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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12340/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto raccoglimento del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n.655/2023 pronunciata da questa Corte di Cassazione il

4.4. 2023, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che lo aveva condannato alla pena di mesi uno e giorni 15 di arresto ed €.34.000 di ammenda per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui all'art. 44, lett. c, DPR n.380/2001 e 181 del d.lgs. n.181/2004, commessi il 30 marzo 2017.

2. La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva concesso il beneficio della pena sospesa condizionata alla rimessione in pristino entro novanta giorni dal passaggio in giudicato.

Con il ricorso per Cassazione, l'Orlando aveva impugnato il predetto capo della sentenza di secondo grado, denunciando vizio di motivazione e di violazione di legge e deducendo che non erano state indicate le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art.164, comma 1, cod.pen, i giudici avessero ritenuto necessario subordinare l'applicazione del beneficio alla demolizione dell'opera abusiva.

3. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, che la Corte di Cassazione era incorsa in errore percettivo, avendo ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato con la seguente motivazione: " la sospensione condizionale della pena è stata rigettata per assenza dei presupposti per la sua concessione in ragione dei precedenti penali da cui non era possibile formulare un giudizio prognostico favorevole di astensione dalla commissione di altri reati, sicchè il tema della eventuale subordinazione del beneficio alla demolizione non è pertinente".La Corte di cassazione, dunque, aveva erroneamente ritenuto che la sospensione condizionale non fosse stata concessa dalla Corte d'appello di Lecce, mentre, invece, era stata concessa, ma subordinata 41 A-'-.5r riduzione in pristino delle opere abusive.

4. Con il secondo motivo, il ricorrente ripropone il motivo dedotto nell'originario ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, deducendo che la decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione avrebbe dovuto essere motivata e che, invece, la Corte territoriale aveva totalmente omesso di argomentare sul punto.

5. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge, rilevando che l'errore percettivo aveva indotto la Corte di Cassazione a ritenere il ricorso inammissibile, laddove il motivo proposto non era manifestamente infondato.

Conseguentemente, l'ammissibilità del ricorso avrebbe dovuto condurre a rilevare la prescrizione dei reati, commessi il 30 marzo 2017.

6. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare ritiene il Collegio di dovere chiarire quale sia, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, la nozione di errore di fatto che legittima l'accesso al rimedio del ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc pen.

L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (ez.

U. n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280).

Specificamente, nella ora citata decisione le ezioni unite di questa Corte hanno precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere / su qualsiasi dato fattuale. 1.1 A tali principi si sono uniformate in modo costante le decisioni delle sezioni semplici di questa Corte, ribadendo che, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002,Basile, Rv. 221280 - 01, Sez. 4 n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037 - 01; Sez. 6, n. 14296 del 20/3/2014, Apicella, Rv. 259503; Sez. 2, Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248 - 01). 2.Passando quindi all'esame delle questioni prospettate in questa sede, deve rilevarsi, come prospettato dal ricorrente, che la Corte d'appello di Lecce non aveva negato la concessione del beneficio, ma aveva invece disposto la sospensione condizionale della pena, subordinata alla riduzione in pristino.

Il motivo di ricorso riguardava l'omessa motivazione in ordine alla decisione di subordinare il beneficio alla demolizione, ma la Corte di fYirtrt Cassazione ha erroneamente~ dichiarando inammissibile il predetto motivo, che la sospensione condizionale non eys9e tu( mai stata concessa, contrariamente, invece, al disposto della Corte d'appello di Lecce.

Di conseguenza, con la sentenza oggi impugnata la Terza sezione di questa Corte non ha verificato se la Corte d'appello di Lecce avesse un preciso onere motivazionale in ordine alla statuizione censurata e se tale onere fosse stato assolto.

Sussiste, quindi, il denunciato errore percettivo.

3. Consegue che va esaminata la questione proposta con il motivo di ricorso dichiarato inammissibile, al fine di stabilire se l'errore, pur sussistente, sia stato decisivo, e cioè se abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato.

4. Orbene, rileva la Corte che il motivo di ricorso proposto era, comunque, in realtà, manifestamente infondato, e non sarebbe conseguentemente mutata la decisione nel senso della sua inammissibilità.

5. E' infatti vero che si è consolidato nella giurisprudenza della Corte il principio per cui in tema di reati edilizi, il giudice ha la facoltà, e non l'obbligo, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa per la prima volta, alla demolizione dell'opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, dovendo, tuttavia, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio (Sez. 3 - n. 33414 del 04/03/2021, Riillo, Rv. 282328 - 02; Sez. 3 -n. 36548 del 14/09/2022,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 283655 - 01).

Ma è altrettanto vero che il principio in esame riguarda i casi in cui il beneficio della sospensione condizionale della pena sia stato concesso per la prima volta, poiché in caso contrario diventa automatica l'applicazione dell'art. 165, secondo comma, cod. pen., secondo cui, quando la sospensione condizionale della pena è concessa a chi ne ha già usufruito, deve essere sempre subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod pen. (ossia l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato).

Di ciò, infatti, danno ampiamente atto le sentenze sopra indicate e citate dal ricorrente, nonché la relativa massima redazionale.

6. Tanto chiarito, va quindi rilevato che, come emerge dal certificato penale in atti, l'odierno ricorrente ha già usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena in ordine alla condanna per il reato, peraltro costituente precedente specifico, relativo alla violazione delle norme urbanistiche, accertato definitivamente dalla Corte d'appello di Lecce con sentenza divenuta irrevocabile il 14 ottobre 1988.

Ne consegue che il beneficio doveva essere obbligatoriamente condizionato, ai sensi dell'art. 165, secondo comma, cod. pen., all'adempimento dell'obbligo di demolizione e la relativa statuizione non richiedeva alcuna specifica motivazione.

7. Conclusivamente l'errore percettivo, pur sussistente, non avrebbe condotto ad una decisione diversa da quella concretamente adottata dalla sentenza impugnata, poiché il motivo proposto era comunque manifestamente infondato (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 01, Sez. 4 n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037 - 01; sez. 6 n. 14296 del 20/3/2014, Apicella, Rv. 259503; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248 - 01).

4. Segue a quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 28 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto raccoglimento del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n.655/2023 pronunciata da questa Corte di Cassazione il 4.4. 2023, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che lo aveva condannato alla pena di mesi uno e giorni 15 di arresto ed €.34.000 di ammenda per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui all'art. 44, lett. c, DPR n.380/2001 e 181 del d.lgs. n.181/2004, commessi il 30 marzo 2017. 2. La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva concesso il beneficio della pena sospesa condizionata alla rimessione in pristino entro novanta giorni dal passaggio in giudicato. Con il ricorso per Cassazione, l'Orlando aveva impugnato il predetto capo della sentenza di secondo grado, denunciando vizio di motivazione e di violazione di legge e deducendo che non erano state indicate le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art.164, comma 1, cod.pen, i giudici avessero ritenuto necessario subordinare l'applicazione del beneficio alla demolizione dell'opera abusiva. 3. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, che la Corte di Cassazione era incorsa in errore percettivo, avendo ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato con la seguente motivazione: " la sospensione condizionale della pena è stata rigettata per assenza dei presupposti per la sua concessione in ragione dei precedenti penali da cui non era possibile formulare un giudizio prognostico favorevole di astensione dalla commissione di altri reati, sicchè il tema della eventuale subordinazione del beneficio alla demolizione non è pertinente".La Corte di cassazione, dunque, aveva erroneamente ritenuto che la sospensione condizionale non fosse stata concessa dalla Corte d'appello di Lecce, mentre, invece, era stata concessa, ma subordinata 41 A-'-.5r riduzione in pristino delle opere abusive. 4. Con il secondo motivo, il ricorrente ripropone il motivo dedotto nell'originario ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, deducendo che la decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione avrebbe dovuto essere motivata e che, invece, la Corte territoriale aveva totalmente omesso di argomentare sul punto. 5. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge, rilevando che l'errore percettivo aveva indotto la Corte di Cassazione a ritenere il ricorso inammissibile, laddove il motivo proposto non era manifestamente infondato. Conseguentemente, l'ammissibilità del ricorso avrebbe dovuto condurre a rilevare la prescrizione dei reati, commessi il 30 marzo 2017. 6. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare ritiene il Collegio di dovere chiarire quale sia, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, la nozione di errore di fatto che legittima l'accesso al rimedio del ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc pen. L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (ez. U. n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280). Specificamente, nella ora citata decisione le ezioni unite di questa Corte hanno precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere / su qualsiasi dato fattuale. 1.1 A tali principi si sono uniformate in modo costante le decisioni delle sezioni semplici di questa Corte, ribadendo che, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002,Basile, Rv. 221280 - 01, Sez. 4 n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037 - 01; Sez. 6, n. 14296 del 20/3/2014, Apicella, Rv. 259503; Sez. 2, Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248 - 01). 2.Passando quindi all'esame delle questioni prospettate in questa sede, deve rilevarsi, come prospettato dal ricorrente, che la Corte d'appello di Lecce non aveva negato la concessione del beneficio, ma aveva invece disposto la sospensione condizionale della pena, subordinata alla riduzione in pristino. Il motivo di ricorso riguardava l'omessa motivazione in ordine alla decisione di subordinare il beneficio alla demolizione, ma la Corte di fYirtrt Cassazione ha erroneamente~ dichiarando inammissibile il predetto motivo, che la sospensione condizionale non eys9e tu( mai stata concessa, contrariamente, invece, al disposto della Corte d'appello di Lecce. Di conseguenza, con la sentenza oggi impugnata la Terza sezione di questa Corte non ha verificato se la Corte d'appello di Lecce avesse un preciso onere motivazionale in ordine alla statuizione censurata e se tale onere fosse stato assolto. Sussiste, quindi, il denunciato errore percettivo. 3. Consegue che va esaminata la questione proposta con il motivo di ricorso dichiarato inammissibile, al fine di stabilire se l'errore, pur sussistente, sia stato decisivo, e cioè se abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato. 4. Orbene, rileva la Corte che il motivo di ricorso proposto era, comunque, in realtà, manifestamente infondato, e non sarebbe conseguentemente mutata la decisione nel senso della sua inammissibilità. 5. E' infatti vero che si è consolidato nella giurisprudenza della Corte il principio per cui in tema di reati edilizi, il giudice ha la facoltà, e non l'obbligo, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa per la prima volta, alla demolizione dell'opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, dovendo, tuttavia, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio (Sez. 3 - n. 33414 del 04/03/2021, Riillo, Rv. 282328 - 02; Sez. 3 -n. 36548 del 14/09/2022,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 283655 - 01). Ma è altrettanto vero che il principio in esame riguarda i casi in cui il beneficio della sospensione condizionale della pena sia stato concesso per la prima volta, poiché in caso contrario diventa automatica l'applicazione dell'art. 165, secondo comma, cod. pen., secondo cui, quando la sospensione condizionale della pena è concessa a chi ne ha già usufruito, deve essere sempre subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod pen. (ossia l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato). Di ciò, infatti, danno ampiamente atto le sentenze sopra indicate e citate dal ricorrente, nonché la relativa massima redazionale. 6. Tanto chiarito, va quindi rilevato che, come emerge dal certificato penale in atti, l'odierno ricorrente ha già usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena in ordine alla condanna per il reato, peraltro costituente precedente specifico, relativo alla violazione delle norme urbanistiche, accertato definitivamente dalla Corte d'appello di Lecce con sentenza divenuta irrevocabile il 14 ottobre 1988. Ne consegue che il beneficio doveva essere obbligatoriamente condizionato, ai sensi dell'art. 165, secondo comma, cod. pen., all'adempimento dell'obbligo di demolizione e la relativa statuizione non richiedeva alcuna specifica motivazione. 7. Conclusivamente l'errore percettivo, pur sussistente, non avrebbe condotto ad una decisione diversa da quella concretamente adottata dalla sentenza impugnata, poiché il motivo proposto era comunque manifestamente infondato (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 01, Sez. 4 n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037 - 01; sez. 6 n. 14296 del 20/3/2014, Apicella, Rv. 259503; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248 - 01). 4. Segue a quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 28 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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