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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 25188/2023

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seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15683/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli a vvocat i [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio del secondo in Roma, via Tevere n. 44, come da procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el la Campania - sezione staccata di Salerno n. 182 / 12 / 20 1 6 , depositata il 15.01.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del22 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi -La CTP di Salerno accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di autotrasportatore, avverso due avvisi di accertamento, emessi in relazione all’anno 2008, rispettivamente, per imposte dirette e IVA il primo e per I RAP il secondo, annullando totalmente le riprese di cui ai rilievi 3 (costi non inerenti costituiti da pedaggi autostradali relativi ad automezzi non di proprietà del contribuente) e 5 (costi non inerenti relativi all’acquisto di un divano) e parzialmente la ripresa di cui al rilievo 4 (costi non di competenza relativi a pedaggi autostradali e a “prestazione per la concessione del piazzale tecnologico per le operazioni di revisione annuale”), riducendola ad € 11.602,00; - la C TR del la Campania – sezione staccata di Salerno accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Sole contro la predetta sentenza , osservando, per quanto ancora qui interessa, che: - l’Ufficio ha desunto l’omessa contabilizzazione dei ricavi per € 367.107,00 di cui al rilievo 1 sulla base dei dati presenti nella contabilità, riguardanti la quantità di carburante acquistato durante l’anno2008, determinando in litri 1.138.800 la quantità di carburante utilizzatoin detto periodo; - detto importo è stato poi moltiplicato per 2,3 0 (dato ricavato da tabelle ministeriali e corrispondente alla percorrenza chilometrica media per litro di gasolio effettuata da automezzi aventi una massa uguale o superiore a 26 tonnellate, come quelli utilizzati dal contribuente) e d è stata quantifica t a in 2.619.239 chilometri la percorrenza annuale degli automezzi aziendali; - dopo avere raffronta to tale dato con quello dichiarato dal contribuente, pari a 2.296.332 chilometri, l’Ufficio ha accertato una differenza di 323.907 chilometri percorsi e non documentati, a fronte della quale sono stati poi quantificati i maggiori ricavi;- sulla base della consulenza di parte, prodotta dal contribuente (che aveva indicato una percorrenza media complessiva di 2,05 Km/l), andava “equanimemente” rideterminata in 2, 16 la percorrenza chilometrica media per litro di gasolio e, quindi, ridotto ad € 185.858,00 l’importo dei maggiori ricavi conseguentemente accertati; - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i , illustrati con memoria ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo di ricorso, il Sole deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la falsa ed errata applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, del D.P.C.M. 20.01.1996, come modificato dal D.P.C.M. 27.03.1997, e dell’art. 2729 cod. civ., in quantola CTR non ha valutato l’illegittimità della metodologia di accertamento utilizzata dall’Ufficio (analitico – induttivo), che si fondava su una presunzione semplice (comportamento antieconomico del contribuente), priva di riscontri certi, precisi e concordanti, benchè le indagini finanziarie avessero dato esito negativo , non e ssendo emerse movimentazioni non giustificate, e non ha considerato correttamente le prove fornite dal contribuente (perizia di parte non contestata dall’Ufficio e documentazione);aggiunge che l’Ufficio aveva contestato ai fini IVA maggiori operazioni imponibili assoggettandole interamente all’aliquota ordinaria del 20%, anziché all’aliquota media dichiarata del 5,62%; - il motivo è in primo luogo inammissibile per difetto di autosufficienza o, comunque, di specificità , non avendo il ricorrente riportato (né in alcun modo localizzato) nel contenuto del ricorso la motivazione degli atti impositivi e le parti degli atti difensivi, da cui sia possibiledesumere in quali termini aveva contestato nei gradi di merito i presupposti dell’accertamento; - ad ogni modo va r icordato che , secondo il co stante indirizzo di questa Corte, in tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa (Cass.22.12.2017, n. 30803 e Cass. 14.10.2020, n. 22184); - costituisce orientamento altrettanto consolidato quello secondo il quale, i n tema di imposte sui redditi, la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento su base presuntiva, ed il giudice di merito, per poter annullare l'accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie (Cass.7.03.2017, n. 9084 e Cass. 14.10.2020, n. 22185); - il motivo è poi inammissibile sotto altro profilo, in quanto mira, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U. 27.12.2019, n. 34476); - la seconda parte del la censura , poi, riguardante l’asserita illegittimità dell’avviso impugnato, in relazione alla maggioreimposta IVA per errata applicazione della relativa aliquota, costituisce un motivo nuovo, proposto per la prima volta in questo giudizio, non avendo il ricorrente dimostrato di avere mosso detta doglianzagià nel ricorso introduttivo;- con il secondo mo tivo, lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in quanto la CTR ha omesso di pronunciarsi sull’errore di valutazione evidenziato dal contribuente circa il concetto di antieconomicità, applicato dall’Ufficio, ha disatteso le conclusioni della perizia tecnica depositata dal contribuente, non valutando correttamente la ricostruzione effettuata in detta perizia, sebbene non contestata dall’Ufficio, non ha considerato la prova documentale fornita dal contribuente e ha rideterminato i maggiori ricavi con una motivazione apparente e/o manifestamente illogica (“equanimemente”), non dando alcuna spiegazione del parametro utilizzato; -anche questo motivo è inammissibile; - occorre rammentare, infatti, che alla fattispecie in esame si applica l'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 15.01.2016).

A seguito di detta modifica normativa, non trovano più accesso al sindacato di legittimità della Corte le censure riguardanti il vizio di insufficienza o incompletezza della motivazione della sentenza di merito impugnata, essendo denunciabile con il ricorso per cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U. 7.04.2014, n. 8053); - la nuova formulazione del vizi o di legittimità, introdotta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha sostituito l’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha limitato il ricorso alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte - formatasi in materia di ricorso straordinario - in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (Cass. 2.10.2017, n. 23940); -laddove non si contesti la inesistenza del requisito motivazione della provvedimento impugnato, quindi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per contestare la sufficienza della sua argomentazione sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. Sez.

U. n. 8053/2014 cit. e Cass. Sez.

U. 22.09.2014, n. 19881); -è stato poi precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto “storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); - si tratta d i censura che, tuttavia, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (ex multis, Cass. Sez.

U. n. 8053/2014 cit.); - resta fermo che l'omesso esame di elementi istruttor i non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ex plurimis, Cass. Sez.

U. n. 8053/2014 cit.); - il ricorrente ha, invece, denunciato i l vizi o sotto il paradigma previgente di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., avendo censurato, nella sostanza, una motivazione insufficiente della sentenza impugnata, e ha lamentato un omesso esame di elementi di prova; - in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15683/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli a vvocat i [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio del secondo in Roma, via Tevere n. 44, come da procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el la Campania - sezione staccata di Salerno n. 182 / 12 / 20 1 6 , depositata il 15.01.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del22 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi -La CTP di Salerno accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di autotrasportatore, avverso due avvisi di accertamento, emessi in relazione all’anno 2008, rispettivamente, per imposte dirette e IVA il primo e per I RAP il secondo, annullando totalmente le riprese di cui ai rilievi 3 (costi non inerenti costituiti da pedaggi autostradali relativi ad automezzi non di proprietà del contribuente) e 5 (costi non inerenti relativi all’acquisto di un divano) e parzialmente la ripresa di cui al rilievo 4 (costi non di competenza relativi a pedaggi autostradali e a “prestazione per la concessione del piazzale tecnologico per le operazioni di revisione annuale”), riducendola ad € 11.602,00; - la C TR del la Campania – sezione staccata di Salerno accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Sole contro la predetta sentenza , osservando, per quanto ancora qui interessa, che: - l’Ufficio ha desunto l’omessa contabilizzazione dei ricavi per € 367.107,00 di cui al rilievo 1 sulla base dei dati presenti nella contabilità, riguardanti la quantità di carburante acquistato durante l’anno2008, determinando in litri 1.138.800 la quantità di carburante utilizzatoin detto periodo; - detto importo è stato poi moltiplicato per 2,3 0 (dato ricavato da tabelle ministeriali e corrispondente alla percorrenza chilometrica media per litro di gasolio effettuata da automezzi aventi una massa uguale o superiore a 26 tonnellate, come quelli utilizzati dal contribuente) e d è stata quantifica t a in 2.619.239 chilometri la percorrenza annuale degli automezzi aziendali; - dopo avere raffronta to tale dato con quello dichiarato dal contribuente, pari a 2.296.332 chilometri, l’Ufficio ha accertato una differenza di 323.907 chilometri percorsi e non documentati, a fronte della quale sono stati poi quantificati i maggiori ricavi;- sulla base della consulenza di parte, prodotta dal contribuente (che aveva indicato una percorrenza media complessiva di 2,05 Km/l), andava “equanimemente” rideterminata in 2, 16 la percorrenza chilometrica media per litro di gasolio e, quindi, ridotto ad € 185.858,00 l’importo dei maggiori ricavi conseguentemente accertati; - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i , illustrati con memoria ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo di ricorso, il Sole deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la falsa ed errata applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, del D.P.C.M. 20.01.1996, come modificato dal D.P.C.M. 27.03.1997, e dell’art. 2729 cod. civ., in quantola CTR non ha valutato l’illegittimità della metodologia di accertamento utilizzata dall’Ufficio (analitico – induttivo), che si fondava su una presunzione semplice (comportamento antieconomico del contribuente), priva di riscontri certi, precisi e concordanti, benchè le indagini finanziarie avessero dato esito negativo , non e ssendo emerse movimentazioni non giustificate, e non ha considerato correttamente le prove fornite dal contribuente (perizia di parte non contestata dall’Ufficio e documentazione);aggiunge che l’Ufficio aveva contestato ai fini IVA maggiori operazioni imponibili assoggettandole interamente all’aliquota ordinaria del 20%, anziché all’aliquota media dichiarata del 5,62%; - il motivo è in primo luogo inammissibile per difetto di autosufficienza o, comunque, di specificità , non avendo il ricorrente riportato (né in alcun modo localizzato) nel contenuto del ricorso la motivazione degli atti impositivi e le parti degli atti difensivi, da cui sia possibiledesumere in quali termini aveva contestato nei gradi di merito i presupposti dell’accertamento; - ad ogni modo va r icordato che , secondo il co stante indirizzo di questa Corte, in tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa (Cass.22.12.2017, n. 30803 e Cass. 14.10.2020, n. 22184); - costituisce orientamento altrettanto consolidato quello secondo il quale, i n tema di imposte sui redditi, la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento su base presuntiva, ed il giudice di merito, per poter annullare l'accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie (Cass.7.03.2017, n. 9084 e Cass. 14.10.2020, n. 22185); - il motivo è poi inammissibile sotto altro profilo, in quanto mira, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27.12.2019, n. 34476); - la seconda parte del la censura , poi, riguardante l’asserita illegittimità dell’avviso impugnato, in relazione alla maggioreimposta IVA per errata applicazione della relativa aliquota, costituisce un motivo nuovo, proposto per la prima volta in questo giudizio, non avendo il ricorrente dimostrato di avere mosso detta doglianzagià nel ricorso introduttivo;- con il secondo mo tivo, lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in quanto la CTR ha omesso di pronunciarsi sull’errore di valutazione evidenziato dal contribuente circa il concetto di antieconomicità, applicato dall’Ufficio, ha disatteso le conclusioni della perizia tecnica depositata dal contribuente, non valutando correttamente la ricostruzione effettuata in detta perizia, sebbene non contestata dall’Ufficio, non ha considerato la prova documentale fornita dal contribuente e ha rideterminato i maggiori ricavi con una motivazione apparente e/o manifestamente illogica (“equanimemente”), non dando alcuna spiegazione del parametro utilizzato; -anche questo motivo è inammissibile; - occorre rammentare, infatti, che alla fattispecie in esame si applica l'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 15.01.2016). A seguito di detta modifica normativa, non trovano più accesso al sindacato di legittimità della Corte le censure riguardanti il vizio di insufficienza o incompletezza della motivazione della sentenza di merito impugnata, essendo denunciabile con il ricorso per cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053); - la nuova formulazione del vizi o di legittimità, introdotta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha sostituito l’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha limitato il ricorso alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte - formatasi in materia di ricorso straordinario - in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (Cass. 2.10.2017, n. 23940); -laddove non si contesti la inesistenza del requisito motivazione della provvedimento impugnato, quindi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per contestare la sufficienza della sua argomentazione sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit. e Cass. Sez. U. 22.09.2014, n. 19881); -è stato poi precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto “storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); - si tratta d i censura che, tuttavia, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (ex multis, Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.); - resta fermo che l'omesso esame di elementi istruttor i non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ex plurimis, Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.); - il ricorrente ha, invece, denunciato i l vizi o sotto il paradigma previgente di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., avendo censurato, nella sostanza, una motivazione insufficiente della sentenza impugnata, e ha lamentato un omesso esame di elementi di prova; - in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo d
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