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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11150/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di ,danneggiamento aggravato, minaccia e lesioni personali colpose e lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione per i reati di cui ai capi a) e b) e di mesi 2 di reclusione per il reato di cui al capo c) oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in favore della quale aveva liquidato una provvisionale;

2. ricorre per cassazione il difensore dello Stroncone lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 625 comma 2 e 590 cod. pen. e vizio di motivazione: rileva la inadeguatezza della motivazione con cui la Corte ha confermato la penale responsabilità del ricorrente fondata su striminzite emergenze indiziarie che avrebbero dovuto condurre al suo proscioglimento; 2.2 violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: richiamata la funzione delle attenuanti generiche, segnala che la pena inflitta al ricorrente non trova alcuna giustificazione negli atti non avendo tenuto conto delle situazioni che avrebbero giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche in funzione di mitigazione della sua eccessiva severità; 2.3 violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.: rileva che nel caso di specie ricorrevano tutti i presupposti per la sua applicazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Tutti i motivi lamentano l'erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., essendo allora appena il caso di ribadire che non è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, Sentenza n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altri, Rv. 258153).

Quanto al pur dedotto vizio di motivazione, non è inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc.

Longo, Rv. 251516; Sez. 6, Sentenza n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, Sentenza n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801).

Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Per altro verso, con il primo motivo il ricorso denunzia del vizio di violazione di legge che abbia riguardo alla ritenuta insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie incriminatrice; e, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, ed ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge, l'operazione corretta è quella che contesti la riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso viene dedotto, giustamente, il profilo di violazione di legge laddove si contesti la erroneità della operazione di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione concernente la possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice del merito. 3.1 Detto questo, il primo motivo è del tutto generico come lo è anche il secondo atteso che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha motivato in termini congrui circa la responsabilità e, inoltre, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento alla gravità oggettiva dei fatti oltre che alla personalità dell'imputato già gravato di precedenti specifici indicativi di una personalità violenta (cfr., pagg. 3-4 della sentenza) e, perciò, argomentazioni non soltanto esaustive ma, soprattutto, che la difesa ha totalmente trascurato e con cui non si è in alcun modo confrontata. 3.2 Quanto al motivo sulla mancata applicazione della causa di non punibilità, va rilevato che il ricorso lamenta non già l'omessa risposta sul punto, ma l'esistenza di tutte le condizioni previste per il suo riconoscimento avanzando, perciò, in questa sede, una doglianza che non trova cittadinanza nel giudizio di legittimità.

In definitiva, il ricorso è assolutamente difforme dal modello delineato dal legislatore e contiene richieste "di merito" non consentite in questa sede (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l'indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606, cod. proc. pen.).

Ad ogni modo, se è vero che la sentenza impugnata non ha risposto specificamente sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità, è pur vero che ha enumerato una serie di elementi diagnostici negativi ad altri fini dovendo ritenersi valida anche per l'istituto di cui all'art. 131bis cod. pen. l'affermazione di questa Corte, elaborata con riferimento al diniego delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057), secondo cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita, allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, ciò in applicazione del più generale principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr., da ultimo, Sez. 3 - , Sentenza n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di ,danneggiamento aggravato, minaccia e lesioni personali colpose e lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione per i reati di cui ai capi a) e b) e di mesi 2 di reclusione per il reato di cui al capo c) oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in favore della quale aveva liquidato una provvisionale; 2. ricorre per cassazione il difensore dello Stroncone lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 625 comma 2 e 590 cod. pen. e vizio di motivazione: rileva la inadeguatezza della motivazione con cui la Corte ha confermato la penale responsabilità del ricorrente fondata su striminzite emergenze indiziarie che avrebbero dovuto condurre al suo proscioglimento; 2.2 violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: richiamata la funzione delle attenuanti generiche, segnala che la pena inflitta al ricorrente non trova alcuna giustificazione negli atti non avendo tenuto conto delle situazioni che avrebbero giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche in funzione di mitigazione della sua eccessiva severità; 2.3 violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.: rileva che nel caso di specie ricorrevano tutti i presupposti per la sua applicazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi lamentano l'erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., essendo allora appena il caso di ribadire che non è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, Sentenza n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altri, Rv. 258153). Quanto al pur dedotto vizio di motivazione, non è inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, Sentenza n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, Sentenza n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Per altro verso, con il primo motivo il ricorso denunzia del vizio di violazione di legge che abbia riguardo alla ritenuta insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie incriminatrice; e, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, ed ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge, l'operazione corretta è quella che contesti la riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso viene dedotto, giustamente, il profilo di violazione di legge laddove si contesti la erroneità della operazione di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione concernente la possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice del merito. 3.1 Detto questo, il primo motivo è del tutto generico come lo è anche il secondo atteso che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha motivato in termini congrui circa la responsabilità e, inoltre, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento alla gravità oggettiva dei fatti oltre che alla personalità dell'imputato già gravato di precedenti specifici indicativi di una personalità violenta (cfr., pagg. 3-4 della sentenza) e, perciò, argomentazioni non soltanto esaustive ma, soprattutto, che la difesa ha totalmente trascurato e con cui non si è in alcun modo confrontata. 3.2 Quanto al motivo sulla mancata applicazione della causa di non punibilità, va rilevato che il ricorso lamenta non già l'omessa risposta sul punto, ma l'esistenza di tutte le condizioni previste per il suo riconoscimento avanzando, perciò, in questa sede, una doglianza che non trova cittadinanza nel giudizio di legittimità. In definitiva, il ricorso è assolutamente difforme dal modello delineato dal legislatore e contiene richieste "di merito" non consentite in questa sede (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l'indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606, cod. proc. pen.). Ad ogni modo, se è vero che la sentenza impugnata non ha risposto specificamente sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità, è pur vero che ha enumerato una serie di elementi diagnostici negativi ad altri fini dovendo ritenersi valida anche per l'istituto di cui all'art. 131bis cod. pen. l'affermazione di questa Corte, elaborata con riferimento al diniego delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057), secondo cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita, allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, ciò in applicazione del più generale principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr., da ultimo, Sez. 3 - , Sentenza n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammend
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