CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41314/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 4 ottobre 2021 del Tribunale di Pavia che, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commessi il 7 luglio 2016 in Remondò, fraz. di Gambolò, giudicati dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 10 luglio 2019, definitiva il 19 gennaio 2021; 2) ai reati di detenzione di armi, ricettazione, estorsione, danneggiamento seguito da incendio e di associazione per delinquere, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967, degli art 648, 629, 635, 424 e 416 cod. pen., commessi tra febbraio 2014 e luglio 2016 in Vigevano e in altri comuni della provincia di Pavia, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 17 maggio 2018, definitiva il 19 febbraio 2019; 3) ai reati di ricettazione e di furto aggravato, ai sensi degli artt. 648, 624 e 625, primo comma, nn. 5 e 7, cod. pen., commessi il 16 agosto 2011 in Cilavegna, giudicati dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 9 gennaio 2018, definitiva il 25 aprile 2018. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'istanza poteva essere accolta solo con riferimento ai reati sub 1 e 2, in ordine ai quali ha rideterminato la pena finale in anni otto, mesi dieci di reclusione ed euro 6.600,00 di multa, così quantificata: pena base per il reato di estorsione sub 2 di anni sette di reclusione ed euro 7.000,00 di multa, aumentata ad anni undici, mesi tre di reclusione ed euro 9.600,00 di multa per la continuazione con gli ulteriori reati giudicati dalla medesima sentenza, ulteriormente aumentata ad anni tredici, mesi tre di reclusione ed euro 9.900,00 di multa per la continuazione con i reati sub 1 (un anno di reclusione ed euro 150,00 di multa per ciascuno dei due reati ivi giudicati), ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato alla pena finale. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena finale in ordine ai reati di cui alle prime due sentenze dell'istanza, avrebbe omesso di determinare ex novo l'aumento a titolo di continuazione dei reati satellite sub 2, già riuniti tra loro dal vincolo della continuazione interna, e avrebbe stabilito degli aumenti di pena per í reati sub 1 del tutto sproporzionati rispetto agli altri reati posti in continuazione, senza offrire sul punto alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375). In altri termini, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845), al fine di consentire il vaglio di congruità della pena concordata che lo stesso è tenuto ad effettuare. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha omesso di determinare in maniera autonoma gli aumenti di pena per i reati satellite sub 2, senza offrire sul punto alcuna motivazione, tanto più dovuta considerando la differente quantificazione di pena in aumento per i reati sub 1.2. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio pe