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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14950/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5 della Corte di appello di L'Aquila;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoaccogliersi il ricorso, annullando il provvedimento impugnato senza o con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 13 giugno 2025, la Corte di Appello diL’Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara del 4 dicembre2023, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in annidue e mesi dieci di reclusione, revocando altresì la pena accessoria dell’interdizionedai pubblici uffici e confermando, nel resto, le statuizioni di primo grado.La vicenda processuale trae origine da fatti accertati a Pescara il 25novembre e il 9 dicembre 2019, relativi a una complessa operazione fraudolenta.In particolare, all’imputato era stato originariamente contestato il reato di truffa(capo A) – per il quale il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere perintervenuta remissione di querela – avente ad oggetto la messa in vendita onlinedi una stufa a pellet inesistente al fine di indurre in errore l’acquirente e farsiaccreditare somme di denaro.Residuano, e costituiscono l’oggetto dell’odierna regiudicanda, le condottedescritte ai capi B e C, unificate dal vincolo della continuazione.

Nello specifico, igiudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine aldelitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) e al delitto di possesso efabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis, comma 2, cod.pen.), entrambi aggravati dal nesso teleologico (art. 61 n. 2 cod. pen.).L’imputato, al fine di commettere la truffa di cui sopra e assicurarne il profitto, siera recato presso la filiale della BPER Banca di Pescara e, inducendo in errore ifunzionari sulla propria identità, aveva acceso un conto corrente esibendo unacarta d’identità valida per l’espatrio contraffatta; tale documento recava legeneralità di un terzo soggetto ([OSCURATO:PERSONA]), realmente esistente eresidente ad Asti, ma riportava l’effige fotografica dello stesso [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale, nel confermare la condanna, ha disatteso le doglianzedifensive volte all’assoluzione e all’esclusione dell’aggravante, ritenendo ilcompendio probatorio – costituito, tra l’altro, dalle testimonianze dei funzionari dibanca e dagli accertamenti anagrafici – idoneo a dimostrare i fatti contestati.

Igiudici di appello hanno, altresì, negato le circostanze attenuanti generiche,valorizzando la "scaltrezza" della condotta e i precedenti penali dell’imputato,limitandosi a ridurre il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazionel’imputato, articolando due motivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 494 e 497-bis cod. pen., contestando lacondanna per il reato di sostituzione di persona, sulla base di due profili.2.1.1.

Un primo profilo richiama la giurisprudenza sul cosiddetto “falsogrossolano”.

La difesa censura l'omessa valutazione, da parte della Corteterritoriale, delle argomentazioni relative alla inidoneità della condotta a integraregli elementi costitutivi del delitto di sostituzione di persona (capo B).

Si assumeche l'azione posta in essere dall'imputato fosse strutturalmente inidonea a trarrein inganno l'istituto di credito e, conseguentemente, a ledere la fede pubblica.

Ilricorrente evidenzia come la Banca BPER disponesse di strumenti di controllo(cosiddetti “alert interbancari”) che avevano già segnalato il documento intestatoa "[OSCURATO:PERSONA]" come oggetto di precedenti truffe ai danni di terzi.

In talecontesto, si argomenta che l'apertura del conto corrente sia avvenuta non già perl'efficacia dell'artifizio, ma esclusivamente per la negligenza dei funzionari, i qualiavrebbero dovuto rilevare l'inganno attraverso i protocolli standard diidentificazione, quali la verifica del codice fiscale e il deposito della firma(specimen).

La difesa sottolinea che la firma apposta sui moduli contrattualidall'imputato, necessariamente diversa da quella originale del [OSCURATO:PERSONA], avrebbedovuto rendere palese la difformità e impedire l'induzione in errore, data laspecifica “professionalità” richiesta agli operatori bancari (p. 4 ricorso).

Su talepunto decisivo, concernente l'idoneità della condotta a "indurre in errore"(elemento costitutivo dell'art. 494 cod. pen.), la Corte di appello avrebbe offertouna motivazione meramente apparente, limitandosi a constatare l'avvenutaesibizione del documento falso senza scrutinare l'effettiva capacità ingannatoriadell'azione nel contesto dato e motivare in ordine alla natura "grossolana" delfalso, percepibile attraverso l'ordinaria diligenza professionale degli operatori.2.1.2.

Sotto un secondo profilo, il ricorrente deduce l'erronea applicazionedella disciplina del concorso di reati, sostenendo l'assorbimento della fattispecie disostituzione di persona (art. 494 cod. pen., capo B) in quella più grave di possessoe fabbricazione di documenti falsi (art. 497-bis, comma 2, cod. pen., capo C), invirtù della clausola di sussidiarietà e del principio di specialità.

La tesi difensivamuove dalla stessa ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hannodesunto il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella contraffazione proprio dallacircostanza che egli abbia fornito la propria fotografia per il documento falso alfine di utilizzarlo.

Il ricorrente evidenzia l'illogicità di punire autonomamente lasostituzione di persona quando questa costituisce la modalità esecutiva necessariae coincidente con l'uso del documento falso, specialmente laddove – come nel casodi specie – il reato di falso è contestato con l'aggravante del nesso teleologico.

Latesi difensiva evidenzia un’aporia logica nella sentenza impugnata: se si afferma– come fatto dalla Corte d’Appello – che il [OSCURATO:PERSONA] è coinvolto nella contraffazioneproprio perché ha fornito la sua foto per il documento falso al fine di utilizzarlo,tale condotta "mezzo" (falsificazione e possesso finalizzati all’uso) presupporrebbee conterrebbe in sé la condotta di presentarsi sotto falso nome.

Pertanto,l’applicazione della continuazione tra il reato di falso documentale e quello disostituzione di persona risulterebbe illegittima, dovendo la seconda fattispecieritenersi assorbita dalla prima quando questa è aggravata dalla finalità dicommettere altro reato.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche ex art. 62-bis cod. pen.Il ricorrente critica la motivazione della Corte territoriale definendola"meramente apparente", laddove ha giustificato il diniego basandosi sulla presunta"scaltrezza" della condotta e sui precedenti penali.

La difesa argomenta che,contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, la falsificazione non eraaffatto scaltra, bensì "grossolana", tanto che le divergenze tra il documentooriginale e quello esibito (risultanti dalle verifiche presso il Comune di Asti) eranoevidenti e l'apertura del conto era avvenuta solo per negligenza nei controllibancari.

Inoltre, si contesta l’automatismo nel diniego basato sui precedentipenali, evidenziando che tale elemento non costituisce preclusione assoluta e cheil giudice avrebbe dovuto valutare la personalità dell’imputato in modo piùarticolato, senza limitarsi a formule di stile.3.

In data 19/1/2026, parte ricorrente ha depositato memoria e conclusioni,insistendo nell’accoglimento del ricorso, ribadendo, in particolare, il dedottoassorbimento della fattispecie di sostituzione di persona in quella più grave dipossesso e fabbricazione di documenti falsi, argomentando ulteriormente sul temaed evidenziando, tra l’altro, che l’utilizzazione del documento falso sarebbe insitanel delitto ex art. 497 bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

In via preliminare, occorre ribadire i limiti del sindacato di legittimità inordine ai vizi motivazionali.

Secondo il costante insegnamento di questa SupremaCorte, il controllo sulla motivazione non può tradursi in una nuova valutazione delfatto, né in una diversa lettura del materiale probatorio, essendo riservato algiudice di merito il compito di selezionare le prove e valutarne l'attendibilità (Sez.U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01).

Il vizio di cui all'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è configurabile solo qualora la motivazione siamancante, contraddittoria o manifestamente illogica, dovendo tale vizio risultaredal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamenteindicati (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01).3.

Il primo motivo di ricorso, che contesta la configurabilità del reato disostituzione di persona, trattandosi di “falso grossolano”, e l'insussistenza di unconcorso con il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., è privo di pregio.3.1.

Quanto al profilo dell'idoneità della condotta a indurre in errore, la tesidifensiva secondo cui solo l'inefficienza dei sistemi di controllo bancari e lanegligenza degli operatori avrebbero consentito il reato, altrimenti impossibile,non può essere accolta.Per costante giurisprudenza, l'induzione in errore prevista dall'art. 494 cod.pen. si realizza ogniqualvolta il soggetto agente ponga in essere una messa inscena o utilizzi mezzi fraudolenti – tra cui l'esibizione di un documento falso –idonei a ingannare la fede pubblica.Il concetto di "falso grossolano", invocato dal ricorrente per escludere lapunibilità ex art. 49 cod. pen., ricorre solo quando la contraffazione sia talmenteevidente da non poter trarre in inganno nessuno, secondo un giudizio ex antebasato sull'ordinaria diligenza.

L'inidoneità dell'azione, ai sensi del comma secondodell'art. 49 citato, deve intendersi quale inefficacia assoluta, intrinseca edoriginaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo potenziale, l'eventoconsumativo.

In particolare, detta inidoneità deve essere valutata in rapporto allacondotta originaria dell'agente, la quale per inefficienza strutturale o strumentaledel mezzo usato, ed indipendentemente da cause estranee o estrinseche, risultipriva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell'evento;l'accertamento dell'inidoneità deve essere effettuato secondo un giudizio ex antee in concreto, che tenga conto delle circostanze conosciute o conoscibilidall'agente, senza che abbiano alcuna rilevanza le eventuali cautele poste in esseredalla persona offesa, ed indipendentemente dai risultati ottenuti e da ogni fattoreestraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto(così Sez. 5, n. 12361 del 08/04/2025, non massimata, in un caso analogo).Con specifico riferimento all'ipotesi di falso documentale, ai finidell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod.pen., occorre che la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente daimpedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede (Sez. 5, n. 3711del 02/12/2011, dep. 2012, Baldin, Rv. 252946) e che, dunque, la difformitàdell'atto dal vero risulti riconoscibile ictu oculi, ovvero in base alla mera disaminadello stesso, e da parte di chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Rv. 276639- 01; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 2, n. 5687del 06/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255680; Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013,Procopio, Rv. 257063): senza, dunque, la necessità – per esser scoperta – diqualsivoglia attenta verifica o approfondimento, men che meno da parte dioperatori professionali.Nel caso di specie, la lacuna motivazionale si fonda sull’affermazione secondocui la professionalità degli operatori bancari, l’evidente discrasia tra il falsodocumento e quello originale (ove recuperato) e il sistema di alert della bancaavrebbero dovuto consentire di «accorgersi della non genuinità della carta diidentità proprio in ragione del fatto che il documento risultava che fosse “giàutilizzato per una truffa ai danni di altre persone”»: dunque, è la stessa partericorrente ad affermare che la falsità non avrebbe, certo, potuto emergere ictuoculi, da parte di chiunque, ma a seguito di apposita verifica da parte di personaleprofessionale (il concetto di professionalità – al fine di rimarcare che l’ingannofosse dovuto a negligenza del personale – è richiamato più volte da partericorrente).Inoltre, l’assunta inidoneità immediatamente percepibile, nei termini sopradescritti, è smentita dal fatto che l'imputato riuscì, in effetti, ad ingannarepersonale specializzato e ad aprire un rapporto di conto corrente con la banca inquestione: ciò che rende corretta la conclusione dei giudici di merito che non sitrattasse affatto di “falso grossolano”, rilevabile ictu oculi.La circostanza che esistessero alert informatici o che gli operatori avrebberopotuto svolgere indagini più accurate (ad esempio, acquisendo dal Comune dirilascio l’originale del documento) attiene a profili di responsabilità professionaledella vittima che non elidono l'offensività della condotta dell'agente, il quale hacomunque aggredito il bene giuridico della fede pubblica (così Sez. 5, n. 25659 del13/03/2018, Busa, Rv. 273303-01, sempre in un caso di possesso di undocumento d'identità recante la foto del possessore con false generalità).3.2.

Parimenti infondata è la doglianza relativa all'assorbimento del delittodi sostituzione di persona in quello di possesso di documenti falsi.Va ribadito che le fattispecie di cui agli artt. 494 e 497-bis cod. pen. tutelanobeni giuridici distinti e non sovrapponibili e constano di diverse condotte criminose:mentre l'art. 497-bis cod. pen. punisce la mera fabbricazione o il possesso di undocumento falso valido per l'espatrio in ragione del pericolo per la sicurezza dellefrontiere e la certezza documentale, l'art. 494 cod. pen. incrimina la condotta dichi si sostituisce illegittimamente ad altri per ottenere un vantaggio o recaredanno.In altre parole, l'utilizzo del documento per assumere una falsa identitàcostituisce un quid pluris rispetto al suo mero possesso o alla sua fabbricazione.Per tali considerazioni, questa Corte ha più volte chiarito che non vi èassorbimento tra i due reati poiché la sostituzione di persona punisce l'effettivoinganno finalizzato al vantaggio, condotta autonoma e ulteriore rispetto alladisponibilità del mezzo falso (Sez. 5, n. 23029 del 03/04/2017, Filograsso, Rv.270206-01; così pure, tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 1814 del 5/12/2023, dep.2024, non massimata, e Sez. 7, Ordinanza n. 20453 del 26/03/2025; per analogoprincipio rispetto al delitto di cui all’art. 489 cod. pen., Sez. 2, n. 40788 del17/09/2024, Buonomo, Rv. 287156-01).Insomma, il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altrafigura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto,contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 cod. pen.,sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica: mentre, si haconcorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti equindi di azioni diverse e separate (Sez. 2, Sentenza n. 2589 del 14/12/2023, dep.2024, non massimata; così pure Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, Rv. 263076).Pertanto, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto i reati in concorsomateriale, unificati dalla continuazione, atteso che la falsificazione è stata il mezzoper la successiva e distinta attività di sostituzione fisica dell'identità allo sportellobancario.4.

Il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, è inammissibile.Sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione nonmanifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quellidi cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566del 16/02/2017, Rv. 270986-01) e, in generale, sulla determinazione della pena,specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv.276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; peranalogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018,Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi comesemplicemente “adeguata” al caso la decisione presa.In particolare, poi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche è congruamente motivato con l'assenza di elementi di segno positivo(tanto che non rileva più, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen., l'incensuratezzadell'imputato: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 4,n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01) ovvero sulla base di singoleragioni ostative ritenute preponderanti dal giudice del merito, non sindacabili insede di legittimità, se non contraddittorie o incongrue, neppure quando non vi sialo specifico apprezzamento di ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicatinell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01; cosìpure Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509-03, in motivazione).Invero, il giudice del merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti glielementi prospettati dalla difesa, essendo sufficiente che egli spieghi ed indichi glielementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle stesse(ex multis, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826-01).Nel caso in esame, la Corte di appello ha giustificato il diniego non solo sullabase dei numerosi precedenti penali dell'imputato, ma anche valutandonegativamente le modalità della condotta, definita "scaltra" in ragione dellapreordinazione dei mezzi (falsificazione con propria foto) e della finalità truffaldina.Il riferimento alla scaltrezza non è una formula di stile, ma riflette l'accertatacapacità dell'imputato di orchestrare un'operazione complessa (vendita online,apertura conto con identità fittizia).Trattasi di motivazione logica e conforme ai suddetti principi di diritto, noncensurabile in questa sede.5.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue lacondanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della Corte di appello di L'Aquila;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoaccogliersi il ricorso, annullando il provvedimento impugnato senza o con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 13 giugno 2025, la Corte di Appello diL’Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara del 4 dicembre2023, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in annidue e mesi dieci di reclusione, revocando altresì la pena accessoria dell’interdizionedai pubblici uffici e confermando, nel resto, le statuizioni di primo grado.La vicenda processuale trae origine da fatti accertati a Pescara il 25novembre e il 9 dicembre 2019, relativi a una complessa operazione fraudolenta.In particolare, all’imputato era stato originariamente contestato il reato di truffa(capo A) – per il quale il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere perintervenuta remissione di querela – avente ad oggetto la messa in vendita onlinedi una stufa a pellet inesistente al fine di indurre in errore l’acquirente e farsiaccreditare somme di denaro.Residuano, e costituiscono l’oggetto dell’odierna regiudicanda, le condottedescritte ai capi B e C, unificate dal vincolo della continuazione. Nello specifico, igiudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine aldelitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) e al delitto di possesso efabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis, comma 2, cod.pen.), entrambi aggravati dal nesso teleologico (art. 61 n. 2 cod. pen.).L’imputato, al fine di commettere la truffa di cui sopra e assicurarne il profitto, siera recato presso la filiale della BPER Banca di Pescara e, inducendo in errore ifunzionari sulla propria identità, aveva acceso un conto corrente esibendo unacarta d’identità valida per l’espatrio contraffatta; tale documento recava legeneralità di un terzo soggetto ([OSCURATO:PERSONA]), realmente esistente eresidente ad Asti, ma riportava l’effige fotografica dello stesso [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale, nel confermare la condanna, ha disatteso le doglianzedifensive volte all’assoluzione e all’esclusione dell’aggravante, ritenendo ilcompendio probatorio – costituito, tra l’altro, dalle testimonianze dei funzionari dibanca e dagli accertamenti anagrafici – idoneo a dimostrare i fatti contestati. Igiudici di appello hanno, altresì, negato le circostanze attenuanti generiche,valorizzando la "scaltrezza" della condotta e i precedenti penali dell’imputato,limitandosi a ridurre il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazionel’imputato, articolando due motivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 494 e 497-bis cod. pen., contestando lacondanna per il reato di sostituzione di persona, sulla base di due profili.2.1.1. Un primo profilo richiama la giurisprudenza sul cosiddetto “falsogrossolano”. La difesa censura l'omessa valutazione, da parte della Corteterritoriale, delle argomentazioni relative alla inidoneità della condotta a integraregli elementi costitutivi del delitto di sostituzione di persona (capo B). Si assumeche l'azione posta in essere dall'imputato fosse strutturalmente inidonea a trarrein inganno l'istituto di credito e, conseguentemente, a ledere la fede pubblica. Ilricorrente evidenzia come la Banca BPER disponesse di strumenti di controllo(cosiddetti “alert interbancari”) che avevano già segnalato il documento intestatoa "[OSCURATO:PERSONA]" come oggetto di precedenti truffe ai danni di terzi. In talecontesto, si argomenta che l'apertura del conto corrente sia avvenuta non già perl'efficacia dell'artifizio, ma esclusivamente per la negligenza dei funzionari, i qualiavrebbero dovuto rilevare l'inganno attraverso i protocolli standard diidentificazione, quali la verifica del codice fiscale e il deposito della firma(specimen). La difesa sottolinea che la firma apposta sui moduli contrattualidall'imputato, necessariamente diversa da quella originale del [OSCURATO:PERSONA], avrebbedovuto rendere palese la difformità e impedire l'induzione in errore, data laspecifica “professionalità” richiesta agli operatori bancari (p. 4 ricorso). Su talepunto decisivo, concernente l'idoneità della condotta a "indurre in errore"(elemento costitutivo dell'art. 494 cod. pen.), la Corte di appello avrebbe offertouna motivazione meramente apparente, limitandosi a constatare l'avvenutaesibizione del documento falso senza scrutinare l'effettiva capacità ingannatoriadell'azione nel contesto dato e motivare in ordine alla natura "grossolana" delfalso, percepibile attraverso l'ordinaria diligenza professionale degli operatori.2.1.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente deduce l'erronea applicazionedella disciplina del concorso di reati, sostenendo l'assorbimento della fattispecie disostituzione di persona (art. 494 cod. pen., capo B) in quella più grave di possessoe fabbricazione di documenti falsi (art. 497-bis, comma 2, cod. pen., capo C), invirtù della clausola di sussidiarietà e del principio di specialità. La tesi difensivamuove dalla stessa ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hannodesunto il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella contraffazione proprio dallacircostanza che egli abbia fornito la propria fotografia per il documento falso alfine di utilizzarlo. Il ricorrente evidenzia l'illogicità di punire autonomamente lasostituzione di persona quando questa costituisce la modalità esecutiva necessariae coincidente con l'uso del documento falso, specialmente laddove – come nel casodi specie – il reato di falso è contestato con l'aggravante del nesso teleologico. Latesi difensiva evidenzia un’aporia logica nella sentenza impugnata: se si afferma– come fatto dalla Corte d’Appello – che il [OSCURATO:PERSONA] è coinvolto nella contraffazioneproprio perché ha fornito la sua foto per il documento falso al fine di utilizzarlo,tale condotta "mezzo" (falsificazione e possesso finalizzati all’uso) presupporrebbee conterrebbe in sé la condotta di presentarsi sotto falso nome. Pertanto,l’applicazione della continuazione tra il reato di falso documentale e quello disostituzione di persona risulterebbe illegittima, dovendo la seconda fattispecieritenersi assorbita dalla prima quando questa è aggravata dalla finalità dicommettere altro reato.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche ex art. 62-bis cod. pen.Il ricorrente critica la motivazione della Corte territoriale definendola"meramente apparente", laddove ha giustificato il diniego basandosi sulla presunta"scaltrezza" della condotta e sui precedenti penali. La difesa argomenta che,contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, la falsificazione non eraaffatto scaltra, bensì "grossolana", tanto che le divergenze tra il documentooriginale e quello esibito (risultanti dalle verifiche presso il Comune di Asti) eranoevidenti e l'apertura del conto era avvenuta solo per negligenza nei controllibancari. Inoltre, si contesta l’automatismo nel diniego basato sui precedentipenali, evidenziando che tale elemento non costituisce preclusione assoluta e cheil giudice avrebbe dovuto valutare la personalità dell’imputato in modo piùarticolato, senza limitarsi a formule di stile.3. In data 19/1/2026, parte ricorrente ha depositato memoria e conclusioni,insistendo nell’accoglimento del ricorso, ribadendo, in particolare, il dedottoassorbimento della fattispecie di sostituzione di persona in quella più grave dipossesso e fabbricazione di documenti falsi, argomentando ulteriormente sul temaed evidenziando, tra l’altro, che l’utilizzazione del documento falso sarebbe insitanel delitto ex art. 497 bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. In via preliminare, occorre ribadire i limiti del sindacato di legittimità inordine ai vizi motivazionali. Secondo il costante insegnamento di questa SupremaCorte, il controllo sulla motivazione non può tradursi in una nuova valutazione delfatto, né in una diversa lettura del materiale probatorio, essendo riservato algiudice di merito il compito di selezionare le prove e valutarne l'attendibilità (Sez.U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01). Il vizio di cui all'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è configurabile solo qualora la motivazione siamancante, contraddittoria o manifestamente illogica, dovendo tale vizio risultaredal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamenteindicati (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01).3. Il primo motivo di ricorso, che contesta la configurabilità del reato disostituzione di persona, trattandosi di “falso grossolano”, e l'insussistenza di unconcorso con il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., è privo di pregio.3.1. Quanto al profilo dell'idoneità della condotta a indurre in errore, la tesidifensiva secondo cui solo l'inefficienza dei sistemi di controllo bancari e lanegligenza degli operatori avrebbero consentito il reato, altrimenti impossibile,non può essere accolta.Per costante giurisprudenza, l'induzione in errore prevista dall'art. 494 cod.pen. si realizza ogniqualvolta il soggetto agente ponga in essere una messa inscena o utilizzi mezzi fraudolenti – tra cui l'esibizione di un documento falso –idonei a ingannare la fede pubblica.Il concetto di "falso grossolano", invocato dal ricorrente per escludere lapunibilità ex art. 49 cod. pen., ricorre solo quando la contraffazione sia talmenteevidente da non poter trarre in inganno nessuno, secondo un giudizio ex antebasato sull'ordinaria diligenza. L'inidoneità dell'azione, ai sensi del comma secondodell'art. 49 citato, deve intendersi quale inefficacia assoluta, intrinseca edoriginaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo potenziale, l'eventoconsumativo. In particolare, detta inidoneità deve essere valutata in rapporto allacondotta originaria dell'agente, la quale per inefficienza strutturale o strumentaledel mezzo usato, ed indipendentemente da cause estranee o estrinseche, risultipriva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell'evento;l'accertamento dell'inidoneità deve essere effettuato secondo un giudizio ex antee in concreto, che tenga conto delle circostanze conosciute o conoscibilidall'agente, senza che abbiano alcuna rilevanza le eventuali cautele poste in esseredalla persona offesa, ed indipendentemente dai risultati ottenuti e da ogni fattoreestraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto(così Sez. 5, n. 12361 del 08/04/2025, non massimata, in un caso analogo).Con specifico riferimento all'ipotesi di falso documentale, ai finidell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod.pen., occorre che la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente daimpedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede (Sez. 5, n. 3711del 02/12/2011, dep. 2012, Baldin, Rv. 252946) e che, dunque, la difformitàdell'atto dal vero risulti riconoscibile ictu oculi, ovvero in base alla mera disaminadello stesso, e da parte di chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Rv. 276639- 01; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 2, n. 5687del 06/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255680; Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013,Procopio, Rv. 257063): senza, dunque, la necessità – per esser scoperta – diqualsivoglia attenta verifica o approfondimento, men che meno da parte dioperatori professionali.Nel caso di specie, la lacuna motivazionale si fonda sull’affermazione secondocui la professionalità degli operatori bancari, l’evidente discrasia tra il falsodocumento e quello originale (ove recuperato) e il sistema di alert della bancaavrebbero dovuto consentire di «accorgersi della non genuinità della carta diidentità proprio in ragione del fatto che il documento risultava che fosse “giàutilizzato per una truffa ai danni di altre persone”»: dunque, è la stessa partericorrente ad affermare che la falsità non avrebbe, certo, potuto emergere ictuoculi, da parte di chiunque, ma a seguito di apposita verifica da parte di personaleprofessionale (il concetto di professionalità – al fine di rimarcare che l’ingannofosse dovuto a negligenza del personale – è richiamato più volte da partericorrente).Inoltre, l’assunta inidoneità immediatamente percepibile, nei termini sopradescritti, è smentita dal fatto che l'imputato riuscì, in effetti, ad ingannarepersonale specializzato e ad aprire un rapporto di conto corrente con la banca inquestione: ciò che rende corretta la conclusione dei giudici di merito che non sitrattasse affatto di “falso grossolano”, rilevabile ictu oculi.La circostanza che esistessero alert informatici o che gli operatori avrebberopotuto svolgere indagini più accurate (ad esempio, acquisendo dal Comune dirilascio l’originale del documento) attiene a profili di responsabilità professionaledella vittima che non elidono l'offensività della condotta dell'agente, il quale hacomunque aggredito il bene giuridico della fede pubblica (così Sez. 5, n. 25659 del13/03/2018, Busa, Rv. 273303-01, sempre in un caso di possesso di undocumento d'identità recante la foto del possessore con false generalità).3.2. Parimenti infondata è la doglianza relativa all'assorbimento del delittodi sostituzione di persona in quello di possesso di documenti falsi.Va ribadito che le fattispecie di cui agli artt. 494 e 497-bis cod. pen. tutelanobeni giuridici distinti e non sovrapponibili e constano di diverse condotte criminose:mentre l'art. 497-bis cod. pen. punisce la mera fabbricazione o il possesso di undocumento falso valido per l'espatrio in ragione del pericolo per la sicurezza dellefrontiere e la certezza documentale, l'art. 494 cod. pen. incrimina la condotta dichi si sostituisce illegittimamente ad altri per ottenere un vantaggio o recaredanno.In altre parole, l'utilizzo del documento per assumere una falsa identitàcostituisce un quid pluris rispetto al suo mero possesso o alla sua fabbricazione.Per tali considerazioni, questa Corte ha più volte chiarito che non vi èassorbimento tra i due reati poiché la sostituzione di persona punisce l'effettivoinganno finalizzato al vantaggio, condotta autonoma e ulteriore rispetto alladisponibilità del mezzo falso (Sez. 5, n. 23029 del 03/04/2017, Filograsso, Rv.270206-01; così pure, tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 1814 del 5/12/2023, dep.2024, non massimata, e Sez. 7, Ordinanza n. 20453 del 26/03/2025; per analogoprincipio rispetto al delitto di cui all’art. 489 cod. pen., Sez. 2, n. 40788 del17/09/2024, Buonomo, Rv. 287156-01).Insomma, il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altrafigura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto,contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 cod. pen.,sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica: mentre, si haconcorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti equindi di azioni diverse e separate (Sez. 2, Sentenza n. 2589 del 14/12/2023, dep.2024, non massimata; così pure Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, Rv. 263076).Pertanto, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto i reati in concorsomateriale, unificati dalla continuazione, atteso che la falsificazione è stata il mezzoper la successiva e distinta attività di sostituzione fisica dell'identità allo sportellobancario.4. Il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, è inammissibile.Sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione nonmanifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quellidi cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566del 16/02/2017, Rv. 270986-01) e, in generale, sulla determinazione della pena,specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv.276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; peranalogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018,Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi comesemplicemente “adeguata” al caso la decisione presa.In particolare, poi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche è congruamente motivato con l'assenza di elementi di segno positivo(tanto che non rileva più, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen., l'incensuratezzadell'imputato: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 4,n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01) ovvero sulla base di singoleragioni ostative ritenute preponderanti dal giudice del merito, non sindacabili insede di legittimità, se non contraddittorie o incongrue, neppure quando non vi sialo specifico apprezzamento di ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicatinell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01; cosìpure Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509-03, in motivazione).Invero, il giudice del merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti glielementi prospettati dalla difesa, essendo sufficiente che egli spieghi ed indichi glielementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle stesse(ex multis, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826-01).Nel caso in esame, la Corte di appello ha giustificato il diniego non solo sullabase dei numerosi precedenti penali dell'imputato, ma anche valutandonegativamente le modalità della condotta, definita "scaltra" in ragione dellapreordinazione dei mezzi (falsificazione con propria foto) e della finalità truffaldina.Il riferimento alla scaltrezza non è una formula di stile, ma riflette l'accertatacapacità dell'imputato di orchestrare un'operazione complessa (vendita online,apertura conto con identità fittizia).Trattasi di motivazione logica e conforme ai suddetti principi di diritto, noncensurabile in questa sede.5. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue lacondanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14950/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris