CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 25105/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10119/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50-[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] 326 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoPIER [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LINOBORTOLATO, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di Oggetto: Servitù R.G.N. 10119/2017 Ad. 28/06/2022 CC R.G. 10119/2017 - Pagina nr. 2 di 10 CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza n. 569/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] evocò innanzi il Tribunale di Venezia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e -dopo aver premesso di essere titolare di una porzione di fabbricato condominiale in Venezia-Marghera che godeva di una servitù di scarico e conduttura di acque e fognature gravante sul fondo di titolarità dei convenuti-chiese che il Tribunale lo autorizzasse ad installare,sempre sul fondo dei convenuti , una vasca di condensa grassi, necessaria per esercitare attività commerciale di produzione e vendita di snacksfritti. Costituitisi i convenuti per resistere alla domanda -ed intervenuti nel giudizio gli altri condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali chieseroanch’essi il rigetto della domanda attorea - il Tribunale di Venezia, all’esito dello svolgimento di attività istruttoria, respinse la domanda. 2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], e costituitisi convenuti ed intervenuti per resistere al gravame, la Corte d’Appello di Venezia ha respintol’appello, osservando che: R.G. 10119/2017 - Pagina nr. 3 di 10 - la servitù esistente a favore del fondo dell’appellante si era costituita per destinazione del padre di famiglia, essendo appartenuti in origine fondo dominante e fondo servente al medesimo proprietario; - detta servitù aveva sempre avuto i caratteri dello scarico e fogna a favore di abitazioni e negozi, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 1065 c.c., l’appellante poteva giovarsi di essa esclusivamente nei limiti e con l’estensione originariamente contemplati nel titolo ed univocamente individuabili; - la collocazione della vasca condensa grassi non poteva quindi ritenersi compresa nell’originario diritto, in quanto finalizzata allo svolgimento di attività produttive, ed assumeva invece i caratteri di innovazione che avrebbe reso più gravoso l’esercizio della servitù, con esiti preclusi dall’art. 1067 c.c.; - parimenti preclusa era la possibilità di accogliere la domanda subordinata di costituzione di nuova servitù ex art. 1043 c.c., operando nella specie la preclusione di cui all’art. 1033, secondo comma, c.c., in quanto il fondo servente era destinato a giardino; - correttamente il giudice di prime cure aveva disatteso le conclusioni rassegnate dal C.T.U. -nell’ambito di un giudizio cautelare in corso di causa promosso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e conclusosi con il rigetto del ricorso- in quanto il C.T.U. aveva escluso la possibilità di collocare la vasca in questione nei locali di proprietà dell’appellante sulla scorta di una nota della locale ULSS, sebbene dalla nota medesima emergessela possibilità di realizzare detta vasca R.G. 10119/2017 - Pagina nr. 4 di 10 nei locali dell’appellante, a condizione di procedere ad una diversa progettazione dei medesimi. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per la cassazione della decisione della Corte d’Appello di Venezia. Resistono con controricorso sia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia, separatamente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in tremotivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Lamenta il ricorso che la Corte territoriale non abbia tenuto in considerazione il fatto che l’istallazione della vasca condensa grassi è frutto di una evoluzione tecnica, non prevista a livello normativo all’epoca di costituzione della servitù.Non vi sarebbe stato - sostiene il ricorso- alcun mutamento nei bisogni del fondo dominante, ma unicamente una evoluzione tecnica e normativa, che tuttavia non vale a modificare la natura della servitù di scarico e fogna. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. R.G. 10119/2017 - Pagina nr. 5 di 10 Il ricorso lamenta che la decisione della Corte territoriale non abbia valutato gli esiti della C.T.U. disposta nel corso del procedimento cautelare, nella parte in cui il perito aveva segnalato sia la presenza di un ostacolo di natura amministrativa alla installazione della vasca per la condensa grassi nei locali di proprietà del ricorrente sia il fatto che qualunque soluzione tecnica comportava la necessità di accesso al fondo servente. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 1067 c.c. e la violazione dell’art.1064 c.c. Ciò in quanto la corte territoriale: 1) a vrebbe erroneamente ritenuto che il posizionamento della vasca condensa grassi costituisca una innovazione che renderebbe più gravosa la condizione del fondo servente, laddove l’installazione del manufatto verrebbe a rientrare tra gli adminicula servitutis; 2) avrebbe conseguentemente violato l’art. 1064 c.c. negando al ricorrente la possibilità di modificare in concreto quello che andrebbe considerato mero adminiculum. 2. Occorre preliminarmente osservare che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2013, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348-ter ultimo comma c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 - Rv. 643244 - 03; Cass. Sez. 2, Sente nza n. 5528 del 10/03/2014 -Rv. 630359 - 01). R.G. 10119/2017 - Pagina nr. 6 di 10 3. Da tale premessa , sussistendo l’ipotesi della cd. “ doppia conforme” deriva l’inammissibilità del primo e secondo motivo di ricorso, entrambi formulati alla luce del disposto di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. e fondati su profili che sono già stati concordemente ed univocamente valutati sia dal giudice di prime cure sia dalla Corte territoriale. 4. Il terzo motivo è invece infondato. In primo luogo, va rilevato che il motivo si pone al di fuori dal perimetro della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto come ripetutamente delineato da questa Corte. Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c., infatti, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata. Il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata- non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 360, primo comma, n. 3), l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa in quanto tale ipotes i è esterna all'esatta R.G. 10119/2017 - Pagina nr. 7 di 10 interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 640 del 14/01/2019 - Rv. 652398 – 01 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 -Rv. 652549 - 02 ). L 'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, quindi, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 -Rv. 645538 - 03) . Tale è la situazione che ricorre nel caso in esame, dal momento che, in realtà, il motivo di ricorso non deduce né l’erronea riconduzione della fattispecie concreta sotto una norma che non le si addice né la deduzione dalla norma , in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Il motivo, invece, viene a lamentare una erronea ricognizione dei fatti di causa ed in particolare un’errata valutazione dei caratteri concreti riconducibili alla installazione della vasca di condensa grassi. Ciò premesso, va rammentato che costituiscono adminicula servitutis contemplati dall’art . 1064 c.c. le facoltà accessorie, indispensabili per l'esercizio del diritto e senza le quali l'utilitas della servitù non potrebbe ricevere attuazione e la cui modifica non si ripercuote sul vincolo, né sulle modalità di attuazione della servitù medesima(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16322 del 30/07/2020 - Rv. 658745 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3097 del 28/05/1979 - Rv. 399457 - 01 ) . Questa Corte ha anche chiarito che i n tema di servitù, l'aggravamento derivante da diverse modalità di esercizio non è mai in re ipsa, ma va valutato caso per caso in relazione alle concrete circostanze, con indagine di fatto riservata al giudice di merito e di per R.G. 10119/2017 - Pagina nr. 8 di 10 sé non sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22831 del 11/11/2005 - Rv. 584687 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5233 del 29/07/1983 -Rv. 430111 - 01) . Alla luce di tali premesse, quindi, appare palese che il motivo di ricorso investe una valutazione in fatto operata dal giudice di merito, il quale ha escluso che l’installazione della vasca costituisseadminiculum ex art. 1064 c.c. ed ha -parimenti- escluso che la stessa costituisse modifica della servitù inidonea ad arrecare un apprezzabile aggravio dell'onere ex art. 1067 c.c. Tale valutazione risulta conforme agli indirizzi di questa Corte e non può ritenersi smentita dal precedente di questa Corte invocato nel ricorso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2643 del 10/02/2016 - Rv. 638743 - 01) , in quanto tale decisione si riferiva al la necessità di accesso periodico al fondo servente per provvedere alle operazioni di spurgo di un pozzetto a tenuta stagna realizzato per ovviare allo sversamento diretto delle acque nel sottosuolo . La decisione, quindi, si riferiva ad una fattispecie in cui la servitù aveva conservato i propri caratteri originari, modificandosi solo in un profilo concernente il suo esercizio materiale. Ben diverso è il caso qui in esame, nel quale la domanda del ricorrente si traduce in una vera e propria modifica dei caratteri originari della servitù che, da mera servitù di scarico per usi civili (compresi quelli riconducibili a semplici negozi ) , assumerebbe i caratteri di servitù di scarico per usi industriali (tali dovendosi qualificare gli scarichi derivanti dall’attività di produzione di cibi fritti), da ciò derivando che l’installazione della vasca per condensa grassi non può ritenersi costituire né adminiculum né modificazione priva di aggravioma vera e propria nuova servitù, risultando ben più pertinente sul punto il precedente di questa Corte che ha escluso che in caso di R.G. 10119/2017 - Pagina nr. 9 di 10 realizzazione di “doppi servizi” si potesse realizzare una nuova condotta fognaria, anche per esigenze di adeguamento alla normativa sanitaria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14582 del 2012). 5. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna delricorrente alla rifusione in favore d ei controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo, tenendo conto del deposito di una memoria da parte dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, quanto ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]- GRECO, ed in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, quanto agli altricontroricorrenti. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,