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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40527/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Tribunale di Catania; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania confermava la sottoposizione agli arresti domiciliari dell'Orto, disposta in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 416-bis.1 cod. pen. 2.

Avverso la suddetta decisione, l'indagato ha proposto ricorso per o cassazione formulando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si contesta il vizio di motivazione, sul presupposto che il Tribunale del riesame avrebbe fornito una motivazione illogica in ordine alle ragioni che avrebbero consentito di individuare nell'Orto il soggetto che, dalle intercettazioni telefoniche, risultava aver concorso con le attività illecite del sodalizio.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge per omessa valutazione delle doglianze difensive, in particolare, si eccepisce che pur essendo stata contestata la motivazione dell'ordinanza genetica lì dove, a conferma del concorso nell'attività di spaccio, valorizzava alcuni fotogrammi asseritannente ritraenti l'Orto, il Tribunale del riesame avrebbe omesso qualsivoglia valutazione sul punto.

2.3. Con il terzo motivo si contesta la sussistenza del requisito della concretezza del pericolo di reiterazione del reato, desunto dal fatto che l'Orto potrebbe compiere attività di spaccio in Calabria, senza considerare che la presunta attività illecita si sarebbe svolta in supporto e nell'ambito di una associazione operante in Sicilia, senza che vi sia alcun elemento concreto dal quale desumere che l'Orto possa autonomamente perpetrare analoghe condotte in un diverso contesto territoriale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Il ricorrente contesta l'ordinanza impugnata nella parte in cui è stato identificato quale uno dei partecipi all'associazione dedita allo spaccio, pur in assenza di elementi concreti che ne attestino l'esatta individuazione.

Nell'esaminare la posizione dell'Orto, il Tribunale del riesame esordisce richiamando le plurime intercettazioni telefoniche nelle quali l'interlocutore, sicuramente partecipe nei traffici illeciti, era indicato come "u cumpareddu" ed a lui spesso si faceva riferimento indicandone la provenienza calabrese.

Al fine di superare l'obiezione secondo cui tali appellativi non sarebbero di per sé idonei a dimostrare che il soggetto così indicato fosse effettivamente l'Orto, si è evidenziato come l'identificazione è avvenuta grazie al fatto che in plurime conversazioni l'utenza impiegata era intestata all'Orto.

È pur vero che la difesa ha dedotto che tale circostanza potrebbe non essere dirimente, ipotizzando che l'utenza dell'Orto fosse utilizzata da altri, ma il Tribunale del riesame, con motivazione pienamente condivisibile, ha ritenuto che la tesi difensiva si risolva in una mera prospettazione alternativa, del tutto generica ed indimostrata.La difesa sostiene che sarebbe la stessa ordinanza impugnata a dar atto che l'utenza dell'Orto sarebbe stata utilizzata da altro soggetto, tale "Pinuzzo".

In realtà, si tratta di un'interpretazione della motivazione dell'ordinanza non condivisibile, posto che il Tribunale del riesame si limita a dar atto che, nella conversazione del 25/4/18, l'interlocutore si qualifica quale "Pinuzzo", ma non ipotizza affatto che si tratti di soggetto diverso dall'intestatario dell'utenza, individuato in [OSCURATO:PERSONA].

3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'omesso esame della deduzione concernente l'identificazione dell'Orto in alcune videoriprese.

Invero, il Tribunale del riesame ha dato atto di aver preso in consideraziont, tale doglianza difensiva, espressamente riportata nella parte espositiva dell'ordinanza, pur tuttavia ritenendola implicitamente non dirimente, stante la certa identificazione dell'Orto operata sulla base dell'intestazione dell'utenza telefonica intercettata.

A tal riguardo va richiamato il principio giurisprudenziale, anche recentemente ribadito, secondo cui in tema di ordinanza de libertate del tribunale del riesame, è ravvisabile il vizio di omessa motivazione quando dal provvedimento, considerato nella sua interezza, non risultino le ragioni del convincimento del giudice su punti rilevanti per il giudizio e non anche quando i motivi per il superamento delle tesi difensive su una determinata questione siano per implicito desumibili dalle argomentazioni adottate per risolverne altra (Sez.3, n. 15980 del 16/4/2020, Rafanelli, Rv. 278944).

Applicando il principio al caso di specie, può concludersi nel senso che l'ordinanza impugnata ha implicitamente ritenuto superato l'aspetto relativo all'identificazione dell'Orto nelle videoriprese, avendo ritenuto le intercettazioni telefoniche ampiamente sufficienti ad affermarne il coinvolgimento nei traffici illeciti.

4. Il terzo motivo di ricorso - inerente alla ritenuta insussistenza del rischio di reiterazione del reato - è infondato, avendo il tribunale offerto una motivazione che, per quanto sintetica, non risulta manifestamente illogica o contraddittoria.

Il tribunale del riesame, infatti, ha condivisibilmente preso atto della capacità a delinquere mostrata dall'Orto, ritenendo che la stessa sia suscettibile di esplicarsi anche in ambiti territoriali diversi da quelli ove si sono verificati i fatti per cui si procede.

Il pericolo di reiterazione, pertanto, è stato compiutamente valutato, mentre la tesi difensiva, secondo cui la diversità territoriale mitigherebbe di per sé il pericolo di recidiva, non riposa su alcun dato concreto, posto che la tipologia di reati per cui si procede è tale da non presentare un necessario legame con un determinato territorio, né con un gruppo criminale di riferimento.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 29

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Tribunale di Catania; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania confermava la sottoposizione agli arresti domiciliari dell'Orto, disposta in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 416-bis.1 cod. pen. 2. Avverso la suddetta decisione, l'indagato ha proposto ricorso per o cassazione formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si contesta il vizio di motivazione, sul presupposto che il Tribunale del riesame avrebbe fornito una motivazione illogica in ordine alle ragioni che avrebbero consentito di individuare nell'Orto il soggetto che, dalle intercettazioni telefoniche, risultava aver concorso con le attività illecite del sodalizio. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge per omessa valutazione delle doglianze difensive, in particolare, si eccepisce che pur essendo stata contestata la motivazione dell'ordinanza genetica lì dove, a conferma del concorso nell'attività di spaccio, valorizzava alcuni fotogrammi asseritannente ritraenti l'Orto, il Tribunale del riesame avrebbe omesso qualsivoglia valutazione sul punto. 2.3. Con il terzo motivo si contesta la sussistenza del requisito della concretezza del pericolo di reiterazione del reato, desunto dal fatto che l'Orto potrebbe compiere attività di spaccio in Calabria, senza considerare che la presunta attività illecita si sarebbe svolta in supporto e nell'ambito di una associazione operante in Sicilia, senza che vi sia alcun elemento concreto dal quale desumere che l'Orto possa autonomamente perpetrare analoghe condotte in un diverso contesto territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Il ricorrente contesta l'ordinanza impugnata nella parte in cui è stato identificato quale uno dei partecipi all'associazione dedita allo spaccio, pur in assenza di elementi concreti che ne attestino l'esatta individuazione. Nell'esaminare la posizione dell'Orto, il Tribunale del riesame esordisce richiamando le plurime intercettazioni telefoniche nelle quali l'interlocutore, sicuramente partecipe nei traffici illeciti, era indicato come "u cumpareddu" ed a lui spesso si faceva riferimento indicandone la provenienza calabrese. Al fine di superare l'obiezione secondo cui tali appellativi non sarebbero di per sé idonei a dimostrare che il soggetto così indicato fosse effettivamente l'Orto, si è evidenziato come l'identificazione è avvenuta grazie al fatto che in plurime conversazioni l'utenza impiegata era intestata all'Orto. È pur vero che la difesa ha dedotto che tale circostanza potrebbe non essere dirimente, ipotizzando che l'utenza dell'Orto fosse utilizzata da altri, ma il Tribunale del riesame, con motivazione pienamente condivisibile, ha ritenuto che la tesi difensiva si risolva in una mera prospettazione alternativa, del tutto generica ed indimostrata.La difesa sostiene che sarebbe la stessa ordinanza impugnata a dar atto che l'utenza dell'Orto sarebbe stata utilizzata da altro soggetto, tale "Pinuzzo". In realtà, si tratta di un'interpretazione della motivazione dell'ordinanza non condivisibile, posto che il Tribunale del riesame si limita a dar atto che, nella conversazione del 25/4/18, l'interlocutore si qualifica quale "Pinuzzo", ma non ipotizza affatto che si tratti di soggetto diverso dall'intestatario dell'utenza, individuato in [OSCURATO:PERSONA]. 3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'omesso esame della deduzione concernente l'identificazione dell'Orto in alcune videoriprese. Invero, il Tribunale del riesame ha dato atto di aver preso in consideraziont, tale doglianza difensiva, espressamente riportata nella parte espositiva dell'ordinanza, pur tuttavia ritenendola implicitamente non dirimente, stante la certa identificazione dell'Orto operata sulla base dell'intestazione dell'utenza telefonica intercettata. A tal riguardo va richiamato il principio giurisprudenziale, anche recentemente ribadito, secondo cui in tema di ordinanza de libertate del tribunale del riesame, è ravvisabile il vizio di omessa motivazione quando dal provvedimento, considerato nella sua interezza, non risultino le ragioni del convincimento del giudice su punti rilevanti per il giudizio e non anche quando i motivi per il superamento delle tesi difensive su una determinata questione siano per implicito desumibili dalle argomentazioni adottate per risolverne altra (Sez.3, n. 15980 del 16/4/2020, Rafanelli, Rv. 278944). Applicando il principio al caso di specie, può concludersi nel senso che l'ordinanza impugnata ha implicitamente ritenuto superato l'aspetto relativo all'identificazione dell'Orto nelle videoriprese, avendo ritenuto le intercettazioni telefoniche ampiamente sufficienti ad affermarne il coinvolgimento nei traffici illeciti. 4. Il terzo motivo di ricorso - inerente alla ritenuta insussistenza del rischio di reiterazione del reato - è infondato, avendo il tribunale offerto una motivazione che, per quanto sintetica, non risulta manifestamente illogica o contraddittoria. Il tribunale del riesame, infatti, ha condivisibilmente preso atto della capacità a delinquere mostrata dall'Orto, ritenendo che la stessa sia suscettibile di esplicarsi anche in ambiti territoriali diversi da quelli ove si sono verificati i fatti per cui si procede. Il pericolo di reiterazione, pertanto, è stato compiutamente valutato, mentre la tesi difensiva, secondo cui la diversità territoriale mitigherebbe di per sé il pericolo di recidiva, non riposa su alcun dato concreto, posto che la tipologia di reati per cui si procede è tale da non presentare un necessario legame con un determinato territorio, né con un gruppo criminale di riferimento. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29
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