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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 39150/2021

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ORDINANZA sul ricorso 14974-2019 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A.R.L.

ONLUS, in 2021 persona del legale rappresentante pro tempore, 2970 elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 57/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 01/03/2019 R.G.N. 204/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA]Argenio e condannato la società datrice di lavoro, Solidalia coop.

Sociale a r.l.

Onlus, alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal licenziamento alla effettiva reintegra;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]Argenio sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso;

3. è stata depositata istanza congiunta delle parti le quali, dato atto che la lite era stata transatta, hanno dichiarato di rinunziare al ricorso per cassazione con compensazione totale delle spese; Considerato che

1. a seguito della istanza congiunta di rinunzia in data 8 settembre 2021, sottoscritta personalmente da entrambe le parti e dai relativi procuratori, a mente degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. deve essere dichiarata l'estinzione del processo;

2. non si fa luogo alla statuizione sulle spese stante la adesione alla rinunzia;

3. in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/2015); P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del processo.

Roma, 6 ottobre 2021 acoia li l'u,,:7:.1z7r.irio Giudiziario in Canc.,DI!eria oggi, .................. ....... u Funzion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 14974-2019 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A.R.L. ONLUS, in 2021 persona del legale rappresentante pro tempore, 2970 elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 57/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 01/03/2019 R.G.N. 204/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA]Argenio e condannato la società datrice di lavoro, Solidalia coop. Sociale a r.l. Onlus, alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal licenziamento alla effettiva reintegra; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]Argenio sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; 3. è stata depositata istanza congiunta delle parti le quali, dato atto che la lite era stata transatta, hanno dichiarato di rinunziare al ricorso per cassazione con compensazione totale delle spese; Considerato che 1. a seguito della istanza congiunta di rinunzia in data 8 settembre 2021, sottoscritta personalmente da entrambe le parti e dai relativi procuratori, a mente degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. deve essere dichiarata l'estinzione del processo; 2. non si fa luogo alla statuizione sulle spese stante la adesione alla rinunzia; 3. in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/2015); P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del processo. Roma, 6 ottobre 2021 acoia li l'u,,:7:.1z7r.irio Giudiziario in Canc.,DI!eria oggi, .................. ....... u Funzion
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