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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11996/2024

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27432-2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della p r ocuratrice speciale doVALUE S.P.A., rappresentatae difes a da ll ’ Avvocat o ROSSELLA ANGIOLINIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , rappresentat o e difeso dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 718/2021 [OSCURATO:PERSONA] F IRENZE depositatoIL [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; - il controricorrente ha dichiarato, a sua volta, di accettare la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione del Ric. 2021n. 27432 - Sez. 1 - CC del l ’ 1 1 dicembre 20 2 3 controricorrente, la condanna alle spese non è pronunciata (art.391 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiaraestinto il giudizio.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27432-2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della p r ocuratrice speciale doVALUE S.P.A., rappresentatae difes a da ll ’ Avvocat o ROSSELLA ANGIOLINIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , rappresentat o e difeso dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 718/2021 [OSCURATO:PERSONA] F IRENZE depositatoIL [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; - il controricorrente ha dichiarato, a sua volta, di accettare la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione del Ric. 2021n. 27432 - Sez. 1 - CC del l ’ 1 1 dicembre 20 2 3 controricorrente, la condanna alle spese non è pronunciata (art.391 c.p.c.). P.Q.M. La Corte dichiaraestinto il giudizio. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile
Decreto Cassazione n. 11996/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris