CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 33612/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3132/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DEMANIO, elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (CF: ADS80224030587), che li rappresenta e difende - C ontroricorrenti - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n. 2437/2019depositata il 14/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Dalla sentenza gravata si ricava che l ’ [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: IRVV) è un Ente strumentale della Regione Veneto, istituito con legge regionale n. 63/1979. Esso è, di fatto, la continuazione dell’Ente per le [OSCURATO:PERSONA] istituito con l. 243/1958, contenendo, tale provvedimento normativo, anche l’attribuzione all’Ente della sua sede, in Venezia, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso i locali dell’ex [OSCURATO:PERSONA], fino all’anno 1966/1967, termine poi prorogato fino al 1978, con l’emanazione della l. n. 222/78. Con tale legge l’Ente fu soppresso ed i suoi beni vennero devoluti alla Regione; dopo circa un anno la Regione istituì l’IRVV. 2. Nel 2006 l ’ Agenzia del Demanio, quale Ente gestore degli immobili di proprietà dello Stato (e per esso del Ministero dell’Economia e Finanze), accortasi che i locali dell’ex [OSCURATO:PERSONA] continuavano ad essere occupati dall’IRVV nonostante la mancanza di un titolo in tal senso, con due distinti provvedimenti (n. 5688 del 15/03/2006 e n. 8357 del 21/04/2006) intimò lo sfratto a tale Ente, e quantificò la somma dovuta per l’occupazione senza titolo dall’anno 1996 all’anno 2005. 3. Dopo un primo ricorso al TAR giudicato inammissibile, IRVV citò dinanzi al Tribunale di Venezia il MEF e l’Agenzia del Demanio, per veder disapplicare i due predetti provvedimenti amministrativi. Più specificamente, IRVV chiese: (i) di accertare il proprio diritto a mantenere la propria sede in Venezia presso la Soprintendenza; (ii) dichiarata incidenter tantum, l’illegittimità dei provvedimenti n. 5688 del 15/03/2006 e n. 8357 del 21/04/2006 dell ’ Agenzia del Demanio, e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, di disapplicare i citati provvedimenti; (iii) di dichiarare prescritta ogni pretesa a titolo di indennità\risarcimento per l’occupazione sine titulodell’immobile de quo anteriore al 2001; (iv) di disapplicare il provvedimento n. 8357 del 21/04/2006 dell’Agenzia del Demanio, nella parte in cui ingiungevadi pagare una somma maggiore rispetto a quella che sarà ritenuta di giustizia. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze propose domanda riconvenzionale di accertamento dell’occupazione senza titolo, con ordine di rilascio, e di condanna al pagamento della relativa indennità. 4. Il Tribunale di Venezia pronunziò dapprima sentenza non definitiva (n. 88/2009) con cui accertò l’occupazione senza titolo ed ordinò il rilascio dei locali (rilascio concretamente avvenuto alla fine dell’anno 2009); tale sentenzapassò in cosa giudicata. 5. Previa CTU , il Tribunale con dann ò l ’ IRVV al pagamento dell ’ importo di euro 685.220,00in favore dell’amministrazione. 6. Avverso la predetta sentenza IRVV propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Venezia. 7. Con sentenza n. 2437/2019, depositata in data 14/06/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l’appello, condannando l’appellante alle spese di lite. Osservò la corte territoriale che il motivo di impugnazione sul mancato accertamento dell’an era infondato perché la sentenza non definitva aveva già accertato l’esistenza del danno per l’occupazione senza titolo, avendo anche preso posizione sull’eccezione di prescrizione. 8. Avverso la predetta sentenza l ’ [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso. 9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Nullità della sentenza per erroneo giudicato e per omessa pronuncia sul primo motivo di appello e sul secondo limitatamente alla denunciata erronea determinazione della misura dell’indennizzo mediante il richiamo al valore locativo di mercato dell’immobile, senza tenere conto del ristretto mercato dei potenziali candidati alla locazione”, lamentando che la C orte territoriale non ha considerato la mancanza di prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale ad esso addebitata, denunciando l ’ omessa pronuncia su lla censura, relativa al quantum , di erronea determinazione dell’indennizzo, in quanto, dovendo l’immobile essere destinato a scopi governativi, esso non poteva essere concesso in locazione, per cui l’indennità non poteva essere parametrata sul valore locativo. Più specificamente, il ricorrente lamenta che gli è stata indebitamente sottratta una valutazione nel merito delle proprie doglianze e,prim’ancora, si è visto condannare al pagamento dell’indennizzo in assenza di una verifica circa l’esistenza dei presupposti stessi per il suo riconoscimento e, comunque, applicando criteri non consequenziali alla realtà fattuale risultante in causa. Diversamente, qualora il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, si fossero soffermati ad indagare la fondatezza delle difese del ricorrente, avrebbero concordato sull’insussistenza di alcun elemento a conforto del diritto all’indennizzo (così a p. 17 del ricorso). 2. Il motivo è parzialmente fondato. I l motivo in esame è inammissibile,ai sensi dell’art. 366, n. 6 , c . p . c . , nella parte in cui si afferma che non vi era un giudicato sull’andebeatur, ossia sul danno evento, perché il motivo non può essere scrutinato in mancanza di specifica illustrazione del contenuto della decisione passata in giudicato, anche mediante trascrizione della parte rilevante della motivazione. 2.1 Il motivo è invece fondato per quanto concerne la denuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. , essendo effettivamente mancata la pronuncia sulla corretta determinazione del danno-conseguenza in relazione alla censura sollevata di inapplicabilità del criterio del valore locativo. 3. Con il secondo motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione, ex art.360, comma 1, numero 3, c.p.c., del combinato disposto degli artt.2043 e 2697 c.c. in relazione alla mancata applicazione di quest’ultima norma nell’ipotesi di mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del presunto danneggiato”, in quanto la Corte territoriale non ha escluso che il proprietario avrebbe potuto locare proprio immobile se non fosse stato abusivamente occupato. Il ricorrente espone al riguardo che una simile possibilità è da escludere, in quanto,se anche il Ministero avesse avuto la disponibilità del cespite, lo avrebbe potuto destinare all’utilizzo dei soli soggetti ammessi dal d.P.R. n. 296/2005, al più dietro pagamento di un canone ricognitorio, pari ad una percentuale minima rispetto a quella conseguibile nel libero mercato (così a p. 19 del ricorso). Pertanto, anche aderendo all’indirizzo che ammette ampio ricorso alle presunzioni in materia di occupazione sine titulo , a detta del ricorrente il riconoscimento della domanda dell’Agenzia del demanio è frutto dell ’ inosservanza dell ’ art. 2697 c.c. che imponeva, in combinato disposto con l’art. 2043 c.c., a quest’ultima di provare la fondatezza della sua domanda. 4. Con il terzo motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art.360, comma 1, numero 5, c.p.c., consistente nella destinazione dell’immobile oggetto di occupazione sine titulo ad uso governativo”.A detta del ricorrente, la Corte territoriale ha omesso di considerare che, in base al citato d .P.R. n. 296/2005, la concessione locazione è consentita per immobili non suscettibili di uso governativo. Essendo stato preannunciato (con la nota del demanio prot. n. 5688/2006 indirizzata alricorrente) l ’ uso per scopi governativi, l’immobile non poteva essere locato, con conseguente inapplicabilità del valore locativo. 5. Il secondo motivo e il terzo motivo sono assorbiti per il parziale accoglimento del primo motivo. P.Q.M. La Corte accoglie parzialmente il primo motivo ricorso , con assorbimento degli altri motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto