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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29702/2024

Testo disponibile della fonte

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sindaco, rappresentato e difes o per procura alle liti in calce a l ricorso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatopresso lo studi o dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Ippocrate n. 104.

Ricorrente contro F.lli Santarelli s.q.g. e [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a per procura a lle liti allegata al controricorso da ll’ Avvocat o M. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, corso Trieste n. 37.

Controricorrente avverso la sentenza n. 4444/2020della Corte di appello di Roma , pubblicata il 24.

9. 2020.

R.G.

N. 30960/2020.Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 2.

7. 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udite le difese svolte dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il comune ricorrente e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la società controricorrente.

Fatti di causa Con sentenza n. 256 del 2016 il Tribunale di Rieti accolse l’opposizione proposta da F.lli Santarelli s.q.g. e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal comune di Cittaducale in data 17.

11. 2014, che le aveva irrogato una sanzione amministrativa per avere esercitato attività di cava senza la prescritta autorizzazione.

Proposta impugnazione da parte del Comune, con sentenza n. 4444 del 24.

9. 2020 la Corte di appello di Roma dichiarò inammissibile il gravame per genericità dei motivi, affermando, in particolare , che non risultava specificamente censurato il capo della decisione che, sul presupposto che la condotta contestata, di carattere permanete, era cessata alla data del 30.

6. 2007, aveva dichiarato la pretesa sanzionatoria dell’amministrazione estinta per prescrizione, ai sensi dell’art. 28 legge n. 689 del 1981.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 29.

9. 2020, co n atto notificato il 30.

11. 2020, ha proposto ricorso il comunedi Cittaducale, affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria.

La società F.lli Santarelli ha notificato controricorso.

Attivato per la decisione il procedimento camerale di cui all’art. 380 bis c.p.c., con ordinanza n. 1302 del 2022 questa Corte ha rimesso la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

Ragioni della decisione Il primo motivo delricorso proposto dal comune di Cittaducale denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 281 sexies c.p.c., assumendo che la Corte di appello, avendo fissato in luogo della trattazione orale della causa in udienza la trattazione in forma scritta, ai sensi della normativa sull’emergenza Covid, R.G.

N. 30960/2020.non avrebbe potuto decidere la lite ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., redigendo una sentenza semplificata, con completa omissione dei fatti di causa e conseguente lesione dei diritti di difesa.

Il motivo, oltre che generico, non indicando in alcun modo le ragioniper le quali l’adozione del procedimento di decisione dell’appello secondo lo schema procedimentale previsto dall’art. 281 sexies c.p.c., abbia conculcato i diritti di difesa della parte appellante, è anche infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che lo svolgimento della discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico per il deposito di note scritte , secondo la previsione nel periodo di emergenza pandemica dell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla l. n. 37 del 2020, è pienam en te legittimo, attesa l’idoneità della trattazione scritta a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui la legge non impo nga la discussione in forma orale ( Cass. n. 37137 del 2022 ).

Il secondo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per apparenza o comunque mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale dichiara t o inammissibile l’appello per genericità dei motivi limitandosi a richiamare due sentenze della Corte di Cassazione in argomento, ma senza scrutinare sotto tale profilo le argomentazioni svolte dal Comunenel proprio atto di gravame e senza dare conto delle ragioni per cui esse si ritenevano generiche e non specifiche.Si sostiene che, contrariam en te a quanto affermato dalla sentenza impugnata, i motivi di appello erano specifici, investendo la ricostruzione dei fatti di causa funzionale ad evidenziare l’infondatezza dei motivi di opposizione all’ordinanzaingiunzione ed a dimostrare la correttezza dell’iter procedim en tale seguito dal comune nell’accertamento della violazione e nella irrogazione della sanzionee la sussistenza dell’illecito.

Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c., censurando la parte della decisione impugnata cheha ritenuto generica la contestazione da parte dell’appellante della statuizione del giudice di primo grado che, dopo avere rilevato che non era stato confutato l’accertamento del Tribunale che la condotta illecita fosse cessata nel 2007, aveva dichiarato estinta la pretesa R.G.

N. 30960/2020.sanzionatoria azionata dall’amministrazione per il decorso del termine di prescrizionequinquennale, previst o dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981 .

Si assume in contrario che l’atto di appello conteneva sul punto una critica specifica, avendo testualmente dedotto sul punto quanto segue: “Il Tribunale, secondo una logica fine a se stessa e quanto mai discutibile, tanto da non riprodurre nemmeno itermini dell'eccezione sollevata da controparte, si dilunga a descrivere la natura di illecito permanente come tipologia di illecito a base dell'ordinanza ingiuntiva per cui è casa.

Non è facile seguire e correttamente interpretare il ragionamento del Giudice.

Pur ammettendo che la prescrizione, negli illeciti permanenti comincia a decorrere dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, contraddittoriamente giunge alla conclusione che essendo cessata la condotta materiale (tra l'altro erroneamente individuata ) dal 2007 il diritto alla riscossione dell'ente sarebbe comunque prescritto(???) Aggiunge, il Tribunale, in modo incomprensibile, che la coltivazione della cava in difformità dell'autorizzazione essendo una infrazione permanete sarebbe venuta meno spontaneamente dal 2007 e quindi il Comune vedrebbe prescritto il diritto dell'ente alla riscossione della sanzione. [OSCURATO:PERSONA] C'ENTRA??? “.

Il terzo motivo di ricorso è infondato, con conseguente assorbimento del secondo.

Va premesso che i due motivi devono esaminarsi congiuntamente, in quanto, come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata, la Corte di appello ha formulato il suo giudizio di inammissibilità del gravame in modo unitario.

La Corte infatti, dopo avere dato atto che la sentenzadi primo grado era fondata su plurime ed autonome rationes decidenti , ha ravvisa to la genericità dell’impugnazione con riguardo a tutti motivi ed esaminato in particolare le argomentazioniche investivano il capo della decisione che aveva dichiarato l’estinzione delpotere sanzionatorio per prescrizione, rilevando che la pronuncia appellata era motivata dal rilievo che la condotta sanzionata, pur avendo carattere permanete, era definitivamente cessata nel 2007 e che era pertanto maturato il termine prescrizionale, risultando l’ordinanza ingiunzione emessa nel 2014; ha aggiunto la Corte che tale motivazione non era stata confutatadall’atto di impugnazione, né in fatto né in diritto.

R.G.

N. 30960/2020.Tanto precisato, il terzo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, atteso che il passo dell’atto di appello citato dal ricorrente non contiene alcuna critica specifica alla motivazione adottata dalla decisione del Tribunale, né, in diritto, sotto il profilo della applicabilità dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981, che detta una disposizione di carattere generale per tutte le sanzioni amministrative, e della decorrenza nel caso di specie del dies a quo della prescrizione dalla cessazione della condotta illecita, né con riguardo al fatto presupposto che essa aveva avuto termine nel 2007.

Il rigetto del terzo motivo determina l’assorbimento del secondo, risultando comunque confermata la statuizione che ha dichiarato estinta per prescrizione la pretesa sanzionatoria, la quale costituisce all’evidenzauna ragione autonoma e sufficiente a sostenere la sentenza di merito di accoglimento dell’opposizione e di annullamento dell’ordinanza ingiunzione opposta.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente principale.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il comune ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.500,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio2024.

Il Consigliere estensore LaPresidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sindaco, rappresentato e difes o per procura alle liti in calce a l ricorso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatopresso lo studi o dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Ippocrate n. 104. Ricorrente contro F.lli Santarelli s.q.g. e [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a per procura a lle liti allegata al controricorso da ll’ Avvocat o M. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, corso Trieste n. 37. Controricorrente avverso la sentenza n. 4444/2020della Corte di appello di Roma , pubblicata il 24. 9. 2020. R.G. N. 30960/2020.Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 2. 7. 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udite le difese svolte dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il comune ricorrente e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la società controricorrente. Fatti di causa Con sentenza n. 256 del 2016 il Tribunale di Rieti accolse l’opposizione proposta da F.lli Santarelli s.q.g. e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal comune di Cittaducale in data 17. 11. 2014, che le aveva irrogato una sanzione amministrativa per avere esercitato attività di cava senza la prescritta autorizzazione. Proposta impugnazione da parte del Comune, con sentenza n. 4444 del 24. 9. 2020 la Corte di appello di Roma dichiarò inammissibile il gravame per genericità dei motivi, affermando, in particolare , che non risultava specificamente censurato il capo della decisione che, sul presupposto che la condotta contestata, di carattere permanete, era cessata alla data del 30. 6. 2007, aveva dichiarato la pretesa sanzionatoria dell’amministrazione estinta per prescrizione, ai sensi dell’art. 28 legge n. 689 del 1981. Per la cassazione di questa decisione, notificata il 29. 9. 2020, co n atto notificato il 30. 11. 2020, ha proposto ricorso il comunedi Cittaducale, affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. La società F.lli Santarelli ha notificato controricorso. Attivato per la decisione il procedimento camerale di cui all’art. 380 bis c.p.c., con ordinanza n. 1302 del 2022 questa Corte ha rimesso la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Ragioni della decisione Il primo motivo delricorso proposto dal comune di Cittaducale denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 281 sexies c.p.c., assumendo che la Corte di appello, avendo fissato in luogo della trattazione orale della causa in udienza la trattazione in forma scritta, ai sensi della normativa sull’emergenza Covid, R.G. N. 30960/2020.non avrebbe potuto decidere la lite ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., redigendo una sentenza semplificata, con completa omissione dei fatti di causa e conseguente lesione dei diritti di difesa. Il motivo, oltre che generico, non indicando in alcun modo le ragioniper le quali l’adozione del procedimento di decisione dell’appello secondo lo schema procedimentale previsto dall’art. 281 sexies c.p.c., abbia conculcato i diritti di difesa della parte appellante, è anche infondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che lo svolgimento della discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico per il deposito di note scritte , secondo la previsione nel periodo di emergenza pandemica dell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla l. n. 37 del 2020, è pienam en te legittimo, attesa l’idoneità della trattazione scritta a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui la legge non impo nga la discussione in forma orale ( Cass. n. 37137 del 2022 ). Il secondo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per apparenza o comunque mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale dichiara t o inammissibile l’appello per genericità dei motivi limitandosi a richiamare due sentenze della Corte di Cassazione in argomento, ma senza scrutinare sotto tale profilo le argomentazioni svolte dal Comunenel proprio atto di gravame e senza dare conto delle ragioni per cui esse si ritenevano generiche e non specifiche.Si sostiene che, contrariam en te a quanto affermato dalla sentenza impugnata, i motivi di appello erano specifici, investendo la ricostruzione dei fatti di causa funzionale ad evidenziare l’infondatezza dei motivi di opposizione all’ordinanzaingiunzione ed a dimostrare la correttezza dell’iter procedim en tale seguito dal comune nell’accertamento della violazione e nella irrogazione della sanzionee la sussistenza dell’illecito. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c., censurando la parte della decisione impugnata cheha ritenuto generica la contestazione da parte dell’appellante della statuizione del giudice di primo grado che, dopo avere rilevato che non era stato confutato l’accertamento del Tribunale che la condotta illecita fosse cessata nel 2007, aveva dichiarato estinta la pretesa R.G. N. 30960/2020.sanzionatoria azionata dall’amministrazione per il decorso del termine di prescrizionequinquennale, previst o dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981 . Si assume in contrario che l’atto di appello conteneva sul punto una critica specifica, avendo testualmente dedotto sul punto quanto segue: “Il Tribunale, secondo una logica fine a se stessa e quanto mai discutibile, tanto da non riprodurre nemmeno itermini dell'eccezione sollevata da controparte, si dilunga a descrivere la natura di illecito permanente come tipologia di illecito a base dell'ordinanza ingiuntiva per cui è casa. Non è facile seguire e correttamente interpretare il ragionamento del Giudice. Pur ammettendo che la prescrizione, negli illeciti permanenti comincia a decorrere dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, contraddittoriamente giunge alla conclusione che essendo cessata la condotta materiale (tra l'altro erroneamente individuata ) dal 2007 il diritto alla riscossione dell'ente sarebbe comunque prescritto(???) Aggiunge, il Tribunale, in modo incomprensibile, che la coltivazione della cava in difformità dell'autorizzazione essendo una infrazione permanete sarebbe venuta meno spontaneamente dal 2007 e quindi il Comune vedrebbe prescritto il diritto dell'ente alla riscossione della sanzione. [OSCURATO:PERSONA] C'ENTRA??? “. Il terzo motivo di ricorso è infondato, con conseguente assorbimento del secondo. Va premesso che i due motivi devono esaminarsi congiuntamente, in quanto, come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata, la Corte di appello ha formulato il suo giudizio di inammissibilità del gravame in modo unitario. La Corte infatti, dopo avere dato atto che la sentenzadi primo grado era fondata su plurime ed autonome rationes decidenti , ha ravvisa to la genericità dell’impugnazione con riguardo a tutti motivi ed esaminato in particolare le argomentazioniche investivano il capo della decisione che aveva dichiarato l’estinzione delpotere sanzionatorio per prescrizione, rilevando che la pronuncia appellata era motivata dal rilievo che la condotta sanzionata, pur avendo carattere permanete, era definitivamente cessata nel 2007 e che era pertanto maturato il termine prescrizionale, risultando l’ordinanza ingiunzione emessa nel 2014; ha aggiunto la Corte che tale motivazione non era stata confutatadall’atto di impugnazione, né in fatto né in diritto. R.G. N. 30960/2020.Tanto precisato, il terzo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, atteso che il passo dell’atto di appello citato dal ricorrente non contiene alcuna critica specifica alla motivazione adottata dalla decisione del Tribunale, né, in diritto, sotto il profilo della applicabilità dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981, che detta una disposizione di carattere generale per tutte le sanzioni amministrative, e della decorrenza nel caso di specie del dies a quo della prescrizione dalla cessazione della condotta illecita, né con riguardo al fatto presupposto che essa aveva avuto termine nel 2007. Il rigetto del terzo motivo determina l’assorbimento del secondo, risultando comunque confermata la statuizione che ha dichiarato estinta per prescrizione la pretesa sanzionatoria, la quale costituisce all’evidenzauna ragione autonoma e sufficiente a sostenere la sentenza di merito di accoglimento dell’opposizione e di annullamento dell’ordinanza ingiunzione opposta. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente principale. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il comune ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.500,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio2024. Il Consigliere estensore LaPresidente [OSCURATO:PERSONA]
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