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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 39578/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BIZZONI Marcello, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/9/2020 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi B e C, estinti per prescrizione; restando inammissibile il ricorso quanto al residuo reato di ricettazione, per il quale va rideterminata la pena.

Lette le conclusioni scritte trasmesse in data 8 ottobre 2021 a mezzo pec dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, lette le argomentazioni del pubblico ministero, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha rideterminato la pena per i reati contestati e posti in continuazione- propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso indicati:

1.1. mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta assoluzione dell'imputato per difetto di consapevolezza della provenienza delittuosa dei buoni pasto utilizzati per l'acquisto di merce presso supermercato alimentare ed in subordine per la qualificazione del fatto come contravvenzione ai sensi dell'art. 712 cod. pen.;

1.2. violazione della legge penale, sostanziale e processuale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), per non avere la Corte di merito rilevato la prescrizione dei reati di truffa contestati ai capi B e C maturata in data 6 febbraio 2020, già prima della celebrazione del giudizio di appello;

1.3. violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc, pen.), per avere la Corte immotivatamente ritenuto non ricorrenti le condizioni per il proscioglimento (almeno limitatamente alla meni grave fattispecie di truffa tentata) ai sensi dell'art. 131 bis. cod. pen. 2.

Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati e comunque non si confrontano con le argomentazioni spese nel merito dalla Corte territoriale per riconoscere il dolo (eventuale) che copre la consapevolezza della provenienza da delitto delle cose ricevute, trattandosi (numero rilevante di buoni pasto rilasciati a dipendenti della giunta regionale) di beni che recano in sé la traccia alfanumerica idonea alla loro identificazione e che pertanto non potevano circolare se non direttamente spesi dall'intestatario (fantasiosa e priva di qualsivoglia riscontro la indicazione del cedente fatta dall'imputato); con il che la Corte di merito ha implicitamente escluso di poter accedere alla richiesta qualificazione del fatto in termini di incauto acquisto (art. 712 cod. pen.).

Così come la Corte di merito ha argomentato in ordine alla inaccessibilità della causa di proscioglimento per la minima offensività del fatto facendo leva sia sulle complessive modalità del fatto, che del valore dei buoni pasto ricevuti, deponendo il fatto per la contiguità con ambienti del crimine dedito a gravi delitti contro il patrimonio commessi con violenza alla persona.

3. Il secondo motivo è viceversa fondato.

La Corte territoriale, nel rideterminare la sanzione inflitta in primo grado, non ha tenuto conto della compiuta decorrenza, nonostante le cause di sospensione intervenute in primo grado per complessivi 225 giorni, dei termini di prescrizione dei reati di truffa (consumata e tentata 15, 21 e 22 dicembre 2011) contestati ai capi B e C sin dal 6 febbraio 2020, ben prima della decisione di appello intervenuta in data 18 settembre 2020.

3.1. L'ammissibilità del motivo di ricorso consente comunque di apprezzare, ai fini della prescrizione, il tempo decorso dal fatto ancorché successivo alla decisone impugnata.

I delitti indicati ai capi B e C risultano dunque estinti per intervenuta prescrizione, consegue che va espunto dalla complessiva entità della sanzione calcolata il segmento di aumento per continuazione (mesi tre e giorni 20 di reclusione ed euro 150 di multa) computato dalla Corte territoriale sulla pena base indicata per il più grave delitto di ricettazione (mesi sei e giorni 20 di reclusione ed euro 100 di multa).

4. Non essendo necessario effettuare ulteriori accertamenti in fatto o calcoli su parametri discrezionali, reputa dunque il Collegio di poter senz'altro procedere, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. 1), cod. proc. pen., all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena inflitta quale aumento per continuazione sulla pena base per il reato giudicato con accertamento irrevocabile sul capo, rideterminando la stessa nella misura indicata dalla Corte territoriale per il più grave delitto di ricettazione di cui al capo A: mesi sei, giorni 20 di reclusione ed euro 100 di multa, già così ridotta per la scelta del rito.

4.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la pronta soluzione della questione proposta con i motivi di ricorso consentono di redigere la motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di truffa di cui ai capi B e C ed elimina la relativa pena, per l'effetto ridetermina la pena in mesi sei e giorni venti di reclusione.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BIZZONI Marcello, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/9/2020 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi B e C, estinti per prescrizione; restando inammissibile il ricorso quanto al residuo reato di ricettazione, per il quale va rideterminata la pena. Lette le conclusioni scritte trasmesse in data 8 ottobre 2021 a mezzo pec dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, lette le argomentazioni del pubblico ministero, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha rideterminato la pena per i reati contestati e posti in continuazione- propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso indicati: 1.1. mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta assoluzione dell'imputato per difetto di consapevolezza della provenienza delittuosa dei buoni pasto utilizzati per l'acquisto di merce presso supermercato alimentare ed in subordine per la qualificazione del fatto come contravvenzione ai sensi dell'art. 712 cod. pen.; 1.2. violazione della legge penale, sostanziale e processuale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), per non avere la Corte di merito rilevato la prescrizione dei reati di truffa contestati ai capi B e C maturata in data 6 febbraio 2020, già prima della celebrazione del giudizio di appello; 1.3. violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc, pen.), per avere la Corte immotivatamente ritenuto non ricorrenti le condizioni per il proscioglimento (almeno limitatamente alla meni grave fattispecie di truffa tentata) ai sensi dell'art. 131 bis. cod. pen. 2. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati e comunque non si confrontano con le argomentazioni spese nel merito dalla Corte territoriale per riconoscere il dolo (eventuale) che copre la consapevolezza della provenienza da delitto delle cose ricevute, trattandosi (numero rilevante di buoni pasto rilasciati a dipendenti della giunta regionale) di beni che recano in sé la traccia alfanumerica idonea alla loro identificazione e che pertanto non potevano circolare se non direttamente spesi dall'intestatario (fantasiosa e priva di qualsivoglia riscontro la indicazione del cedente fatta dall'imputato); con il che la Corte di merito ha implicitamente escluso di poter accedere alla richiesta qualificazione del fatto in termini di incauto acquisto (art. 712 cod. pen.). Così come la Corte di merito ha argomentato in ordine alla inaccessibilità della causa di proscioglimento per la minima offensività del fatto facendo leva sia sulle complessive modalità del fatto, che del valore dei buoni pasto ricevuti, deponendo il fatto per la contiguità con ambienti del crimine dedito a gravi delitti contro il patrimonio commessi con violenza alla persona. 3. Il secondo motivo è viceversa fondato. La Corte territoriale, nel rideterminare la sanzione inflitta in primo grado, non ha tenuto conto della compiuta decorrenza, nonostante le cause di sospensione intervenute in primo grado per complessivi 225 giorni, dei termini di prescrizione dei reati di truffa (consumata e tentata 15, 21 e 22 dicembre 2011) contestati ai capi B e C sin dal 6 febbraio 2020, ben prima della decisione di appello intervenuta in data 18 settembre 2020. 3.1. L'ammissibilità del motivo di ricorso consente comunque di apprezzare, ai fini della prescrizione, il tempo decorso dal fatto ancorché successivo alla decisone impugnata. I delitti indicati ai capi B e C risultano dunque estinti per intervenuta prescrizione, consegue che va espunto dalla complessiva entità della sanzione calcolata il segmento di aumento per continuazione (mesi tre e giorni 20 di reclusione ed euro 150 di multa) computato dalla Corte territoriale sulla pena base indicata per il più grave delitto di ricettazione (mesi sei e giorni 20 di reclusione ed euro 100 di multa). 4. Non essendo necessario effettuare ulteriori accertamenti in fatto o calcoli su parametri discrezionali, reputa dunque il Collegio di poter senz'altro procedere, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. 1), cod. proc. pen., all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena inflitta quale aumento per continuazione sulla pena base per il reato giudicato con accertamento irrevocabile sul capo, rideterminando la stessa nella misura indicata dalla Corte territoriale per il più grave delitto di ricettazione di cui al capo A: mesi sei, giorni 20 di reclusione ed euro 100 di multa, già così ridotta per la scelta del rito. 4.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la pronta soluzione della questione proposta con i motivi di ricorso consentono di redigere la motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di truffa di cui ai capi B e C ed elimina la relativa pena, per l'effetto ridetermina la pena in mesi sei e giorni venti di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021. Il