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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 34924/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26859-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 33/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce di accoglimento dell’appello del Comune avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva a F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26859/2020 sua volta accolto l’opposizione a sanzione amministrativa per Numero sezionale 9514/2021Numero di raccolta generale 34924/2021 violazione del codice della strada (Ingresso in zona a traffico Data pubblicazione 17/11/2021 limitato) proposta dalla ricorrente.

2. Il Comune di Lecce si è costituito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza del Tribunale di Lecce per violazione degli articoli 79 e 80 del regolamento d’attuazione del codice della strada, anche in relazione all’articolo 2697 c.c. sulla visibilità e dimensioni della segnaletica e sull’insussistenza dell’elemento soggettivo con violazione dell’articolo 3 l. n. 689 del 1981, nonché per l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia in particolare sulla valutazione circa la visibilità della segnaletica.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’articolo 14, comma 4 e ultimo comma, della l. n. 689 del 1981, dell’articolo 149 c.p.c. e dell’articolo 201, comma 3, del codice della strada, e dell’articolo 12 della l. n. 890 del 1982.

3. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il primo motivo è inammissibile in quanto la questione della regolarità della segnaletica non è trattata in sentenza e, dunque, era onere del ricorrente quantomeno di indicare di averla riproposta espressamente al momento della costituzione in appello ex art. 346 c.p.c., nella specie peraltro il vizio sarebbe quello di omessa pronuncia e non quello denunciato nel motivo.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26859/2020

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non si Numero sezionale 9514/2021Numero di raccolta generale 34924/2021 confronta con la sentenza impugnata dove si afferma che la Data pubblicazione 17/11/2021 notifica è avvenuta a mezzo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e che solo l’attività di imbustamento e consegna dei plichi al servizio postale è stata esternalizzata.

5. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 700 più euro 200 per esborsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 26 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26859-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 33/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce di accoglimento dell’appello del Comune avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva a F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26859/2020 sua volta accolto l’opposizione a sanzione amministrativa per Numero sezionale 9514/2021Numero di raccolta generale 34924/2021 violazione del codice della strada (Ingresso in zona a traffico Data pubblicazione 17/11/2021 limitato) proposta dalla ricorrente. 2. Il Comune di Lecce si è costituito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza del Tribunale di Lecce per violazione degli articoli 79 e 80 del regolamento d’attuazione del codice della strada, anche in relazione all’articolo 2697 c.c. sulla visibilità e dimensioni della segnaletica e sull’insussistenza dell’elemento soggettivo con violazione dell’articolo 3 l. n. 689 del 1981, nonché per l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia in particolare sulla valutazione circa la visibilità della segnaletica. 2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’articolo 14, comma 4 e ultimo comma, della l. n. 689 del 1981, dell’articolo 149 c.p.c. e dell’articolo 201, comma 3, del codice della strada, e dell’articolo 12 della l. n. 890 del 1982. 3. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il primo motivo è inammissibile in quanto la questione della regolarità della segnaletica non è trattata in sentenza e, dunque, era onere del ricorrente quantomeno di indicare di averla riproposta espressamente al momento della costituzione in appello ex art. 346 c.p.c., nella specie peraltro il vizio sarebbe quello di omessa pronuncia e non quello denunciato nel motivo. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26859/2020 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non si Numero sezionale 9514/2021Numero di raccolta generale 34924/2021 confronta con la sentenza impugnata dove si afferma che la Data pubblicazione 17/11/2021 notifica è avvenuta a mezzo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e che solo l’attività di imbustamento e consegna dei plichi al servizio postale è stata esternalizzata. 5. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 700 più euro 200 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 26 ottobre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S
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