CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 11217/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40850/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione sez. I, che ha ritenuto infondato il ricorso presentato, confermando in tal modo la condanna per il reato di cui all'art.73 d.P.R. n. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] che il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile esclusivamente nei casi di errore materiale o di fatto risultante dagli atti o documenti del procedimento, errore che deve consistere in una svista percettiva immediatamente rilevabile, incidente in modo determinante sul contenuto della decisione e non implicante valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito. Osservato che, nel caso di specie, le doglianze formulate dal ricorrente non attengono ad un errore materiale o di fatto nei sensi sopra indicati, ma si risolvono nella prospettazione di censure di natura giuridica e valutativa, volte a sollecitare una rivalutazione del compendio argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata, peraltro secondo una prospettiva di merito che non può avere ingresso né nel giudizio attivato con il rimedio straordinario, né nell'ordinario giudizio di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso straordinario sia stato proposto al di fuori dei casi previsti dal codice di rito e debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 11217 26 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4153/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40850/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40850/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione sez. I, che ha ritenuto infondato il ricorso presentato, confermando in tal modo la condanna per il reato di cui all'art.73 d.P.R. n. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] che il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile esclusivamente nei casi di errore materiale o di fatto risultante dagli atti o documenti del procedimento, errore che deve consistere in una svista percettiva immediatamente rilevabile, incidente in modo determinante sul contenuto della decisione e non implicante valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito. Osservato che, nel caso di specie, le doglianze formulate dal ricorrente non attengono ad un errore materiale o di fatto nei sensi sopra indicati, ma si risolvono nella prospettazione di censure di natura giuridica e valutativa, volte a sollecitare una rivalutazione del compendio argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata, peraltro secondo una prospettiva di merito che non può avere ingresso né nel giudizio attivato con il rimedio straordinario, né nell'ordinario giudizio di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso straordinario sia stato proposto al di fuori dei casi previsti dal codice di rito e debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl consiglier stensore Il PresidentePaol relli [OSCURATO:PERSONA] DEPOS!TATA th1 25 2026 il FunP.Q.MIl consiglier stensore Il PresidentePaol relli [OSCURATO:PERSONA] DEPOS!TATA th1 25 2026 il Fun