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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 23439/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GANO';- ricorrente -contro2026MASUT MICHELA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1517VEGGIARI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 188/2023 della CORTE D'APPELLO diTRIESTE, depositata il 16/02/2024 R.G.N. 171/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del25/03/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega vNeumrebroa dlie ra ccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/2026avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Trieste ha respinto l’appello principaledi Autostrade per l’Italia ed ha accolto in parte l’appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA], così riconoscendo alla lavoratrice,anche per effetto dei periodi di lavoro in esecuzione di contrattia termine, il primo scatto di anzianità a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA],il secondo scatto di anzianità a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il terzoa decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e gli scatti successivi a decorrere dallerispettive scadenze biennali, nonché lo scatto aggiuntivo peranzianità di livello a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha dichiarato estintiper prescrizione i conseguenti aumenti di retribuzione, e i loroeffetti sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, maturati escaduti fino al 18.7.2007, limitando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] pagamento di quelli maturati e scaduti successivamente atale data, oltre accessori di legge.2.

La Corte territoriale ha anzitutto escluso che l’accordoconciliativo sottoscritto tra la società e la lavoratrice il13.11.2006 potesse incidere sul computo degli scatti dianzianità; ha del pari escluso che la prescrizione potesseoperare rispetto alla anzianità di servizio; ha interpretato l’art.26 del c.c.n.l. in sintonia con il principio di non discriminazionein riferimento al lavoro a tempo determinato e a quello a tempoparziale, ed ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto agli scattidi anzianità secondo la sequenza sopra riportata.3.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso la società datrice dilavoro con sette motivi.

La lavoratrice ha resistito concontroricorso.

La causa, originariamente fissata in adunanzacamerale, è stata rinviata per la trattazione in pubblica udienza.Numero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/2026L’Avvocata generale ha depositato conclusioni scritte chieNudmeenrod dio ra ccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/2026il rigetto del ricorso.

È stata depositata memoria nell’interessedella lavoratrice.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2113 c.c.

Si assume che la Corte d’appelloavrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della domanda peravere la lavoratrice, con la sottoscrizione del verbale diconciliazione in sede protetta, rinunciato al riconoscimento degliscatti di anzianità maturati nel corso dei rapporti di lavoro atermine.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Secondo la tesi della società, la rinuncia agli scatti dianzianità dovrebbe desumersi dal contenuto dell’accordoconciliativo in forza del quale la signora Masut, a frontedell’assunzione a tempo indeterminato, ha dichiarato di«rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa e/o diritto scaturentedallo svolgimento della propria prestazione lavorativanell’ambito dei contratti a termine fino ad oggi intercorsi con ildatore di lavoro, quale a mero titolo di esempio…eventualisomme non pagate…; eventuale risarcimento del danno e art.2043 c.c. … e di non avere più nulla a che pretendere pernessun titolo, ragione o causa, relativo ai periodi in cui ha svoltola prestazione lavorativa nell’ambito dei contratti a termine finoad oggi intercorsi con Autostrade per l’Italia, dei quali riconosceespressamente la piena legittimità».1.3.

La Corte d’appello ha interpretato l’accordo conciliativo, equindi le sue clausole, individuando l’oggetto della controversiacome espressamente limitato alla illegittimità dei terminiapposti ai contratti di lavoro e di conseguenza le rinunce comeriferite ai crediti connessi allo svolgimento della prestazioneNumero registro generale 17973/2024lavorativa, in assenza di qualsiasi elemento da cui potesseN umero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 23439/2026desumersi la consapevolezza della lavoratrice di avere diritto alData pubblicazione 17/07/2026riconoscimento degli scatti di anzianità e di volervi rinunciare.Tale lettura è conforme ai canoni di interpretazione letterale esistematica.

Non solo, la stessa è la sola in linea con i principidi diritto costantemente affermati da questa Corte in tema dianzianità di servizio.1.4.

Si è al riguardo sostenuto che l'anzianità di servizio dellavoratore subordinato non è uno status o elemento costitutivodi uno status, né un distinto bene della vita oggetto diautonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale delrapporto di lavoro che - in quanto fatto giuridico - integra ilpresupposto di fatto di distinti specifici diritti come quelliall'indennità di anzianità, alla retribuzione, al risarcimento deldanno per omissione contributiva; di conseguenza essa, comenon può essere oggetto di atti di disposizione (traslativi odabdicativi), così non è suscettibile di un'autonoma prescrizionedistinta da quella di ciascuno dei singoli diritti che su di essa sifondano.

In quanto presupposto di fatto di altri diritti,l’anzianità di servizio può essere sempre oggetto diaccertamento giudiziale purché sussista nel ricorrentel'interesse ad agire, da valutare in ordine alla concretaazionabilità dei diritti di cui essa costituisce il presupposto e taleazionabilità può essere esclusa solo dalla prescrizione,eventualmente maturata, di tali diritti (v.

Cass. n. Cass.

S.U.28 luglio 1986 n. 4812; Cass. n. 12756 del 2003; Cass. n.12354 del 2003; Cass. n. 9060 del 2004; più recentemente v.Cass. n. 10131 del 2018).Dai principi appena esposti discende che la eventuale rinuncia,in sede conciliativa, alle differenze retributive correlate aipregressi scatti di anzianità non può impedire al lavoratore diNumero registro generale 17973/2024avvalersi dell’anzianità pregressa ai fini del computo degli scattiN umero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 23439/2026di anzianità maturati in epoca successiva, nel prosieguo delData pubblicazione 17/07/2026rapporto di lavoro.1.5.

Questa S.C. ha già avuto occasione di precisare (Cass. n.12227 del 2013) che «il regime di eventuale mera annullabilitàdegli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti danorme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previstodall'art. 2113 cod. civ., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia aun diritto già acquisito, mentre in caso di rinuncia all'incidenzadell'anzianità maturata ad una certa data del rapporto di lavorosui diritti, derivanti da norme inderogabili di legge o di contrattocollettivo, ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante,la rinuncia viene ad assumere il valore di un atto diretto aregolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in manieradiversa da quella fissata in maniera inderogabile dalle norme dilegge o di contratto collettivo, e ciò ne determina la nullità anorma dell'art. 1418 cod. civ., o l'invalidità o l'inefficacia anorma dell'art. 2077 cod. civ. (Cass. 8 novembre 2001, n.13834; Cass. 11 marzo 1983 n. 1846; Cass. 28 dicembre 1983n. 7633; Cass. 8 luglio 1988 n. 4529; Cass. 19 gennaio 1999n. 477 nonché Cass. 26 marzo 2012, n. 4811)»; da talepremessa la decisione citata ha tratto la conclusione che era daritenersi "del tutto logica" la «interpretazione dei verbali diconciliazione in oggetto effettuata dalla Corte di appello, nelsenso che essi, pur precludendo ai lavoratori la possibilità dirivendicare differenze retributive per scatti di anzianità maturatiin base alla anzianità pregressa nel periodo antecedente laformale assunzione …, non impedisce loro di esercitare il dirittodi avvalersi di tale anzianità al fine del computo degli scatti dianzianità maturati dopo l'assunzione, trattandosi di diritti cheNumero registro generale 17973/2024non erano ancora maturati al momento delle conciliazioni» (cosìN umero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 23439/2026Cass. n. 25315 del 2018).Data pubblicazione 17/07/2026A tali principi si è attenuta la decisione impugnata e tanto bastaper il rigetto del primo motivo di ricorso.2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2946 c.c. per avere la sentenza impugnataqualificato l’anzianità di servizio quale mero fatto giuridico e pernon avere applicato la prescrizione alla domanda di computodei periodi di lavoro a tempo determinato nell’anzianità utile aifini del riconoscimento dei relativi scatti.2.1.

Il motivo è infondato.Dai principi di diritto sopra richiamati deriva che, costituendol'anzianità di servizio un mero fatto giuridico in quantoespressione della dimensione temporale che caratterizza ilrapporto di lavoro, essa non è suscettibile di estinguersi perprescrizione autonoma, distinta da quella dei singoli diritti chesu di essa si fondano e dei quali costituisce il presupposto (v.Cass. n. 2232 del 2020; Cass. n. 10131 del 2018; Cass. n. 9060del 2004; Cass. n. 12756 del 2003; Cass. n. 8228 del 2003;Cass. n. 9662 del 1998; Cass. n. 1205 del 1990).3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 26 c.c.n.l.anche in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c.

Si assume che dettadisposizione sia applicabile solo al rapporto di lavoro a tempoindeterminato e che hanno errato i giudici di merito aconsiderarla applicabile anche al rapporto a tempo determinato.4.

Con il quarto motivo è dedotta la violazione o falsaapplicazione della clausola n. 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] sui contrattia tempo determinato del 18 marzo 1999.

Si censura la sentenzasul rilievo che il principio di parità di trattamento per il lavoro atermine, previsto a livello comunitario e nazionale, mira agarantire al lavoratore a termine un trattamento retributivoNumero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/2026corrispondente a quella riconosciuto al lavoratore a Ntuemmerop dio ra ccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/2026indeterminato.

Si osserva che, nel caso di specie, non si ha una“discriminazione” tra i lavoratori, in ragione della durata delrapporto di lavoro, in quanto la previsione di una“valorizzazione” del tempo trascorso ai fini del riconoscimentodi istituti contrattuali si riferisce ai rapporti di lavoro senzasoluzione di continuità e, dunque, al lavoro a tempoindeterminato.4.1.

I motivi terzo e quarto, da trattare congiuntamente, sonoinfondati.L’art. 26 del c.c.n.l. prevede:a) Aumenti periodici per anzianità di servizio1.

Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizioeffettivamente prestato ad un aumento di anzianità nellemisure indicate per ciascun livello di appartenenza….2.

Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del meseimmediatamente successivo a quello in cui si compie il bienniodi servizio3.

Qualora i giorni lavorati nel mese in cui si compie il bienniodi servizio oltre il termine di compimento del biennio stesso -siano superiori a 15, il mese si considera convenzionalmenteinteramente lavorato e lo scatto, di conseguenza, vieneanticipato al primo giorno del mese stesso.4.

Il lavoratore ha diritto a maturare un massimo di 9 aumentidi anzianità (o frazioni di aumento) fino al raggiungimento delmassimo previsto per l'ultimo livello di appartenenza, ivicompreso l'importo maturato nei precedenti livelli.

In caso dipassaggio di livello la frazione di biennio in corso al momentodi detto passaggio è utile agli effetti della maturazione delsuccessivo aumento periodico.Numero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/20264.2.

L’interpretazione data dai giudici di appello è coerenNtumee rcoo dni ra ccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/2026la lettera della previsione contrattuale, che àncora il diritto al“servizio effettivamente prestato”, senza porre alcunadistinzione tra il lavoro a tempo determinato e quello a tempoindeterminato.

Non solo, l’interpretazione data è la solacompatibile con il principio di parità di trattamento deilavoratori a tempo determinato, di cui alla direttiva1999/70/CE.4.3.

La Corte di Giustizia, con orientamento costante, haaffermato che le maggiorazioni retributive che derivanodall’anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizionidi impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che lestesse possono essere legittimamente negate agli assunti atempo determinato solo in presenza di una giustificazioneoggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14,[OSCURATO:PERSONA], punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) ed haprecisato che a tal fine non è sufficiente che la diversità ditrattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, dilegge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datoredi lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo,perché la diversità di trattamento può essere giustificata soloda elementi precisi e concreti di differenziazione checontraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano allanatura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (RegojoDans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia5.6.2018, in causa C-677/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 57 e conriferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italianiCorte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi).

La Corte diGiustizia ha anche aggiunto che la clausola 4 non cessa dispiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato loNumero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/2026status di dipendente a tempo indeterminato, perché l’esNiugmeerno zdia ra ccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/2026di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto aquelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora ilrapporto a termine, seppure non più in essere, venga fattovalere ai fini dell’anzianità di servizio (cfr.

Corte di Giustizia8.11.2011 in causa C- 177/10 [OSCURATO:PERSONA] punto 43; Cortedi Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).Si è ulteriormente precisato che la ragione oggettiva chegiustifica la diversità di trattamento può essere ravvisata,secondo l’orientamento che la stessa Corte di Giustizia, nellarecente decisione del 17 marzo 2021, in causa c-652/19, hadefinito costante, solo in presenza «di elementi precisi econcreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cuitrattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base acriteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se taledifferenza risponda ad una reale necessità, sia idonea aconseguire l’obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.Detti elementi possono risultare, segnatamente, dallaparticolare natura delle mansioni per l’espletamento delle qualisono stati conclusi contratti a tempo determinato e dallecaratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dalperseguimento di una legittima finalità di politica sociale di unoStato membro (sentenza del 25 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA], C-96/17, EU:C:2018:603, punto 39) » (punto 60).4.4.

In numerosi precedenti questa S.C. ha statuito che laclausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare allavoratore a tempo determinato il medesimo trattamentoprevisto per il lavoratore a tempo indeterminato e che, in casodi progressione stipendiale connessa all'anzianità di servizio, ilNumero registro generale 17973/2024datore di lavoro è tenuto ad includere nel calcolo, ai finiN umero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 23439/2026dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti aData pubblicazione 17/07/2026tempo determinato (v.

Cass. n. 7584 del 2022; Cass. n. 12361del 2020).

Sempre in ossequio alla clausola 4 cit., si è sancitala nullità degli accordi collettivi che individuino i dipendenti datrasferire valorizzando unicamente l'anzianità maturata dopo lastipula di contratti a tempo indeterminato, dovendosi invecetener conto della complessiva anzianità di servizio; quindi,anche dei periodi di lavoro svolti in esecuzione di rapporti atermine, salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichinola diversità di trattamento (Cass. n. 8706 del 2025).

Si è ancheprecisato che, in caso di illegittima reiterazione di contratti atempo determinato con conversione in unico rapporto a tempoindeterminato, l'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, dellal. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dallalegge n. 92 del 2012, è esaustiva di tutti i danni, retributivi econtributivi, subiti dal lavoratore nei periodi, ripetuti, diallontanamento dal lavoro per effetto della indebitaframmentazione del rapporto, mentre, con riferimento aiperiodi lavorati, il lavoratore ha diritto ad essere regolarmenteretribuito ed al computo unitario di tali periodi ai fini dellaanzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità(v.

Cass. n. 17248 del 2018).La sentenza impugnata, che si è allineata ai richiamati principi,si sottrae alle censure portate dai motivi esaminati.5.

Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 26, commi 2 e 3, del c.c.n.l.

Si assumeche l’interpretazione sistematica dei citati commi dell’art. 26comporti che, ai fini del computo dell’anzianità di servizio, nonsi tenga conto delle frazioni di mese.5.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/2026I commi 2 e 3 dispongono: Numero di raccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/20262.

Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del meseimmediatamente successivo a quello in cui si compie il bienniodi servizio3.

Qualora i giorni lavorati nel mese in cui si compie il bienniodi servizio oltre il termine di compimento del biennio stesso -siano superiori a 15, il mese si considera convenzionalmenteinteramente lavorato e lo scatto, di conseguenza, vieneanticipato al primo giorno del mese stesso.Come emerge in modo piano dall’univoco significato letteraledella previsione, i commi citati disciplinano unicamente ladecorrenza degli aumenti periodici e non riguardano il computodell’anzianità e il diritto ai relativi scatti; questi profili trovanola loro disciplina nel comma 1, come correttamente affermatodai giudici di appello.6.

Con il sesto motivo si imputa alla sentenza la violazione ofalsa applicazione dell’art. 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro atempo parziale del 6 giugno 1997, della Direttiva del Consigliodell’Unione Europea 97/81/CE del 15 dicembre 1997, dell’art. 4d.lgs. n. 61/2000 e dell’art. 55 d.lgs. n. 81/2015.

La societàargomenta che, ai sensi della normativa unionale e nazionale,non sono consentite differenze di trattamento tra lavoratoriaventi il medesimo inquadramento, solo perché alcuni rendonola prestazione a tempo parziale, dunque in assenza di ragioniobiettive che possano giustificare l’applicazione del principio delpro rata temporis; che, nel caso dell’anzianità di serviziorilevante per la maturazione degli “scatti”, sussistono ragioniobiettive tali da giustificare la differente disciplina della“condizione d’impiego”, sulla base del minor impegnolavorativo, quale introdotta dalle parti sociali in sede dicontrattazione collettiva; che la valorizzazione, da parte dellaNumero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/2026disciplina contrattuale collettiva, dei periodi di “effettivo lNaumveoror odi ”ra ccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/2026e della quantità di esso, onde valutare l’incremento dellaprofessionalità del lavoratore e del “valore” specifico della suaprestazione, non contrasta con le norme interne e unionali enon appare né arbitraria, né irragionevole.6.1.

Il motivo non è fondato.6.2.

Sulla operatività del principio di non discriminazione per ilavoratori a tempo parziale (anche in relazione alla normativadi cui all’art. 7, d.lgs. n. 81/2015 attualmente vigente), la Cortedi Giustizia UE (sentenza 19.10.2023, in causa C-660/20), incontroversia concernente l’interpretazione della clausola 4,punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale,concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativaall’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale conclusodall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, ha stabilito che «36. ...laclausola 4 dell’accordo quadro… mira, da un lato, a promuovereil lavoro a tempo parziale e, dall’altro, a eliminare lediscriminazioni tra i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori atempo pieno (sentenza del 5 maggio 2022, UniversiteitAntwerpen e a., C-265/20, EU:C:2022:361, punto 41 egiurisprudenza citata).

37. Il divieto di discriminazione di cuialla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro non è chel’espressione specifica del principio generale di uguaglianza cherientra nei principi fondamentali del diritto dell’Unione(sentenza del 5 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-265/20, EU:C:2022:361, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).38.

Alla luce di tali obiettivi, detta clausola dev’essere intesa nelsenso che esprime un principio di diritto sociale dell’Unione chenon può essere interpretato in modo restrittivo (sentenza del 7luglio 2022, Zone de secours Hainaut-Centre, C-377/21,Numero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/2026EU:C:2022:530, punto 43 e giurisprudenza ivi citataN)um. er3o 9di .ra ccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/2026Conformemente all’obiettivo di eliminare le discriminazioni tralavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno, dettaclausola osta, per quanto riguarda le condizioni di impiego, ache i lavoratori a tempo parziale, per il solo motivo che lavoranoa tempo parziale, siano trattati in modo «meno favorevole»rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili, a meno che untrattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive(sentenza del 5 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-265/20, EU:C:2022:361, punto 43 e giurisprudenza ivicitata)…53.

La remunerazione dei lavoratori a tempo parzialedev’essere equivalente a quella dei lavoratori a tempo pieno,fatta salva l’applicazione del principio pro-rata temporisenunciato alla clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro(sentenza del 10 giugno 2010, Bruno e a., C-395/08 e C-396/08, EU:C:2010:329, punto 64)».6.3.

In una recente sentenza (n. 23395 del 2025) questa Corte,premesso che la progressione di carriera fissata dallacontrattazione collettiva rientra nelle condizioni di impiego, haritenuto che la contrattazione collettiva applicabile al rapportodi lavoro, anche ai fini delle progressioni automatiche diinquadramento, deve essere interpretata nel rispetto delprincipio che vieta il trattamento meno favorevole dei lavoratoria tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, per il solo fattodel regime orario di impiego; nella fattispecie esaminata, hacassato la sentenza impugnata, che non aveva riconosciuto allalavoratrice part-time il superiore livello di inquadramentoreclamato, interpretando come limitate ai soli dipendenti atempo pieno le disposizioni del c.c.n.l. di riferimento, le qualiprevedevano il passaggio a tale livello, in ragione del periodo diNumero registro generale 17973/2024permanenza in quello inferiore, per tutti i dipendenti interessati,N umero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 23439/2026indipendentemente dal tipo di orario di impiego.Data pubblicazione 17/07/20266.4.

Nella sentenza n. 4313 del 2024 si è ribadito che, sebbenel’anzianità vada di pari passo con l’esperienza, l’obiettività di unsiffatto criterio dipende dal complesso delle circostanze del casoconcreto, segnatamente dalla relazione tra la natura dellafunzione esercitata e l’esperienza che l’esercizio di questafunzione apporta a un certo numero di ore di lavoro effettuate(cfr.

Corte di Giustizia, sent. 3 ottobre 2019 cit., punto 39;Cass. n. 21801 del 2021).

In altri termini, non può esserci alcunautomatismo tra riduzione dell’orario di lavoro e riduzionedell’anzianità di servizio da valutare ai fini delle progressionieconomiche.

Occorre invece verificare se, in base allecircostanze del caso concreto (tipo di mansioni svolte, modalitàdi svolgimento, ecc.), il rapporto proporzionale tra anzianitàriconosciuta e ore di presenza al lavoro abbia un fondamentorazionale oppure non rappresenti, piuttosto, unadiscriminazione in danno del lavoratore a tempo parziale.

El’onere della prova dei presupposti di fatto che determinano larazionalità, in tale contesto, del riproporzionamento è a caricodel datore di lavoro (v.

Cass. n. 10328 del 2023; v. anche Cass.n. 18826 del 2021; Cass. n. 26824 del 2018; Cass. n. 8565 del2016 che, in tema di anzianità contributiva dei lavoratori atempo parziale, hanno interpretato l'art 7, comma 1, del d.l. n.463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, inconformità al principio di non discriminazione di cui all'art. 4della direttiva n. 97/81/CE, come applicato dalla Corte diGiustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto allapensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclicohanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati,Numero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/2026incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensNuiomneroe d ie ra ccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/2026non sulla durata del rapporto di lavoro).6.5.

Nella fattispecie oggetto di causa, la Corte d’appello haevidenziato come «l’istituto degli aumenti periodici di anzianitàpersistenza del rapporto di lavoro, sul presupposto che questomigliori di per sé il rendimento e la qualificazione professionaledel lavoratore; ed è evidente che la durata del rapporto è lamedesima per chi lavora a tempo pieno e per chi lavora a tempoparziale (poiché il tempo passa e produce i suoi effetti allostesso modo per tutti)».

La sentenza impugnata ha poi posto inrisalto come Autostrade per l'Italia non avesse indicato alcuna“ragione oggettiva” atta a giustificare, ai sensi della clausola 4,la necessità di riservare ai lavoratori part-time un regimedifferenziato e meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempopieno, ma avesse unicamente invocato il dato del minorimpegno lavorativo, riproponendo una sorta di inammissibileautomatismo tra riduzione dell’orario di lavoro e riduzionedell’anzianità di servizio.La decisione d’appello ha fatto corretta applicazione delprincipio di non discriminazione in materia di lavoro a tempoparziale, riconoscendo il diritto della lavoratrice part time agliscatti di anzianità, in base al computo della durata del rapportodi lavoro al pari di quanto avviene per i lavoratori a tempopieno, valorizzando in modo eguale la dimensione temporaledel rapporto di lavoro di cui è espressione l’anzianità di servizio,in assenza di prova, di cui era onerata la società, circal’esistenza di “ragioni oggettive” attinenti alla natura dellemansioni o alle caratteristiche precipue delle stesse, in grado digiustificare una differenza di trattamento.

Da ciò discende ilrigetto anche del sesto motivo.Numero registro generale 17973/20247.

Con il settimo motivo si deduce la violazione o falsaN umero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 23439/2026applicazione dell’art. 2948 c.c. per avere la Corte di AppelloData pubblicazione 17/07/2026ritenuto che, a far data dall’entrata in vigore della L. n.92/2012, sarebbe venuta meno la tutela reale del posto dilavoro e la prescrizione non decorrerebbe più in costanza dellostesso.7.1.

Il motivo è infondato alla luce dell’orientamento dilegittimità, inaugurato dalla sentenza Cass. n. 26246 del 2022.Con indirizzo divenuto ormai consolidato si è affermato che ilrapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato pereffetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015,mancando dei presupposti di predeterminazione certa dellefattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non èassistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei dirittiche non siano prescritti al momento di entrata in vigore dellalegge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a normadel combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dallacessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022).8.

Per le ragioni finora esposte, il ricorso deve essere respinto.9.

La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.10.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n.4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori comeper legge.Numero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/2026Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenNuzmae rod dei ria ccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/2026presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 25 marzo 2026La Consigliera est.

La PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GANO';- ricorrente -contro2026MASUT MICHELA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1517VEGGIARI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 188/2023 della CORTE D'APPELLO diTRIESTE, depositata il 16/02/2024 R.G.N. 171/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del25/03/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega vNeumrebroa dlie ra ccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/2026avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Trieste ha respinto l’appello principaledi Autostrade per l’Italia ed ha accolto in parte l’appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA], così riconoscendo alla lavoratrice,anche per effetto dei periodi di lavoro in esecuzione di contrattia termine, il primo scatto di anzianità a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA],il secondo scatto di anzianità a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il terzoa decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e gli scatti successivi a decorrere dallerispettive scadenze biennali, nonché lo scatto aggiuntivo peranzianità di livello a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha dichiarato estintiper prescrizione i conseguenti aumenti di retribuzione, e i loroeffetti sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, maturati escaduti fino al 18.7.2007, limitando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] pagamento di quelli maturati e scaduti successivamente atale data, oltre accessori di legge.2. La Corte territoriale ha anzitutto escluso che l’accordoconciliativo sottoscritto tra la società e la lavoratrice il13.11.2006 potesse incidere sul computo degli scatti dianzianità; ha del pari escluso che la prescrizione potesseoperare rispetto alla anzianità di servizio; ha interpretato l’art.26 del c.c.n.l. in sintonia con il principio di non discriminazionein riferimento al lavoro a tempo determinato e a quello a tempoparziale, ed ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto agli scattidi anzianità secondo la sequenza sopra riportata.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la società datrice dilavoro con sette motivi. La lavoratrice ha resistito concontroricorso. La causa, originariamente fissata in adunanzacamerale, è stata rinviata per la trattazione in pubblica udienza.Numero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/2026L’Avvocata generale ha depositato conclusioni scritte chieNudmeenrod dio ra ccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/2026il rigetto del ricorso. È stata depositata memoria nell’interessedella lavoratrice.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2113 c.c. Si assume che la Corte d’appelloavrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della domanda peravere la lavoratrice, con la sottoscrizione del verbale diconciliazione in sede protetta, rinunciato al riconoscimento degliscatti di anzianità maturati nel corso dei rapporti di lavoro atermine.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Secondo la tesi della società, la rinuncia agli scatti dianzianità dovrebbe desumersi dal contenuto dell’accordoconciliativo in forza del quale la signora Masut, a frontedell’assunzione a tempo indeterminato, ha dichiarato di«rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa e/o diritto scaturentedallo svolgimento della propria prestazione lavorativanell’ambito dei contratti a termine fino ad oggi intercorsi con ildatore di lavoro, quale a mero titolo di esempio…eventualisomme non pagate…; eventuale risarcimento del danno e art.2043 c.c. … e di non avere più nulla a che pretendere pernessun titolo, ragione o causa, relativo ai periodi in cui ha svoltola prestazione lavorativa nell’ambito dei contratti a termine finoad oggi intercorsi con Autostrade per l’Italia, dei quali riconosceespressamente la piena legittimità».1.3. La Corte d’appello ha interpretato l’accordo conciliativo, equindi le sue clausole, individuando l’oggetto della controversiacome espressamente limitato alla illegittimità dei terminiapposti ai contratti di lavoro e di conseguenza le rinunce comeriferite ai crediti connessi allo svolgimento della prestazioneNumero registro generale 17973/2024lavorativa, in assenza di qualsiasi elemento da cui potesseN umero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 23439/2026desumersi la consapevolezza della lavoratrice di avere diritto alData pubblicazione 17/07/2026riconoscimento degli scatti di anzianità e di volervi rinunciare.Tale lettura è conforme ai canoni di interpretazione letterale esistematica. Non solo, la stessa è la sola in linea con i principidi diritto costantemente affermati da questa Corte in tema dianzianità di servizio.1.4. Si è al riguardo sostenuto che l'anzianità di servizio dellavoratore subordinato non è uno status o elemento costitutivodi uno status, né un distinto bene della vita oggetto diautonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale delrapporto di lavoro che - in quanto fatto giuridico - integra ilpresupposto di fatto di distinti specifici diritti come quelliall'indennità di anzianità, alla retribuzione, al risarcimento deldanno per omissione contributiva; di conseguenza essa, comenon può essere oggetto di atti di disposizione (traslativi odabdicativi), così non è suscettibile di un'autonoma prescrizionedistinta da quella di ciascuno dei singoli diritti che su di essa sifondano. In quanto presupposto di fatto di altri diritti,l’anzianità di servizio può essere sempre oggetto diaccertamento giudiziale purché sussista nel ricorrentel'interesse ad agire, da valutare in ordine alla concretaazionabilità dei diritti di cui essa costituisce il presupposto e taleazionabilità può essere esclusa solo dalla prescrizione,eventualmente maturata, di tali diritti (v. Cass. n. Cass. S.U.28 luglio 1986 n. 4812; Cass. n. 12756 del 2003; Cass. n.12354 del 2003; Cass. n. 9060 del 2004; più recentemente v.Cass. n. 10131 del 2018).Dai principi appena esposti discende che la eventuale rinuncia,in sede conciliativa, alle differenze retributive correlate aipregressi scatti di anzianità non può impedire al lavoratore diNumero registro generale 17973/2024avvalersi dell’anzianità pregressa ai fini del computo degli scattiN umero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 23439/2026di anzianità maturati in epoca successiva, nel prosieguo delData pubblicazione 17/07/2026rapporto di lavoro.1.5. Questa S.C. ha già avuto occasione di precisare (Cass. n.12227 del 2013) che «il regime di eventuale mera annullabilitàdegli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti danorme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previstodall'art. 2113 cod. civ., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia aun diritto già acquisito, mentre in caso di rinuncia all'incidenzadell'anzianità maturata ad una certa data del rapporto di lavorosui diritti, derivanti da norme inderogabili di legge o di contrattocollettivo, ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante,la rinuncia viene ad assumere il valore di un atto diretto aregolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in manieradiversa da quella fissata in maniera inderogabile dalle norme dilegge o di contratto collettivo, e ciò ne determina la nullità anorma dell'art. 1418 cod. civ., o l'invalidità o l'inefficacia anorma dell'art. 2077 cod. civ. (Cass. 8 novembre 2001, n.13834; Cass. 11 marzo 1983 n. 1846; Cass. 28 dicembre 1983n. 7633; Cass. 8 luglio 1988 n. 4529; Cass. 19 gennaio 1999n. 477 nonché Cass. 26 marzo 2012, n. 4811)»; da talepremessa la decisione citata ha tratto la conclusione che era daritenersi "del tutto logica" la «interpretazione dei verbali diconciliazione in oggetto effettuata dalla Corte di appello, nelsenso che essi, pur precludendo ai lavoratori la possibilità dirivendicare differenze retributive per scatti di anzianità maturatiin base alla anzianità pregressa nel periodo antecedente laformale assunzione …, non impedisce loro di esercitare il dirittodi avvalersi di tale anzianità al fine del computo degli scatti dianzianità maturati dopo l'assunzione, trattandosi di diritti cheNumero registro generale 17973/2024non erano ancora maturati al momento delle conciliazioni» (cosìN umero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 23439/2026Cass. n. 25315 del 2018).Data pubblicazione 17/07/2026A tali principi si è attenuta la decisione impugnata e tanto bastaper il rigetto del primo motivo di ricorso.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2946 c.c. per avere la sentenza impugnataqualificato l’anzianità di servizio quale mero fatto giuridico e pernon avere applicato la prescrizione alla domanda di computodei periodi di lavoro a tempo determinato nell’anzianità utile aifini del riconoscimento dei relativi scatti.2.1. Il motivo è infondato.Dai principi di diritto sopra richiamati deriva che, costituendol'anzianità di servizio un mero fatto giuridico in quantoespressione della dimensione temporale che caratterizza ilrapporto di lavoro, essa non è suscettibile di estinguersi perprescrizione autonoma, distinta da quella dei singoli diritti chesu di essa si fondano e dei quali costituisce il presupposto (v.Cass. n. 2232 del 2020; Cass. n. 10131 del 2018; Cass. n. 9060del 2004; Cass. n. 12756 del 2003; Cass. n. 8228 del 2003;Cass. n. 9662 del 1998; Cass. n. 1205 del 1990).3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 26 c.c.n.l.anche in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c. Si assume che dettadisposizione sia applicabile solo al rapporto di lavoro a tempoindeterminato e che hanno errato i giudici di merito aconsiderarla applicabile anche al rapporto a tempo determinato.4. Con il quarto motivo è dedotta la violazione o falsaapplicazione della clausola n. 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] sui contrattia tempo determinato del 18 marzo 1999. Si censura la sentenzasul rilievo che il principio di parità di trattamento per il lavoro atermine, previsto a livello comunitario e nazionale, mira agarantire al lavoratore a termine un trattamento retributivoNumero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/2026corrispondente a quella riconosciuto al lavoratore a Ntuemmerop dio ra ccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/2026indeterminato. Si osserva che, nel caso di specie, non si ha una“discriminazione” tra i lavoratori, in ragione della durata delrapporto di lavoro, in quanto la previsione di una“valorizzazione” del tempo trascorso ai fini del riconoscimentodi istituti contrattuali si riferisce ai rapporti di lavoro senzasoluzione di continuità e, dunque, al lavoro a tempoindeterminato.4.1. I motivi terzo e quarto, da trattare congiuntamente, sonoinfondati.L’art. 26 del c.c.n.l. prevede:a) Aumenti periodici per anzianità di servizio1. Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizioeffettivamente prestato ad un aumento di anzianità nellemisure indicate per ciascun livello di appartenenza….2. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del meseimmediatamente successivo a quello in cui si compie il bienniodi servizio3. Qualora i giorni lavorati nel mese in cui si compie il bienniodi servizio oltre il termine di compimento del biennio stesso -siano superiori a 15, il mese si considera convenzionalmenteinteramente lavorato e lo scatto, di conseguenza, vieneanticipato al primo giorno del mese stesso.4. Il lavoratore ha diritto a maturare un massimo di 9 aumentidi anzianità (o frazioni di aumento) fino al raggiungimento delmassimo previsto per l'ultimo livello di appartenenza, ivicompreso l'importo maturato nei precedenti livelli. In caso dipassaggio di livello la frazione di biennio in corso al momentodi detto passaggio è utile agli effetti della maturazione delsuccessivo aumento periodico.Numero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/20264.2. L’interpretazione data dai giudici di appello è coerenNtumee rcoo dni ra ccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/2026la lettera della previsione contrattuale, che àncora il diritto al“servizio effettivamente prestato”, senza porre alcunadistinzione tra il lavoro a tempo determinato e quello a tempoindeterminato. Non solo, l’interpretazione data è la solacompatibile con il principio di parità di trattamento deilavoratori a tempo determinato, di cui alla direttiva1999/70/CE.4.3. La Corte di Giustizia, con orientamento costante, haaffermato che le maggiorazioni retributive che derivanodall’anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizionidi impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che lestesse possono essere legittimamente negate agli assunti atempo determinato solo in presenza di una giustificazioneoggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14,[OSCURATO:PERSONA], punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) ed haprecisato che a tal fine non è sufficiente che la diversità ditrattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, dilegge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datoredi lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo,perché la diversità di trattamento può essere giustificata soloda elementi precisi e concreti di differenziazione checontraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano allanatura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (RegojoDans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia5.6.2018, in causa C-677/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 57 e conriferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italianiCorte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi). La Corte diGiustizia ha anche aggiunto che la clausola 4 non cessa dispiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato loNumero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/2026status di dipendente a tempo indeterminato, perché l’esNiugmeerno zdia ra ccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/2026di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto aquelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora ilrapporto a termine, seppure non più in essere, venga fattovalere ai fini dell’anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia8.11.2011 in causa C- 177/10 [OSCURATO:PERSONA] punto 43; Cortedi Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).Si è ulteriormente precisato che la ragione oggettiva chegiustifica la diversità di trattamento può essere ravvisata,secondo l’orientamento che la stessa Corte di Giustizia, nellarecente decisione del 17 marzo 2021, in causa c-652/19, hadefinito costante, solo in presenza «di elementi precisi econcreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cuitrattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base acriteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se taledifferenza risponda ad una reale necessità, sia idonea aconseguire l’obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.Detti elementi possono risultare, segnatamente, dallaparticolare natura delle mansioni per l’espletamento delle qualisono stati conclusi contratti a tempo determinato e dallecaratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dalperseguimento di una legittima finalità di politica sociale di unoStato membro (sentenza del 25 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA], C-96/17, EU:C:2018:603, punto 39) » (punto 60).4.4. In numerosi precedenti questa S.C. ha statuito che laclausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare allavoratore a tempo determinato il medesimo trattamentoprevisto per il lavoratore a tempo indeterminato e che, in casodi progressione stipendiale connessa all'anzianità di servizio, ilNumero registro generale 17973/2024datore di lavoro è tenuto ad includere nel calcolo, ai finiN umero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 23439/2026dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti aData pubblicazione 17/07/2026tempo determinato (v. Cass. n. 7584 del 2022; Cass. n. 12361del 2020). Sempre in ossequio alla clausola 4 cit., si è sancitala nullità degli accordi collettivi che individuino i dipendenti datrasferire valorizzando unicamente l'anzianità maturata dopo lastipula di contratti a tempo indeterminato, dovendosi invecetener conto della complessiva anzianità di servizio; quindi,anche dei periodi di lavoro svolti in esecuzione di rapporti atermine, salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichinola diversità di trattamento (Cass. n. 8706 del 2025). Si è ancheprecisato che, in caso di illegittima reiterazione di contratti atempo determinato con conversione in unico rapporto a tempoindeterminato, l'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, dellal. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dallalegge n. 92 del 2012, è esaustiva di tutti i danni, retributivi econtributivi, subiti dal lavoratore nei periodi, ripetuti, diallontanamento dal lavoro per effetto della indebitaframmentazione del rapporto, mentre, con riferimento aiperiodi lavorati, il lavoratore ha diritto ad essere regolarmenteretribuito ed al computo unitario di tali periodi ai fini dellaanzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità(v. Cass. n. 17248 del 2018).La sentenza impugnata, che si è allineata ai richiamati principi,si sottrae alle censure portate dai motivi esaminati.5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 26, commi 2 e 3, del c.c.n.l. Si assumeche l’interpretazione sistematica dei citati commi dell’art. 26comporti che, ai fini del computo dell’anzianità di servizio, nonsi tenga conto delle frazioni di mese.5.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/2026I commi 2 e 3 dispongono: Numero di raccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/20262. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del meseimmediatamente successivo a quello in cui si compie il bienniodi servizio3. Qualora i giorni lavorati nel mese in cui si compie il bienniodi servizio oltre il termine di compimento del biennio stesso -siano superiori a 15, il mese si considera convenzionalmenteinteramente lavorato e lo scatto, di conseguenza, vieneanticipato al primo giorno del mese stesso.Come emerge in modo piano dall’univoco significato letteraledella previsione, i commi citati disciplinano unicamente ladecorrenza degli aumenti periodici e non riguardano il computodell’anzianità e il diritto ai relativi scatti; questi profili trovanola loro disciplina nel comma 1, come correttamente affermatodai giudici di appello.6. Con il sesto motivo si imputa alla sentenza la violazione ofalsa applicazione dell’art. 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro atempo parziale del 6 giugno 1997, della Direttiva del Consigliodell’Unione Europea 97/81/CE del 15 dicembre 1997, dell’art. 4d.lgs. n. 61/2000 e dell’art. 55 d.lgs. n. 81/2015. La societàargomenta che, ai sensi della normativa unionale e nazionale,non sono consentite differenze di trattamento tra lavoratoriaventi il medesimo inquadramento, solo perché alcuni rendonola prestazione a tempo parziale, dunque in assenza di ragioniobiettive che possano giustificare l’applicazione del principio delpro rata temporis; che, nel caso dell’anzianità di serviziorilevante per la maturazione degli “scatti”, sussistono ragioniobiettive tali da giustificare la differente disciplina della“condizione d’impiego”, sulla base del minor impegnolavorativo, quale introdotta dalle parti sociali in sede dicontrattazione collettiva; che la valorizzazione, da parte dellaNumero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/2026disciplina contrattuale collettiva, dei periodi di “effettivo lNaumveoror odi ”ra ccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/2026e della quantità di esso, onde valutare l’incremento dellaprofessionalità del lavoratore e del “valore” specifico della suaprestazione, non contrasta con le norme interne e unionali enon appare né arbitraria, né irragionevole.6.1. Il motivo non è fondato.6.2. Sulla operatività del principio di non discriminazione per ilavoratori a tempo parziale (anche in relazione alla normativadi cui all’art. 7, d.lgs. n. 81/2015 attualmente vigente), la Cortedi Giustizia UE (sentenza 19.10.2023, in causa C-660/20), incontroversia concernente l’interpretazione della clausola 4,punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale,concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativaall’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale conclusodall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, ha stabilito che «36. ...laclausola 4 dell’accordo quadro… mira, da un lato, a promuovereil lavoro a tempo parziale e, dall’altro, a eliminare lediscriminazioni tra i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori atempo pieno (sentenza del 5 maggio 2022, UniversiteitAntwerpen e a., C-265/20, EU:C:2022:361, punto 41 egiurisprudenza citata). 37. Il divieto di discriminazione di cuialla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro non è chel’espressione specifica del principio generale di uguaglianza cherientra nei principi fondamentali del diritto dell’Unione(sentenza del 5 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-265/20, EU:C:2022:361, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).38. Alla luce di tali obiettivi, detta clausola dev’essere intesa nelsenso che esprime un principio di diritto sociale dell’Unione chenon può essere interpretato in modo restrittivo (sentenza del 7luglio 2022, Zone de secours Hainaut-Centre, C-377/21,Numero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/2026EU:C:2022:530, punto 43 e giurisprudenza ivi citataN)um. er3o 9di .ra ccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/2026Conformemente all’obiettivo di eliminare le discriminazioni tralavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno, dettaclausola osta, per quanto riguarda le condizioni di impiego, ache i lavoratori a tempo parziale, per il solo motivo che lavoranoa tempo parziale, siano trattati in modo «meno favorevole»rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili, a meno che untrattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive(sentenza del 5 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-265/20, EU:C:2022:361, punto 43 e giurisprudenza ivicitata)…53. La remunerazione dei lavoratori a tempo parzialedev’essere equivalente a quella dei lavoratori a tempo pieno,fatta salva l’applicazione del principio pro-rata temporisenunciato alla clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro(sentenza del 10 giugno 2010, Bruno e a., C-395/08 e C-396/08, EU:C:2010:329, punto 64)».6.3. In una recente sentenza (n. 23395 del 2025) questa Corte,premesso che la progressione di carriera fissata dallacontrattazione collettiva rientra nelle condizioni di impiego, haritenuto che la contrattazione collettiva applicabile al rapportodi lavoro, anche ai fini delle progressioni automatiche diinquadramento, deve essere interpretata nel rispetto delprincipio che vieta il trattamento meno favorevole dei lavoratoria tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, per il solo fattodel regime orario di impiego; nella fattispecie esaminata, hacassato la sentenza impugnata, che non aveva riconosciuto allalavoratrice part-time il superiore livello di inquadramentoreclamato, interpretando come limitate ai soli dipendenti atempo pieno le disposizioni del c.c.n.l. di riferimento, le qualiprevedevano il passaggio a tale livello, in ragione del periodo diNumero registro generale 17973/2024permanenza in quello inferiore, per tutti i dipendenti interessati,N umero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 23439/2026indipendentemente dal tipo di orario di impiego.Data pubblicazione 17/07/20266.4. Nella sentenza n. 4313 del 2024 si è ribadito che, sebbenel’anzianità vada di pari passo con l’esperienza, l’obiettività di unsiffatto criterio dipende dal complesso delle circostanze del casoconcreto, segnatamente dalla relazione tra la natura dellafunzione esercitata e l’esperienza che l’esercizio di questafunzione apporta a un certo numero di ore di lavoro effettuate(cfr. Corte di Giustizia, sent. 3 ottobre 2019 cit., punto 39;Cass. n. 21801 del 2021). In altri termini, non può esserci alcunautomatismo tra riduzione dell’orario di lavoro e riduzionedell’anzianità di servizio da valutare ai fini delle progressionieconomiche. Occorre invece verificare se, in base allecircostanze del caso concreto (tipo di mansioni svolte, modalitàdi svolgimento, ecc.), il rapporto proporzionale tra anzianitàriconosciuta e ore di presenza al lavoro abbia un fondamentorazionale oppure non rappresenti, piuttosto, unadiscriminazione in danno del lavoratore a tempo parziale. El’onere della prova dei presupposti di fatto che determinano larazionalità, in tale contesto, del riproporzionamento è a caricodel datore di lavoro (v. Cass. n. 10328 del 2023; v. anche Cass.n. 18826 del 2021; Cass. n. 26824 del 2018; Cass. n. 8565 del2016 che, in tema di anzianità contributiva dei lavoratori atempo parziale, hanno interpretato l'art 7, comma 1, del d.l. n.463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, inconformità al principio di non discriminazione di cui all'art. 4della direttiva n. 97/81/CE, come applicato dalla Corte diGiustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto allapensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclicohanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati,Numero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/2026incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensNuiomneroe d ie ra ccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/2026non sulla durata del rapporto di lavoro).6.5. Nella fattispecie oggetto di causa, la Corte d’appello haevidenziato come «l’istituto degli aumenti periodici di anzianitàpersistenza del rapporto di lavoro, sul presupposto che questomigliori di per sé il rendimento e la qualificazione professionaledel lavoratore; ed è evidente che la durata del rapporto è lamedesima per chi lavora a tempo pieno e per chi lavora a tempoparziale (poiché il tempo passa e produce i suoi effetti allostesso modo per tutti)». La sentenza impugnata ha poi posto inrisalto come Autostrade per l'Italia non avesse indicato alcuna“ragione oggettiva” atta a giustificare, ai sensi della clausola 4,la necessità di riservare ai lavoratori part-time un regimedifferenziato e meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempopieno, ma avesse unicamente invocato il dato del minorimpegno lavorativo, riproponendo una sorta di inammissibileautomatismo tra riduzione dell’orario di lavoro e riduzionedell’anzianità di servizio.La decisione d’appello ha fatto corretta applicazione delprincipio di non discriminazione in materia di lavoro a tempoparziale, riconoscendo il diritto della lavoratrice part time agliscatti di anzianità, in base al computo della durata del rapportodi lavoro al pari di quanto avviene per i lavoratori a tempopieno, valorizzando in modo eguale la dimensione temporaledel rapporto di lavoro di cui è espressione l’anzianità di servizio,in assenza di prova, di cui era onerata la società, circal’esistenza di “ragioni oggettive” attinenti alla natura dellemansioni o alle caratteristiche precipue delle stesse, in grado digiustificare una differenza di trattamento. Da ciò discende ilrigetto anche del sesto motivo.Numero registro generale 17973/20247. Con il settimo motivo si deduce la violazione o falsaN umero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 23439/2026applicazione dell’art. 2948 c.c. per avere la Corte di AppelloData pubblicazione 17/07/2026ritenuto che, a far data dall’entrata in vigore della L. n.92/2012, sarebbe venuta meno la tutela reale del posto dilavoro e la prescrizione non decorrerebbe più in costanza dellostesso.7.1. Il motivo è infondato alla luce dell’orientamento dilegittimità, inaugurato dalla sentenza Cass. n. 26246 del 2022.Con indirizzo divenuto ormai consolidato si è affermato che ilrapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato pereffetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015,mancando dei presupposti di predeterminazione certa dellefattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non èassistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei dirittiche non siano prescritti al momento di entrata in vigore dellalegge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a normadel combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dallacessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022).8. Per le ragioni finora esposte, il ricorso deve essere respinto.9. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.10. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n.4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori comeper legge.Numero registro generale 17973/2024Numero sezionale 1517/2026Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenNuzmae rod dei ria ccolta generale 23439/2026Data pubblicazione 17/07/2026presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 25 marzo 2026La Consigliera est. La PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23439/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris