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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2022/2023

ECLI:EU:T:2023:502
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0361_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑361/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Obbligo di motivazione – Articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “associazione” – Diritto di essere ascoltato»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529] (v. punti 29‑34, 47, 50, 51)

2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Errore di valutazione – Insussistenza [Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529] (v. punti 39, 68‑70, 72, 77‑79, 84)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Nozione di associazione – Interessi comuni [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529] (v. punti 74‑76)

4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di siffatte misure – Limitazioni – Presupposti [Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a), e 52; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529] (v. punti 88‑90)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Assenza di nuovi elementi a carico – Comunicazione degli elementi a carico – Insussistenza – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529] (v. punti 91, 97‑99, 101)

6. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Diritto a un’audizione formale preliminare – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529] (v. punto 92)

7. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata – Illegittimità dell’atto dipendente dalla prova di un’eventuale incidenza procedurale della violazione di detto obbligo – Mancanza di incidenza nel caso di specie [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529] (v. punti 95, 96, 100)

8. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 104‑106) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 303 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0361_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑361/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Obbligo di motivazione – Articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “associazione” – Diritto di essere ascoltato» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529] (v. punti 29‑34, 47, 50, 51) 2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Errore di valutazione – Insussistenza [Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529] (v. punti 39, 68‑70, 72, 77‑79, 84) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Nozione di associazione – Interessi comuni [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529] (v. punti 74‑76) 4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di siffatte misure – Limitazioni – Presupposti [Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a), e 52; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529] (v. punti 88‑90) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Assenza di nuovi elementi a carico – Comunicazione degli elementi a carico – Insussistenza – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529] (v. punti 91, 97‑99, 101) 6. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Diritto a un’audizione formale preliminare – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529] (v. punto 92) 7. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata – Illegittimità dell’atto dipendente dalla prova di un’eventuale incidenza procedurale della violazione di detto obbligo – Mancanza di incidenza nel caso di specie [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/582 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/581 e 2022/1529] (v. punti 95, 96, 100) 8. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 104‑106) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 303 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .
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