CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08467/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, n. 80/19/2024, depositata in data 5 gennaio2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Agrigento la cartella di pagamento n. 291 2016003523110 000, riguardante l’IRPEF ed l’ICI per gli anni 2009 e2012, deducendone la nullità per plurime ragioni: inesistenza dellaNumero registro generale 15773/2024Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 8467/2026notifica, omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti,Data pubblicazione 04/04/2026mancata indicazione del responsabile del procedimento, decadenzadal diritto di riscossione.La CTP accoglieva il ricorso limitatamente al ruolo inerente l’ICI2009, in quanto il prodromico avviso di accertamento non era statonotificato.2. Interposto gravame dal contribuente, la Corte di giustizia disecondo grado della Sicilia confermava la decisione di prime cure,respingendo tutte le censure mosse dal ricorrente, raggruppate in 4paragrafi: notifica della cartella impugnata, valore probatorio delladocumentazione prodotta dall’agente della riscossione, obbligo dicomunicazione preventiva, decadenza dalla potestà di agire per lariscossione delle pretese.3. Avverso la decisione della CGT-2 ha proposto ricorso ilcontribuente, affidandosi ad un unico motivo.L’ADER, pur avendo ricevuto rituale notificazione del ricorso (amezzo pec in data 2.7.2024), è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 23 gennaio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la «violazione art.112 c.p.c. – Nullità della sentenza per omessa pronuncia – (inriferimento all’art. 360, comma 1° n. 4 c.p.c.)» per avere i giudici disecondo grado omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello teso acontestare la statuizione della CTP che non aveva ritenuto nulla lacartella impugnata per la mancata indicazione del responsabile delprocedimento di iscrizione a ruolo della pretesa erariale.Premette che nella cartella di pagamento (integralmenteriprodotta nel ricorso per cassazione) era indicato solo il responsabiledel procedimento di emissione e notificazione della cartella e cheaveva proposto come motivo di impugnazione (anch’esso riprodottonel ricorso) la nullità dell’atto per la mancata indicazione delresponsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (indicazioneNumero registro generale 15773/2024Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 8467/2026prevista a pena di nullità dall’art. 36 comma 4ter d.l. 248/2007); laData pubblicazione 04/04/2026CTP aveva respinto il motivo di ricorso, rilevando come nella cartellafosse indicato il nominativo del responsabile del procedimento; ilricorrente aveva, quindi, proposto uno specifico motivo di appellochiedendo la riforma della sentenza della CTP in parte qua; sul puntola CGT-2 ha omesso qualsiasi pronuncia.1.1. Il motivo è fondato.1.2. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per unverso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).Nella specie il ricorrente ha riprodotto nel corpo del ricorso lacartella di pagamento e le parti degli atti (impugnazione originariaed atto di appello) in cui aveva proposto il motivo relativo allamancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizionea ruolo. La CGT-2 non ha dato atto, nella motivazione, dellaproposizione del motivo de quo e ha omesso qualsiasi decisione sullostesso.Numero registro generale 15773/2024Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 8467/2026L’omissione integra il vizio denunciato, ovvero la violazioneData pubblicazione 04/04/2026dell’art. 112 c.p.c., atteso che alla luce del complessivo tenore delladecisione nella specie non può ritenersi configurabile un implicitorigetto della doglianza.2. Trattandosi di una questione di diritto, che non richiedeulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, nel giudiziodi legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché diuna lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.,una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, laCorte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio dellasentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che sitratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti difatto (da ultimo, Cass. 16/06/2023, n. 17416).La doglianza del contribuente coglie nel segno.3. L’art. 36, comma 4ter, d.l. 248/2007 (applicabile rationetemporis alla fattispecie poiché la cartella impugnata è stata emessasuccessivamente al 1° giugno 2008, riferendosi ad imposte deglianni 2009 e 2012) prevede che nella cartella siano indicati ilresponsabile del procedimento di iscrizione a ruolo ed il responsabiledel procedimento di emissione e notificazione dell’atto. L’uso dellacongiunzione ‘e’ copulativa, da parte del legislatore, non lasciaspazio a dubbi circa la necessità della necessità della indicazione diambedue i responsabili dei procedimenti.Precisamente, la citata norma (successivamente abrogata dald.lgs. 219/2023, ma applicabile, come detto, ratione temporis nellafattispecie) prevede(va) che ’La cartella di pagamento di cuiall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene,altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile delprocedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e dinotificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodoNumero registro generale 15773/2024Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 8467/2026precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti dellaData pubblicazione 04/04/2026riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazionedei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relativea ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità dellestesse’.3.1. Questa Corte (Cass. 28/12/2018, n. 33565) ha già avutomodo di affermare che la formulazione dell'art. 36 comma 4ter delD.L. n. 248/07, in attuazione di quanto più in generale già dispostodall'art. 8, comma 2 lett c., l. n. 241/1990, non dà luogo a dubbi.Ciò che si richiede, per rendere "personalizzato" il rapporto traAmministrazione e Cittadino, è che si indichi il nome del responsabiledel procedimento. A tal fine non è certo sufficiente che si abbia adindicare l'Ufficio o la struttura che è destinata a svolgere ilprocedimento (quale, nel caso di specie, il Direttore dell'Ufficiopreposto all'iscrizione a ruolo). È più che evidente che l'indicazionedell'Ufficio o della Struttura, circostanze, del resto, ben note perchérese pubbliche, non possono realizzare la finalità di rendere"personale" il rapporto, nel caso di specie, con il contribuente. La"personalizzazione" è in funzione della chiara individuazione di unapersona fisica responsabile della eventuale inosservanza del singoloprocedimento, dovendo il contribuente sapere chi e in qualemomento fosse "la persona fisica" appartenente all'Ufficio prepostaallo svolgimento del procedimento. Ma è proprio ciò che si è intesoottenere con le norme richiamate.Si è, poi, richiamato quanto sul punto deciso dalla CorteCostituzionale con l'ordinanza n. 377/2007: "... l'obbligo imposto aiconcessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabiledel procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha loscopo di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, lapiena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni neiconfronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sonoaltrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità dellapubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost.Numero registro generale 15773/2024Numero sezionale 680/2026(si veda, ora, l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, comeNumero di raccolta generale 8467/2026modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante "MDaotad piufbibclihcaezio ne 04/04/2026ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti normegenerali sull'azione amministrativa")".Ma altresì occorre aver presente che, ai sensi dell'art. 7 I.212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente"), viene prescritto chegli atti della P.A. debbono indicare:"a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazionicomplete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabiledel procedimento;b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibilepromuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede diautotutela;c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autoritàamministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili".Come risulta da tali prescrizioni, l'indicazione è riferita non soloall'Ufficio ma anche al responsabile del procedimento. In sostanza,specie a seguito della legge sul procedimento amministrativo (l. n.241/1990), è ormai certo che tra la pubblica amministrazione e ilcittadino viene già ad instaurarsi un rapporto personalizzato fonte diobblighi e diritti, la cui violazione genera pretese a favore delcittadino e ciò a prescindere dall'emissione dell'atto amministrativo.Responsabilità da rapporto e non solo in base all'atto emesso.3.2. Si è, quindi, ritenuto che è sufficiente, al fine di nonincorrere nella nullità prevista dalla norma, l'indicazione di personaresponsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione(apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffattaindicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessisottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell'attivitàamministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini dieventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia deldiritto di difesa (Cass. n. 14/11/2019, n. 29652).Numero registro generale 15773/2024Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 8467/20263.3. Si è, infine, precisato che ai detti fini non può ritenersiData pubblicazione 04/04/2026sufficiente che sia indicata solo la persona del responsabile delprocedimento di emissione e notificazione della cartella dipagamento, dacché detto procedimento è ben diverso e distinto daquello avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo. Detto procedimentoriguarda infatti la fase di mero adempimento degli obblighi relativialla stampa e alla notifica della cartella e sulla base dei dati indicatinel ruolo dell'ente creditore. Si tratta di procedimento ben diversoda quello di iscrizione a ruolo, ben definito nelle sue sequenze dallalegge (Cass. n. 33565/2018 cit.; conf. Cass. 25/03/2021, n. 8413).3.4. Nella specie, l’atto impugnato è una cartella ex art. 36bisd.P.R. n. 602/1973, in cui viene indicato in [OSCURATO:PERSONA] ilresponsabile del procedimento di emissione e notificazione dell’attoimpoesattivo; difetta, invece, l’indicazione del nominativo delresponsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, pur essendospecificato che i ruoli sono stati formati ed emessi da soggetti diversi.Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo,Cass. 25/03/2021 cit.), l'indicazione del responsabile degliadempimenti di stampa e di notifica della cartella è inidonea asopperire alla omessa indicazione del responsabile del procedimentodi iscrizione a ruolo, stante la ontologica diversità tra i dueprocedimenti.4. La rilevanza della questione giuridica affrontata, oggetto dipronunce non massimate, rende opportuna l’enunciazione delseguente principio di diritto: «in tema di invalidità della cartella dipagamento, stante la diversità tra il procedimento di emissione enotificazione della cartella di pagamento ed il procedimento diiscrizione a ruolo, la cartella di pagamento notificata in datasuccessiva al 1° giugno 2008 deve contenere a pena di nullità, aisensi dell’art. 36, comma 4 ter, del d.l. 248/2007, nella versioneapplicabile ratione temporis, l’indicazione del nominativo sia delresponsabile del procedimento di emissione e notificazione dell’attosia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo».Numero registro generale 15773/2024Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 8467/20265. Il ricorso va, in definitiva, accolto, la sentenza gravata vaData pubblicazione 04/04/2026cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma,cod. proc. civ., accogliendo l’originario ricorso del contribuente, conannullamento della cartella impugnata, attesa la nullità della stessaper la mancata indicazione del responsabile del procedimento diiscrizione a ruolo ex art. 36, comma 4ter, d.l. 248/2007.6. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate trale parti, in considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza dilegittimità in materia di distinzione tra i responsabili dei dueprocedimenti, consolidatasi dopo l’introduzione del primo grado dilite.Le spese del giudizio di legittimità seguono, invece, lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente edannulla la cartella impugnata.Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’ADERal pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per compensi,oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimb. spese forf. nella misura del15% dei compensi, oltre accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]