CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 ottobre 2025
Cassazione n. 34538/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.33117/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] N. 7 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA]-MILANO n.1528/2018 depositata i l 06/04/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: LACELLI [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento n. T9V01D600454 concernente il recupero a tassazione di maggiori imposte derivanti dal disconoscimento di costi indebitamente dedotti nell’a.i. 2011, in quanto imputabili ad operazioni oggettivamente inesistenti, essendo emerso che i fornitori del contribuente omettevano la presentazione delle dichiarazioni e svolgevano attività solo cartolare. La CTP di Pavia, adita impugnatoriamente dal contribuente, con sentenza n. 92/02/17 depositata il 28 marzo 2017, rigettava il ricorso. La CTR della Lombardia, adita in appello dal medesimo, con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame, osservando: [I]l contribuente chiede riconoscersi soggettivamente inesistenti le fatture contestate dall’Agenzia resistente […]. [Segue disamina della giurisprudenza in specie sulla detrazione dell’IVA]. Ebbene, nella fattispecie[,] le prove testimoniali e documentali raccolte e prodotte dall’Ufficio dimostrano la consapevolezza e l’intento frodatorio del contribuente che non può quindi avvalersi del principio di neutralità dell’IVA […]. Proponeva ricorso per cassazione il contribuente con un motivo. Resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso. In data 27 febbraio 2025 il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata. In data 21 marzo 2025 il difensore del contribuente formulava articolata istanza di decisione, cui faceva seguito, in data 9 ottobre 2025, altresì il deposito di memoria. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia: “Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. – Omesso esame di un fatto controverso – Sulla omessa e contraddittoria motivazione”. Il giudice d’appello “nulla […] motiva in ordine alla deducibilità della spesa […] ai fini delle imposte dirette e dei contributi previdenziali”. A fronte di tal emotivo, in memoria, si rappresenta che “nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza penale n. 2146/2022 emessa nel procedimento a carico dell’odierno ricorrente dal Tribunale Penale di Pavia il 14.12.2022–13.3.2023, divenuta irrevocabile, poiché passata in giudicato in data 28.4.2023, con la quale “assolve … LACELLI Giovanni … perché il fatto non sussiste”, invocandosi gli effetti dell’art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000. La sentenza penale consta depositata nel fascicolo telematico in uno all’istanza di decisione. Dalla stessa si apprende esser stato assolto il contribuente, “perché il fatto non sussiste”, dal “delitto di cui all'articolo 2 comma I D.L.vo 7412000” per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, indicando “nella dichiarazione PF2012 relativa all'anno di imposta 2011 elementi passivi fittizi […]” (capo B della rubrica). In ragione dell’ordinanza interlocutoria n. 5714/2025 di rimessione alle Sezioni unite di questa Suprema Corte delle questioni inerenti l’ambito di applicazione dell’art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, nonché della decisione, sul medesimo ambito, della Corte costituzionale, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo. P.Q.