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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2025

Cassazione n. 26589/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 359/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11051/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 del TRIBUNALE di Oristano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata setenza limitatamente al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Oristano, con la sentenza del 19 gennaio 2024 condannava il ricorrente indicato in epigrafe alla pena di 700 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. 110/75.

La giustificazione addotta dalla difesa circa il porto del coltello e, cioè, lo svolgimento di lavori in campagna, non veniva ritenuta rilevante, in quanto l’uomo, pur essendo passato da casa, dopo avere svolto ore prima tali lavori, era stato trovato in possesso del coltello la sera, al momento del controllo al bar.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, proponendo due motivi di doglianza e rilevando altresì l’intervenuta prescrizione del reato. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 4 L. 110/75 e vizio di motivazione.

Il porto del coltello, per quanto emerso nel corso dell’istruttoria, sarebbe avvenuto in maniera del tutto giustificata e a nulla rileva il decorso del tempo fra l’utilizzo del coltello, giustificato, e il rinvenimento del medesimo.

L’imputato, poi, avrebbe immediatamente giustificato il porto del coltello. 2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e il relativo vizio di motivazione.

Lamenta il ricorrente come, nonostante la richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, il Tribunale, pur ritenendo sussistente il caso di minore gravità, nulla abbia motivato circa l’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26589/2025 Roma, lì, 21/07/2025

1. In via preliminare ed assorbente deve rilevarsi l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

Nel caso in esame il proposto ricorso non appare manifestamente infondato; pertanto, non viene in rilievo il principio espresso da Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 – 01, secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.; nel caso di specie la specie la prescrizione del reato è maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso.

Nel caso in esame il reato contravvenzionale è stato commesso in data 11 marzo 2019 e dunque il termine prescrizionale si è consumato l’11 marzo 2024, nelle more, dunque, fra la lettura del dispositivo, avvenuta in data 19 gennaio 2024 e lo spirare del termine di giorni 90 indicati dal Tribunale nell’impugnata sentenza per il deposito della motivazione, ex art.544 comma 4 cod. proc. pen., che si colloca il 18 aprile 2024.

Proprio lo spirare del termine prescrizionale prima del termine ultimo per il deposito della sentenza impedisce l’applicazione alla fattispecie de qua del disposto dell’art. 159 cod. pen. nella formulazione vigente all’epoca del fatto e introdotta a decorrere dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019.

Infatti, la norma indicata e vigente al momento del fatto stabiliva che il decorso della prescrizione fosse sospeso a partire dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. e fino alla pronuncia della sentenza emessa nel grado successivo.

La circostanza che il dies a quo del detto termine, calcolato nel 18 aprile 2024, si collochi successivamente allo spirare del termine prescrizionale ha impedito, come detto, che si potesse ritenere sospeso il predetto termine per il periodo intercorrente fra il 18 aprile e la pronuncia della sentenza in questo grado di giudizio; ciò in quanto è evidente che il termine prescrizionale può esser sospeso solo in quanto non sia già interamente decorso, come è avvenuto nel caso in esame.

Alla luce di tali rilievi, si deve dare continuità al principio che stabilisce l'obbligo di rilievo, in capo alla Corte di cassazione, dell'intervenuta prescrizione del reato ove il ricorso non sia inammissibile, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (Sez. 3, n. 5908 del 11/01/2023, Pg, Rv. 284084 - 01), quando, come nella specie, non sia ravvisabile l’evidenza di cause di non punibiltà di cui al comma 2 dell’art. 129 cod. proc. pen.

Nel medesimo senso si è affermato che è principio del tutto pacifico che l'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 2334 del 18/11/2015, dep. 2016, Rodomonte, Rv. 266414; cfr. Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370).

2. In ragione dell’intervenuta prescrizione del reato, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così è deciso, 16/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 359/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11051/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 del TRIBUNALE di Oristano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata setenza limitatamente al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Oristano, con la sentenza del 19 gennaio 2024 condannava il ricorrente indicato in epigrafe alla pena di 700 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. 110/75. La giustificazione addotta dalla difesa circa il porto del coltello e, cioè, lo svolgimento di lavori in campagna, non veniva ritenuta rilevante, in quanto l’uomo, pur essendo passato da casa, dopo avere svolto ore prima tali lavori, era stato trovato in possesso del coltello la sera, al momento del controllo al bar. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, proponendo due motivi di doglianza e rilevando altresì l’intervenuta prescrizione del reato. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 4 L. 110/75 e vizio di motivazione. Il porto del coltello, per quanto emerso nel corso dell’istruttoria, sarebbe avvenuto in maniera del tutto giustificata e a nulla rileva il decorso del tempo fra l’utilizzo del coltello, giustificato, e il rinvenimento del medesimo. L’imputato, poi, avrebbe immediatamente giustificato il porto del coltello. 2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e il relativo vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente come, nonostante la richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, il Tribunale, pur ritenendo sussistente il caso di minore gravità, nulla abbia motivato circa l’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26589/2025 Roma, lì, 21/07/2025 1. In via preliminare ed assorbente deve rilevarsi l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Nel caso in esame il proposto ricorso non appare manifestamente infondato; pertanto, non viene in rilievo il principio espresso da Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 – 01, secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.; nel caso di specie la specie la prescrizione del reato è maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. Nel caso in esame il reato contravvenzionale è stato commesso in data 11 marzo 2019 e dunque il termine prescrizionale si è consumato l’11 marzo 2024, nelle more, dunque, fra la lettura del dispositivo, avvenuta in data 19 gennaio 2024 e lo spirare del termine di giorni 90 indicati dal Tribunale nell’impugnata sentenza per il deposito della motivazione, ex art.544 comma 4 cod. proc. pen., che si colloca il 18 aprile 2024. Proprio lo spirare del termine prescrizionale prima del termine ultimo per il deposito della sentenza impedisce l’applicazione alla fattispecie de qua del disposto dell’art. 159 cod. pen. nella formulazione vigente all’epoca del fatto e introdotta a decorrere dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019. Infatti, la norma indicata e vigente al momento del fatto stabiliva che il decorso della prescrizione fosse sospeso a partire dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. e fino alla pronuncia della sentenza emessa nel grado successivo. La circostanza che il dies a quo del detto termine, calcolato nel 18 aprile 2024, si collochi successivamente allo spirare del termine prescrizionale ha impedito, come detto, che si potesse ritenere sospeso il predetto termine per il periodo intercorrente fra il 18 aprile e la pronuncia della sentenza in questo grado di giudizio; ciò in quanto è evidente che il termine prescrizionale può esser sospeso solo in quanto non sia già interamente decorso, come è avvenuto nel caso in esame. Alla luce di tali rilievi, si deve dare continuità al principio che stabilisce l'obbligo di rilievo, in capo alla Corte di cassazione, dell'intervenuta prescrizione del reato ove il ricorso non sia inammissibile, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (Sez. 3, n. 5908 del 11/01/2023, Pg, Rv. 284084 - 01), quando, come nella specie, non sia ravvisabile l’evidenza di cause di non punibiltà di cui al comma 2 dell’art. 129 cod. proc. pen. Nel medesimo senso si è affermato che è principio del tutto pacifico che l'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 2334 del 18/11/2015, dep. 2016, Rodomonte, Rv. 266414; cfr. Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370). 2. In ragione dell’intervenuta prescrizione del reato, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così è deciso, 16/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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