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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36484/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 14 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Ivrea, in data 28 settembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 629, 582 - 585 cod. pen..

Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in relazione ai primi due motivi di appello - inerenti all'attendibilità della p.o. ed alla sussistenza delle lesioni - e l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., sono privi di concreta specificità e manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato ed alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della prova testimoniale (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 e Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04) e di onere motivazionale dei giudici dell'appello (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741), non emerge alcune criticità giustificativa (si vedano pagg. 4 - 8 ove la Corte territoriale, dopo aver richiamato la confermata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali della p.o. e dei molteplici riscontri testimoniali e documentali, ampiamente motiva il rigetto dei primi due motivi di appello in punto di responsabilità per i delitti di estorsione e lesioni personali); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 13 settembre 2022 I Consigliere Es sore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 14 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Ivrea, in data 28 settembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 629, 582 - 585 cod. pen.. Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in relazione ai primi due motivi di appello - inerenti all'attendibilità della p.o. ed alla sussistenza delle lesioni - e l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., sono privi di concreta specificità e manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato ed alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della prova testimoniale (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 e Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04) e di onere motivazionale dei giudici dell'appello (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741), non emerge alcune criticità giustificativa (si vedano pagg. 4 - 8 ove la Corte territoriale, dopo aver richiamato la confermata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali della p.o. e dei molteplici riscontri testimoniali e documentali, ampiamente motiva il rigetto dei primi due motivi di appello in punto di responsabilità per i delitti di estorsione e lesioni personali); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 13 settembre 2022 I Consigliere Es sore Il P
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