CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 04086/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04MQUCM ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, del D. Lgs. 286/1998, alla pena di anni 1 mesi 1 e giorni 10 di reclusione. Reputato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] (violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e contestuale vizio di motivazione - motivo unico) è inammissibile in quanto si devolvono censure non consentite in sede di legittimità perché relative al trattamento sanzionatorio benché questo risulti sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 2 della sentenza di appello ove si valorizza la pervicacia di Duka nel commettere reati della stessa indole, nonché la gravità del fatto illecito, risultando l'imputato rientrato illegalmente in Italia a brevissima distanza di tempo dal materiale allontanamento e nonostante il rigetto del ricorso avverso il provvedimento di espulsione). Considerato, in ogni caso, per quanto concerne la mancata concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., che a contrario di quanto affermato dalla difesa, la Corte distrettuale ha ritenuto, in ossequio al principio secondo cui il diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), insussistenti circostanze o situazioni meritevoli di particolare considerazione per la concessione del beneficio, tenuto conto anche dei precedenti penali dell'imputato a conferma della di lui pericolosità sociale. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore I