rileva che a pagina 11 dell'ordinanza impugnata il Tribunale ha diffusamente esplicato le ragioni per le quali la consulenza tecnica di parte non fosse in grado di demolire il quadro indiziario, rilevando che dalle immagini estrapolate dal filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza non fosse immediatamente percepibile che alla guida della F iat 600 vi fosse – come dedotto - un unico conducente e che , sebbene le auto immortalate dalle immagini fossero due e nonostant e in alcune immagini si intravede sse un unico conducente, tal i emergenze riguardavano un a delle auto r iprese, e non entrambe, il che rendeva la allegazione difensiva non decisiva. Il Tribunale ha analizzatoanche la doglianza relativa al la rilevanza foglio presenze dell'ARSAC, luogo di lavoro del C esareo , e d ha condivisibilmente rilevato che da tale foglio non si e vince vano gli orari di ingresso e di uscita dell'indagato dal luogo di lavoro, il che rendeva l’allegazione non influente sulla gravità del compendio indiziario. Anche il tema del riconoscimento fotografico effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] nei veniva affrontato: il T ribunale ha persuasivamente ritenuto che il fatto che l’offeso avesse utilizzato la locuzione “ mi sembra ” confermasse la genuinità del riconoscimento erafforzasse la credibilità intrinseca del dichiarato. In sintesi, il Tribunale riteneva – con motivazione ineccepibile , che si sottrae ad ogni censura in questa sede - che le doglianze difensive dirette a screditare l'attendibilità delle dichiarazioni dell'offeso non fossero idonee a demolire un racconto che veniva confermato da una serie di elementi esterni tra i quali il contenuto delle intercettazioni , che , peraltro, non veniva contestato dal ricorrente nonostante lo stesso fosse decisivo per valutare la credibilità dei contenuti accusatori riversati nel procedimento da lla persona offesa . 1.2. Le censure rivolte nei confronti della valutazione di sussistenza de lle esigenze cautelari non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione del giudizio di merito effettuato in modo conforme da entrambi i Giudici della cautela e non individua alcuna frattura logica nel percorso motivazionale posto a fondamento del riconoscimento delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha persuasivamente rilevato che le gravi modalità e circostanze delle condotte ascritte al ricorrente e la sua personalità- desunta dai precedenti giudiziari, dalle pendenze per altre estorsioni aggravate dal metodo mafioso -indicavano la sussistenza di un concreto intenso ed attuale pericolo di consumazione di altri gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede e che l'unica misura idonea a contenerlo era la custodia in carcere (pag.14 dell’ordinanza impugnata). Si tratta di una motivazione coerente con le emergenze procedimentali e priva di fratture logiche,che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi -ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bisdel citato articolo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 22 luglio