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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 09147/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 13481/2019 proposto dalla soc. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr. 27 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], li rappresenta e difende, come da procura in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza nr. 2352/2018 della Corte d’Appello di Firenze depositata in data 11/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La soc. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (alla quale è succeduta la Rev-[OSCURATO:PERSONA] spa), che aveva incorporato [OSCURATO:PERSONA] spa per sentirla condannare al pagamento della somma di € 144.177,71, indebitamente percepita dalla concedente per l’applicazione di interessi di mora contra legemed anatocistici derivanti dal piano di ammortamento c.d. alla francese applicati sul contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto porzioni immobiliari site in Pagani (Sa).

2. Il Tribunale di Firenze dichiarò improponibile la domanda per l’esistenza di una clausola compromissoria; sull’impugnazione della società la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’appello; i giudici fiorentini, pur ritenendo proponibile la domanda, ne ha rilevato l’infondatezza per carenza di prova non avendo la società attrice prodotto i DD.MM. sull’usura, i contratti e gli estratti conto e non potendo il mancato assolvimento della prova essere emendato con la richiesta di ordine di esibizione ex art 210 cpc stante il carattere eccezionale e residuale di tale strumento istruttorio e la mancata specifica indicazione dei documenti da esibire.

3. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria [OSCURATO:PERSONA] spa ha svolto difese mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115,132 in relazione all’art 360 nr 4 cpc, per avere la Corte d’Appello di Firenze reso una motivazione apparente e per aver omesso di esaminare i documenti allegati. 1.1 Con il secondo motivo si deduce l’omessa pronuncia sulla domanda relativa all’accertamento dell’avvenuta applicazione di interessi anatocistici.

2. Il primo motivo è infondato. 2.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. 2.3 La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale," a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez.

U., n. 22232 del 3/11/2016). 2.4 E’ stato , quindi precisato che la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). 2.5 Nella fattispecie in esame i giudici di seconde cure, sia pur in maniera estremamente sintetica, hanno dato conto delle ragioni della decisione affermando che la soc i età non aveva assolto all’onere probatorio non essendo stati prodotti i DD.MM., sull’usura, i contratti e gli estratti conto e non potendo tale lacuna essere colmata con la richiesta di ordine di esibizione ex art 210 stante il carattere eccezionale e residuale di tale strumento istruttorio e la mancata specifica indicazione dei documenti da esibire.

3. Anche il secondo motivo è infondato in quanto la Corte, nel ravvisare le suindicate carenze probatorie, si è pronunciata anche sulthema decidendum degli interessi anatocistici.

4. Il ricorso va quindi rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.200 di cui € 200 per esborsi , oltre a spese forfettarie nella misura del 15 %, IVA e CAP.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 13481/2019 proposto dalla soc. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr. 27 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], li rappresenta e difende, come da procura in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza nr. 2352/2018 della Corte d’Appello di Firenze depositata in data 11/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La soc. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (alla quale è succeduta la Rev-[OSCURATO:PERSONA] spa), che aveva incorporato [OSCURATO:PERSONA] spa per sentirla condannare al pagamento della somma di € 144.177,71, indebitamente percepita dalla concedente per l’applicazione di interessi di mora contra legemed anatocistici derivanti dal piano di ammortamento c.d. alla francese applicati sul contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto porzioni immobiliari site in Pagani (Sa). 2. Il Tribunale di Firenze dichiarò improponibile la domanda per l’esistenza di una clausola compromissoria; sull’impugnazione della società la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’appello; i giudici fiorentini, pur ritenendo proponibile la domanda, ne ha rilevato l’infondatezza per carenza di prova non avendo la società attrice prodotto i DD.MM. sull’usura, i contratti e gli estratti conto e non potendo il mancato assolvimento della prova essere emendato con la richiesta di ordine di esibizione ex art 210 cpc stante il carattere eccezionale e residuale di tale strumento istruttorio e la mancata specifica indicazione dei documenti da esibire. 3. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria [OSCURATO:PERSONA] spa ha svolto difese mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115,132 in relazione all’art 360 nr 4 cpc, per avere la Corte d’Appello di Firenze reso una motivazione apparente e per aver omesso di esaminare i documenti allegati. 1.1 Con il secondo motivo si deduce l’omessa pronuncia sulla domanda relativa all’accertamento dell’avvenuta applicazione di interessi anatocistici. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. 2.3 La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale," a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). 2.4 E’ stato , quindi precisato che la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). 2.5 Nella fattispecie in esame i giudici di seconde cure, sia pur in maniera estremamente sintetica, hanno dato conto delle ragioni della decisione affermando che la soc i età non aveva assolto all’onere probatorio non essendo stati prodotti i DD.MM., sull’usura, i contratti e gli estratti conto e non potendo tale lacuna essere colmata con la richiesta di ordine di esibizione ex art 210 stante il carattere eccezionale e residuale di tale strumento istruttorio e la mancata specifica indicazione dei documenti da esibire. 3. Anche il secondo motivo è infondato in quanto la Corte, nel ravvisare le suindicate carenze probatorie, si è pronunciata anche sulthema decidendum degli interessi anatocistici. 4. Il ricorso va quindi rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.200 di cui € 200 per esborsi , oltre a spese forfettarie nella misura del 15 %, IVA e CAP. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Ro
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