Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:1023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0565_INF
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 16 dicembre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]
(Causa C‑565/23)
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori – Mutuo espresso in valuta estera – Clausola abusiva che pone il rischio di cambio a carico del consumatore – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola del genere – Invalidità del contratto – Conseguenze di siffatta invalidità – Normativa nazionale che prevede un obbligo per il consumatore di chiedere, a titolo di tali conseguenze, che siffatto contratto sia dichiarato “valido” ai sensi del diritto nazionale – Scelta che il consumatore deve operare tra il “ripristino della situazione preesistente” o l’applicazione delle norme relative all’“arricchimento senza causa”»
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Clausola di un contratto di prestito che pone a carico del consumatore il rischio di cambio – Clausola che comporta l’invalidità del contratto a causa del suo carattere abusivo – Normativa nazionale che impedisce al giudice di accogliere la domanda di ripristino, di diritto e di fatto, della situazione del consumatore in assenza del contratto – Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6, § 1, e 7, § 1)
(v. punti 26‑35 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della stessa,
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a una normativa nazionale che, in presenza di un contratto stipulato tra un consumatore e una banca relativo a un mutuo espresso in valuta estera e contenente una clausola, dichiarata abusiva, che pone totalmente a carico di tale consumatore il rischio di cambio connesso a detta valuta, impedisce al giudice di accogliere la domanda del consumatore, fondata sul carattere abusivo della clausola in parola, di ripristinare, di diritto e di fatto, la situazione in cui si sarebbe trovato se non avesse concluso tale contratto, quando il contratto in discussione non può essere eseguito dopo che la suddetta clausola è stata eliminata e tale contratto diventa quindi invalido.