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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 novembre 2023

Cassazione n. 27742/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 9 febbraio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 648-bis, comma 2, cod. pen., sulla concorde richiesta ex art. 599-bis cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, della declaratoria di inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena con l'affidamento in prova, ricompresa nell'accordo tra le parti.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con motivi consentiti, ma manifestamente infondati.

1. Preliminarmente, in tema di concordato in appello, è senza dubbio ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102.

Cfr. anche Sez.

U, n. 9415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481, in motivazione, che ha escluso limiti di ordine generale alla ricorribilità di tale sentenza, se non quelli derivanti dall'interruzione della catena devolutiva, in conseguenza della rinuncia ai motivi di appello).

2. La Corte di appello ha rideterminato la pena nei termini indicati dalle parti, ma ha dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione, carente della procura speciale richiesta ex art. 545-bis cod. proc. pen. ed avente comunque ad oggetto una pena sostitutiva estranea al novero dettato dagli artt. 20-bis cod. pen. e 53,

I. 24 novembre 1981 n. 689.

La lettura degli atti, a cui il Collegio ha accesso quale giudice del fatto processuale, evidenzia in primo luogo come la difesa avesse inizialmente trasmesso una «Scheda esito richiesta concordato» in data 28 novembre 2023.

L'accordo ivi raggiunto dall'imputato e dal Procuratore Generale era formulato in questi termini: «[...] chiedono la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e che la pena inflitta ad anni cinque di reclusione ed C 2000,00 di multa, venga determinata nella misura di anni tre, mesi sei di reclusione ed C 1300,00 di multa e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. e) D.L.vo 150/22, (legge cd Cartabia) l'applicazione della pena sostitutiva, ex art 53 della L. 24.11.1981 n. 689, dell'affidamento in prova».

Il verbale dell'udienza del 29 novembre 2023 attesta, però, che «le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo per l'applicazione della pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed C 1.300,00 di multa, così determinata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche da considerarsi prevalenti sulla contestata aggravante.

Rappresentano che il presente accordo sostituisce quello già trasmesso in data 28/11/2023. [...] L'avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta altresì che insiste nell'applicazione della pena sostitutiva dell'affidamento in prova».

Nella medesima udienza, il suddetto difensore ha depositato una «procura speciale al fine di avanzare richiesta di concordato della pena».

Si rileva, dunque, in primo luogo, come la proposta da ultimo concordemente sottoposta al Collegio giudicante avesse per oggetto unicamente la rideterminazione della pena detentiva.

Le ulteriori richieste in tema di sostituzione della pena erano poi state avanzate dal solo difensore.

3. Fermo restando che la natura negoziale dell'istituto impone di escludere la possibilità che il giudice accolga solo parzialmente la proposta di concordato, arbitrariamente frazionando un unicum inscindibile (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114), nel caso di specie, la Corte di appello ha ritualmente recepito la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena, vincolante nella sua integralità, e ha poi, motivatamente e correttamente, disatteso le distinte sollecitazioni della parte privata.

La richiesta non era invero accoglibile - anche a prescindere dalla mancanza di legittimazione per difetto di rituale procura speciale al difensore - per il fatto che il citato art. 53,

I. n. 689 del 1981 non prevede in nessun caso la possibilità di sostituire una pena detentiva con l'affidamento in prova (che rappresenta, al contrario, una misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 47,

I. 26 luglio 1975, n. 354).

Le censure sono dunque manifestamente infondate.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 9 febbraio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 648-bis, comma 2, cod. pen., sulla concorde richiesta ex art. 599-bis cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, della declaratoria di inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena con l'affidamento in prova, ricompresa nell'accordo tra le parti. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con motivi consentiti, ma manifestamente infondati. 1. Preliminarmente, in tema di concordato in appello, è senza dubbio ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102. Cfr. anche Sez. U, n. 9415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481, in motivazione, che ha escluso limiti di ordine generale alla ricorribilità di tale sentenza, se non quelli derivanti dall'interruzione della catena devolutiva, in conseguenza della rinuncia ai motivi di appello). 2. La Corte di appello ha rideterminato la pena nei termini indicati dalle parti, ma ha dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione, carente della procura speciale richiesta ex art. 545-bis cod. proc. pen. ed avente comunque ad oggetto una pena sostitutiva estranea al novero dettato dagli artt. 20-bis cod. pen. e 53, I. 24 novembre 1981 n. 689. La lettura degli atti, a cui il Collegio ha accesso quale giudice del fatto processuale, evidenzia in primo luogo come la difesa avesse inizialmente trasmesso una «Scheda esito richiesta concordato» in data 28 novembre 2023. L'accordo ivi raggiunto dall'imputato e dal Procuratore Generale era formulato in questi termini: «[...] chiedono la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e che la pena inflitta ad anni cinque di reclusione ed C 2000,00 di multa, venga determinata nella misura di anni tre, mesi sei di reclusione ed C 1300,00 di multa e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. e) D.L.vo 150/22, (legge cd Cartabia) l'applicazione della pena sostitutiva, ex art 53 della L. 24.11.1981 n. 689, dell'affidamento in prova». Il verbale dell'udienza del 29 novembre 2023 attesta, però, che «le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo per l'applicazione della pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed C 1.300,00 di multa, così determinata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche da considerarsi prevalenti sulla contestata aggravante. Rappresentano che il presente accordo sostituisce quello già trasmesso in data 28/11/2023. [...] L'avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta altresì che insiste nell'applicazione della pena sostitutiva dell'affidamento in prova». Nella medesima udienza, il suddetto difensore ha depositato una «procura speciale al fine di avanzare richiesta di concordato della pena». Si rileva, dunque, in primo luogo, come la proposta da ultimo concordemente sottoposta al Collegio giudicante avesse per oggetto unicamente la rideterminazione della pena detentiva. Le ulteriori richieste in tema di sostituzione della pena erano poi state avanzate dal solo difensore. 3. Fermo restando che la natura negoziale dell'istituto impone di escludere la possibilità che il giudice accolga solo parzialmente la proposta di concordato, arbitrariamente frazionando un unicum inscindibile (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114), nel caso di specie, la Corte di appello ha ritualmente recepito la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena, vincolante nella sua integralità, e ha poi, motivatamente e correttamente, disatteso le distinte sollecitazioni della parte privata. La richiesta non era invero accoglibile - anche a prescindere dalla mancanza di legittimazione per difetto di rituale procura speciale al difensore - per il fatto che il citato art. 53, I. n. 689 del 1981 non prevede in nessun caso la possibilità di sostituire una pena detentiva con l'affidamento in prova (che rappresenta, al contrario, una misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 47, I. 26 luglio 1975, n. 354). Le censure sono dunque manifestamente infondate. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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