CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 17626/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2836/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei suoi legali rappresentanti, nonché [OSCURATO:PERSONA] e DIMALTA COSIMOin proprio, tutti elettivamente domiciliati in Molfetta (BA), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 100, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . , per quest’atto rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] , n. 1193/2024,depositata il 24/09/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro