CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26854/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25037/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Torino, [OSCURATO:PERSONA] II n. 71; - controricorrenti - Dc) L avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n.1050/2017, depositata il 10 luglio 2017; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1.Dagli atti di causa emerge quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. evocò in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deducendo di aver acquistato da detta società, tramite un'operazione di leasing, un macchinario consistente in un centro di lavoro a 5 assi per fresature leggere denominato [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di euro 57.500,00 oltre IVA. La consegna di tale macchinario avrebbe dovuto essere accompagnata dalla dichiarazione CE e dal manuale d'istruzione oltre che da personal computer, monitor 15", nonché da ulteriori strumenti. L'odierna resistente lamentò il grave inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] dovuto alla mancata consegna del manuale nonché la presenza di numerosi vizi di funzionamento. Alla luce di quanto innanzi [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. chiese, previo accertamento dell'inadempimento, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al risarcimento del danno indicato nella misura di euro 140.000,00. Il giudice di prime cure accolse la domanda e condannò [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per quel che rileva in questa sede, alla luce degli esiti della disposta ctu, a corrispondere all'odierna resistente euro 20.000,00, a titolo di risarcimento del danno oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda giudiziale. La sentenza venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r1. in via principale e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in via incidentale ma gli appelli, principale ed incidentale, furono respinti. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna la prefata decisione con due motivi mentre [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento al riconoscimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dell'avvenuta consegna del manuale WIMPA. La censura è inammissibile, vertendosi in ipotesi di "doppia conforme". Com'è noto, infatti, non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni" (Cass. n. 29222 del 2019), circostanza, verificatasi nel caso di specie. Sicché, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Nella specie, la parte non ha dimostrato che la motivazione del primo e del secondo grado poggi su presupposti differenti, circostanza peraltro esclusa espressamente dal giudice di seconde cure il quale afferma, testualmente, di fare proprio il ragionamento di prime cure. Ne consegue l'inammissibilità del primo motivo di doglianza. 2. Con la seconda doglianza il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1226 c.c. e 2697 c.c. Secondo la prospettazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il giudice di seconde cure avrebbe errato nel determinare (confermare) il danno nella misura di euro 20.000, poiché il danno da lucro cessante non sarebbe fondato su alcuna prova. I ( Il ricorrente, evidenzia al riguardo come il controricorrente non avesse fornito la prova di eventuali operazioni non effettuate, perdite di clienti, commesse non andate a buon fine, cali di fatturato, idonei a dimostrare "l'asserito mancato guadagno che le sarebbe derivato dai presunti difetti di funzionamento della macchina". Il motivo deve essere disatteso poiché infondato. Deve premettersi che la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 6155 del 2009; sul punto altresì Cass. n. 3717 del 2019). Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass. n. 13515 del 2022). Nella specie il giudice ha esercitato il citato potere, dopo aver accertato l'inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'esistenza e l'entità dei vizi lamentati, quantificato in conseguenza il danno, scaturente dall'aver ricevuto un macchinario viziato destinato ad attività produttiva, in conformità degli esiti della disposta CTU, ritenendolo sussistente ma non nella superiore misura richiesta, in sede di appello incidentale, da [OSCURATO:SOCIETA]. Nel dettaglio la Corte d'appello ha affermato "corretta risulta essere la valutazione del Tribunale che, a fronte dell'esistenza di solo una parte dei vizi lamentati ed in considerazione della circostanza che la Barbazza risulta aver comunque potuto utilizzare, se non al 100% il macchinario, ha ritenuto di poter determinare il danno di cui disporre il risarcimento a carico della [OSCURATO:SOCIETA] nella misura equitativamente individuata di Euro 20.000. Tale somma viene ritenuta congrua pur in presenza delle doglianze svolte nell'appello incidentale dalla Barbazza, atteso che non è stata fornita la prova, neppure indiretta, di aver subito danni in misura maggiore di quella equitativamente determinata dal Tribunale..." Sicché il giudice, alla luce delle emergenze processuali ha escluso la sussistenza di danni superiori a quelli quantificati in sede di CTU, in assenza di prova da parte del controricorrente del solo danno superiore a quello liquidato. Va, infine, evidenziato che 3.Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2500,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par