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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12647/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 37025/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, dichiarando inammissibile l'appello, ha confermato la condanna emessa in primo grado per i reati di concorso in falsità materiale commessa dal privato in certificazione amministrativa e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; Rilevato che il primo ed unico motivo in cui si articola il ricorso — con cui si contesta la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello — è inammissibile, in quanto affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato indeterminate, atteso che non è dato comprendere dove la Corte territoriale avrebbe errato nel reputare inammissibile Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ì Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 37025/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, dichiarando inammissibile l'appello, ha confermato la condanna emessa in primo grado per i reati di concorso in falsità materiale commessa dal privato in certificazione amministrativa e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; Rilevato che il primo ed unico motivo in cui si articola il ricorso — con cui si contesta la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello — è inammissibile, in quanto affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato indeterminate, atteso che non è dato comprendere dove la Corte territoriale avrebbe errato nel reputare inammissibile Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ì Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 12647/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris