CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 13647/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19359-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 895 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 395/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/04/2019 R.G.N. 79/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. 19359/2019 RILEVATO che Con sentenza in data 18 aprile 2019, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del 'fribunale di Forlì che aveva respinto la impugnativa del licenziamento intimato al ricorrente dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; in particolare, la Corte ha ritenuto l'addebito contestato astrattamente idoneo a costituire giusta causa di recesso e proporzionata la sanzione espulsiva; per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; CONSIDERATO che va preliminarmente rilevato come il difensore del ricorrente abbia depositato rinuncia al ricorso che risulta ritualmente formulata e sottoscritta; deve, quindi, reputarsi essere sopravvenuto il difetto di interesse alla definizione del ricorso, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l' interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa (sul punto, fra le altre, Cass. n. 25625 del 2020); la intervenuta rinunzia induce, nel rispetto dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale a reputare sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite; ai sensi dell'art. 13, gomma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo (Yx 03 introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoyer il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. (3,AP( C.r174s( (11 20 15 , O •-9 c__K)-rg cvl PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa integralmente le spese di lite. , comma -cua et, e. .1t.-3-(t-maggio 20-1327n. 1 I-5,--iiel-re3To--- introdotto dall'art. 1, co a-7, della legge 24 ciJ 2012, n. 228, I ano della sussistenza dei upposti processuali per i ersamento, da par della ricorrente dell'ulterio importo a titolo di contrib o unificato, pari a qu o previsto per il ricorso • a del comma 1-bis dello s esso art. 13, se dovuto.\ Così deciso nella Adunanza camerale del 17 marzo 2022 IL FUN7.T..)N! Il Presidente í ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] Deposit2to in oggi, 2 9 .APR 20