CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 27778/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4823/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P. A . , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al viale MAZZINI n. 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio fiscale come in atti - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per l’ASSICURAZIONE contro gli I NFORTUNI sul [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 144, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti - controricorrente - nonchécontro COOPCOSTRUTTORI S.C. A R . L . [OSCURATO:PERSONA] - intimat a - avverso la SENTENZAdella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 4332/2019 depositata il26/06/2019; R.g. n. 4823 del 2020; Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 11/09/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. [OSCURATO:PERSONA] I fatti di causa ancora rilevanti, in questa fase di legittimità e desumibili dalla complessiva esposizione di cui al ricorso, sono i seguenti: a seguito dell’annullamento in autotutela da parte dell’INAIL, con provvedimento del 12/06/2003, di un contratto di appalto di lavori di ammodernamento di un edificio in Ferrara, intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]., l’ [OSCURATO:PERSONA] (in seguito: IFI)S.p.a., che aveva acquistato un credito di oltre cinquecentomila euro (€ 549.675,73) nei confronti dell’INAIL, a seguito di cessione dello stesso da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e che era intervenuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. a r.l. nei confronti dell’INAIL, conclusosicon la revoca del monitorio, subì il rigett o , dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 9840 del 7/05/2009, della domanda di accertamento della titolarità del credito ceduto da [OSCURATO:SOCIETA]. Nelle more del detto giudizio civile l’[OSCURATO:SOCIETA]. ottenne l’annullamento, in sede giurisdizionale amministrativa,con sentenza del TAR di Roma, del provvedimento dell’INAIL di annullamento in autotutela del contrattodi appalto originario. La detta sentenzadel giudice amministrativo di primo grado, su impugnazione della stessa [OSCURATO:SOCIETA]., venne confermata, nel ricostituito contraddittorio con l’INAIL, con motivazione più favorevole all’[OSCURATO:SOCIETA]., dal Consiglio di Stato. L’INAIL emanò, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in ottemperanza alla sentenza del giudice amministrativo d’appello, un nuovo provvedimento in autotutela, di annullamento del contratto originario di appalto, nel quale riconobbe che vi era stato un proprio arricchimento per oltre settecento ottantacinquemila euro (€ 785.967,77), di cui 549.675,73 per lavori aggiuntivi richiesti R.g. n. 4823 del 2020; Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle dall’Azienda ospedaliera Universitaria di Ferrara, in relazione ai quali lavori [OSCURATO:SOCIETA]. (così testualmente) «è [era] divenuta cessionaria del credito della [OSCURATO:SOCIETA].». La sentenza del Tribunale di Roma, n. 9840 del 7/05/2009, di rigetto della domanda dell’[OSCURATO:SOCIETA]., venne confermata dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6079 del 29/09/2017, resa a seguito di impugnazione dell’INAIL e non ulteriormente impugnata e pertanto passata in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] S.c. a r.l. con citazione del 21/02/2011 propose, dinanzi al Tribunale di Roma, un’altra e diversa causa, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.,nei confronti dell’INAIL. L’INAIL chiese, in detta causa, la chiamata in causa dell’[OSCURATO:SOCIETA]., che, a seguito di autorizzazione da parte del giudice, si costituì in giudizio e chiese, a sua volta,in via riconvenzionale, la condanna dell’INAIL al pagamento della somma di euro 549.675,73. La domanda riconvenzionale venne rigettata dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 10104 del 2018, che, viceversa , ritenne fondata ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., la domanda d’indennizzo della [OSCURATO:SOCIETA]., per oltre settecento cinquantamila euro, e contestualmente dichiaravaestinto detto credito indennitario per la ritenuta compensazione con crediti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato in appello la detta decisione e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4332 del 2019, ha rigettato l’impugnazione, ritenendo essersi formato giudicato a seguito della mancata impugnazione della sentenza n. 6079 del 2017della stessa Corte territoriale. Avverso la detta sentenza n. 4332 del 26/06/2019 della Corte distrettuale propone ricorso per cassazione, con due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso l’INAIL. [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. in amministrazione controllata è rimasta intimata. R.g. n. 4823 del 2020; Ad. 11/09/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale non ha presentato conclusioni. La ricorrente ha depositato rituale memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugna la sentenza con due motivi di ricorso, di cui il primo per violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 12 disp. prel. al cod. civ., incentrato sull’erronea preclusione da giudicato affermato dalla Corte d’appello e il secondo motivo per violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. , per errata interpretazione del provvedimento in autotutela dell’INAIL n. 246 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. afferma che essa,nella causa instaurata nel 2011 da [OSCURATO:SOCIETA].,aveva azionato il proprio autonomo diritto di credito di natura indennitaria, il cui titolo era costituito esclusivamente dal provvedimento dell’INAIL n. 246 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di annullamento in autotutela, emesso, in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato, a seguito dell’annullamento – in sede giurisdizionale amministrativa– del primo provvedimento dell’INAIL di annullamento in autotutela del contratto di appalto. Il primo motivo, che chiede la riforma della sentenza d’appello per avere ritenuto che si sia formato il giudicatosostanziale a seguito della sentenza n. 6079 del 29/09/2017,è fondato. La sentenza della Corte territoriale , resa secondo lo schema decisorio dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. , non individua i presupposti minimi di identità di oggetto della causa (petitum) e di ragioni della domanda (causa petendi) al fin e d i sorregger e la conclusione dell’avvenuta formazione del giudicato. R.g. n. 4823 del 2020; Ad. 11/09/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] motivazione della Corte territoriale si compendia nella seguente affermazione: «Rilievo assorbente ha il giudicato formatosi in conseguenza della sentenza 6079/2017 di questa Corte divenuta irrevocabile con la quale è stato respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda con la quale quest’ultima aveva chiesto che venisse accertato che essa era l’unica legittima titolare del credito di euro 549.675,73 di cui alla fattura 120227/02 emessa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INAIL con condanna dell’istituto al pagamento del relativo importo. Il provvedimento del 6/07/2006 è d’altronde, esclusivamente ricognitivo del debito preesistente dell’INAIL nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e non è valso certo a configurare un nuovo autonomo rapporto obbligatorio con IFITALIA rispetto a quello che la legava con la [OSCURATO:SOCIETA].». La detta affermazione è meramente reiterativa di quella resa dalla sentenza del Tribunale di Roma, genericamente indicata nel provvedimento come «sentenza impugnata in questa sede» della quale è riportato, nella sentenza n. 4332 del 2019,il seguente passo: «Dall’altro non risulta che Ifitalia abbia instaurato con l’Inail un rapporto ulteriore rispetto a quello fondato sulla cessione del credito di Coop costruttori e portato dalla fattura B 120227 che costituisce dunque l’unico titolo in forza del quale Ifitalia può agire, e ricadendo le conseguenze dell’intervenuta caducazione del contratto da cui è sorto il credito ceduto nell’ambito dei rapporti dare/averetra cedente e cessionario con esclusione del diritto di Ifitalia all’indennizzo ex art.2041 c.c. per la lesione di una situazione giuridica propria che prescinde dalla sua originaria posizione di cessionaria.». La pronuncia della Corte d’appello di Roman. 4332 del 2019 non consente di individuare su quali presupposti di identità di petitume di causa petendi possa ritenersi formato il giudicato, rispetto alla prima causa, decisa in appello, dalla stessa Corte territoriale, con R.g. n. 4823 del 2020; Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle sentenza n. 6079 del 29/09/2017. Detta sentenza è, invero, passata incontrovertibilmentein giudicato formale , ma da essa non può, in carenza di adeguate specifiche motivazioni della Corte territoriale, rese nella sentenza qui in scrutinio, desumersi la formazione del giudicato sostanziale rispetto alla domanda proposta dall’[OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio che ha dato luogo alla pronuncia della sentenza in esame. In tema è conducente richiamare la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1259 del 11/01/2024 Rv. 669742 – 01 e Cass. n. 33021 del 09/11/2022 Rv. 666229 - 01) , che richiede una necessaria verifica, ai fini dell’accertamento del giudicato sostanziale dell’identità di bene della vita richiesto (petitum) e di ragione per la quale esso viene richiesto (causa petendi). Giova, peraltro, al fine di dissipare ogni ulteriore dubbio in ordine alla non configurabilità, allo stato, sulla base della resa motivazione, della preclusione da giudicato, rilevare che, la sentenza n. 6079 del 29/09/2017, a pag. 4, in fine, ha escluso che l’[OSCURATO:SOCIETA]. avesse in detto processo, proposto un’azione di indebito arricchimento , cosicché questa sarebbe comunque residuata in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (siccome, in quanto non proposta in quella sede, insuscettibile di venire pregiudicata da alcuna decisione a conclusione di quella). Ai fini del rilievo del giudicato è, invero, necessario che il giudice di merito individui, con tipico accertamento di fatto, sulla base degli atti di causa, quali sono le ragioni per le quali ritiene che esso si sia formato, e le espliciti in modo completo e lineare, nella motivazione del provvedimento. Il primo motivo di ricorso è , pertanto, fondato ed è , quindi , accolto. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, incentrato sull’interpretazione dell’atto amministrativo di annullamentoe, pertanto, sul merito della dispiegata domanda non esaminata perché erroneamente reputata preclusa dal giudicato. R.g. n. 4823 del 2020; Ad. 11/09/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata è,in conclusione, cassa ta e , poiché sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, codice di rito civile,non esperibili in sede di legittimità, la causa deve essererinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Al giudice del rinvio è, altresì, demandato di provvedere alla regolazione delle spese di questa fase di legittimità. P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso , assorbito il secondo; cassa la sentenzain relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di