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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12006/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

026 - controricorrente -819 nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 158/2025 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 11/03/2025 R.G.N. 628/2023;Numero registro generale 6476/2025Numero sezionale 819/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 12006/2026Data pubblicazione 30/04/202618/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Catania rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 570/2023 che pureaveva rigettato il suo ricorso con il quale aveva impugnato illicenziamento per giustificato motivo oggettivo (cessazionedell’attività) intimatogli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]2.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premettevache il primo giudice aveva ritenuto fondata l’eccezione didecadenza dall’impugnativa del licenziamento, sollevata daentrambe le società convenute, rilevando che il termine previstodall’art. 6 L. n. 604/66 era ampiamente decorso.3.

La Corte dava conto, quindi, che, con l’unico motivod’appello, il lavoratore – premesso che il licenziamento era statomotivato da “cessazione dell’attività”, mentre in realtà l’exdatore di lavoro aveva trasferito l’attività a terzi, in particolarealla società [OSCURATO:SOCIETA]. (circostanza non contestata e da luiappresa solo il 5 agosto 2016, dopo aver acquisito copia delrelativo rogito notarile) – lamentava l’erroneo richiamo da partedel primo giudice di precedenti giurisprudenziali non pertinenti.4.

Nel disattendere tale censura, la Corte concludeva che,nella specie, la circostanza dedotta dal lavoratore non integravagli estremi della forza maggiore nei termini precisati dalla Cortedi cassazione, attenendo alla conoscenza di un fatto (cessionedell’azienda), ritenuto condizione della decisione di impugnareNumero registro generale 6476/2025Numero sezionale 819/2026il licenziamento, e non ad una forza esterna impeditiva iNnu meroo ddi ora ccolta generale 12006/2026Data pubblicazione 30/04/2026assoluto della stessa impugnativa, unico atto previsto dallanorma al fine di impedire la decadenza, sicché l’istanza dirimessione in termini non poteva trovare accoglimento.5.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.6.

Le società intimate resistono con distinti controricorsi.7.

Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato,con atto depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto la definizione delricorso per cassazione nel senso della sua manifestainfondatezza.8.

Con atto depositato telematicamente il 21.7.2025, ildifensore del ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso;successivamente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo il ricorrente denuncia “Violazionedell’art. 360 c.p.c. in relazione all’art. 6 della legge n. 604/1966in relazione all’art. 45 c.p.; insussistenza del fatto (cessazionedell’attività posto a base del licenziamento)”.

Deduce, in sintesi,il ricorrente che i giudici del merito (tanto il Tribunale quanto laCorte territoriale) avevano omesso di valutare il fatto chel’estinzione del rapporto di lavoro veniva motivata “dall’exdatore di lavoro con un atto dal contenuto inopponibile edunilaterale che, se contestato (?), magari in giudizio, avrebbeprodotto soltanto un rigetto per lite temeraria”.

Sempre secondoil ricorrente, “Proprio la natura assolutamente non intelleggibiledi quell’atto – tale da non consentire al ricorrente di valutarnele reali finalità, ed il suo contenuto mistificatorio – avrebbeNumero registro generale 6476/2025dovuto indurre la Corte d’Appello a valorizzarne leN umero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 12006/2026caratteristiche di “forza maggiore” ex art. 45 CP., siccomeData pubblicazione 30/04/2026ostativa all’esercizio del diritto di impugnazione anziché ridurlaa mera difficoltà”.

Il ricorrente si riferisce altresì alla sentenza(n.d.r.: rectius, ordinanza interlocutoria) n. 23874 del 5settembre 2024 delle Sezioni unite di questa Corte Suprema.2.

Il motivo è privo di fondamento.3.

Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, in base adaccertamento fattuale non sindacato e comunque nonsindacabile in questa sede di legittimità, si sia uniformata aiprincipi di diritto affermati da questa Corte Suprema, che haespressamente richiamato nella propria motivazione (cfr. il §3.3. alle pagg. 4-5).In particolare, secondo un consolidato indirizzo dilegittimità, il decorso dei temini previsti a pena di decadenzadetermina il verificarsi della stessa, trattandosi di terministabiliti nell’interesse alla certezza di una determinatasituazione giuridica, la cui proroga, sospensione o interruzionesono ammesse solo in casi eccezionali, tassativamente previstidalla legge, sicché è irrilevante il mancato esercizio dovuto aduna situazione di mera difficoltà, non riconducibile al concettonormativo di “forza maggiore” (cfr. Cass. n. 17404/2016; n.10744/2022).

Quest’ultima, infatti, si identifica in una forzaesterna ostativa in modo assoluto (cfr. Cass. n. 17922 del 2019)e la relativa nozione non può essere invocata nell’ipotesi dimancata conoscenza della dedotta intenzione datoriale dicessione dell’azienda, non costituendo tale circostanza unimpedimento assoluto e non altrimenti superabile rispettoNumero registro generale 6476/2025Numero sezionale 819/2026all’esercizio del diritto di impugnativa stragiudiziale dellN’aumtetroo ddi rai ccolta generale 12006/2026Data pubblicazione 30/04/2026licenziamento.4.

Inoltre, come esattamente già rilevato nella proposta didefinizione accelerata, la condizione di ignoranza dedottadall’attuale ricorrente non è in qualche modo assimilabile allostato di incapacità naturale, oggetto di Cass. n. 23874/2024.4.1.

Per completezza, rileva il Collegio che con ordinanzainterlocutoria (non sentenza) n. 23874/2024 questa Corte, aSezioni unite, aveva dichiarato “rilevante e non manifestamenteinfondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35, 11, 117 Cost., laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 15luglio 1966, n. 604 nella parte in cui, nel prevedere che Illicenziamento deve essere impugnato a pena di decadenzaentro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione informa scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in formascritta, dei motivi, ove non contestuale fa decorrere, anchenei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratorelicenziato, processualmente accertata e conseguente alle suecondizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezionedell’atto anziché dalla data di cessazione dello stato diincapacità”.4.2.

La Corte costituzionale, con sent. 18.7.2025, n. 111,ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, primocomma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme suilicenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, seal momento della ricezione della comunicazione dellicenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorniprevisto per la sua impugnazione, anche stragiudiziale, illavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o diNumero registro generale 6476/2025volere, non opera l’onere della previa impugnazione, ancheN umero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 12006/2026extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro ilData pubblicazione 30/04/2026complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giornidalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito delricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla contropartedella richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato”.L’ora cit. pronuncia del Giudice delle leggi circa la questionedi legittimità costituzionale sollevata dalle Sezioni unite diquesta Corte è stata depositata pochi giorni dopo il depositodella proposta di definizione di cui sopra.4.3.

Comunque, sia nella motivazione della cit. ordinanzadi remissione delle Sezioni unite che in quella della sent. n.111/2025 della Corte costituzionale e, soprattutto, nel decisumdi quest’ultima, il Collegio non intravede punti di interferenzacon la differente questione posta nel presente giudizio.

Invero,l’intervento del Giudice costituzionale ha riguardato uno stato diincapacità di intendere o di volere (c.d. incapacità naturale, valea dire non dichiarata con pronuncia d’interdizione: cfr. art. 428c.c.), “al momento della ricezione della comunicazione dellicenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorniprevisto per la sua impugnazione, anche stragiudiziale”.Nel caso di specie, invece, il ricorrente invoca ai fini delladecadenza di cui all’art. 6 l. n. 604/1966 una dedotta forzamaggiore ex art. 45 c.p., cui in astratto la giurisprudenza diquesta Corte in via interpretativa già attribuisce rilevanzapurché ricorrano gli estremi appunto di tale forza maggiore neisensi sopra esposti durante il corso del termine di decadenza.Quanto sostiene il ricorrente, tuttavia, non rientra in talenozione di forza maggiore perché egli deduce piuttosto unoNumero registro generale 6476/2025Numero sezionale 819/2026stato di incolpevole ignoranza, all’atto della ricezione Ninum edroa dti ara ccolta generale 12006/2026Data pubblicazione 30/04/202626.5.2016 della nota di licenziamento per giustificato motivooggettivo, consistente nella “cessazione dell’attività”, di unfatto, quale la cessione dell’azienda della datrice di lavoroall’altra società convenuta, successivo a quella ricezione;cessione, difatti, che, secondo il medesimo ricorrente, eraintervenuta con rogito notarile pubblicato il 5.8.2016, da luiacquisito, ma che sarebbe stata rivelatrice dell’insussistenza delgiustificato motivo oggettivo esposto nella nota dilicenziamento.5.

In definitiva, in conformità alla suddetta proposta, ilricorso dev’essere rigettato.6.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore delle controricorrenti, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c.novellato, siccome il giudizio di legittimità viene definito inconformità alla proposta di cui sopra, devono essere applicati ilterzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. nei termini specificatiin dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alpagamento, in favore delle due controricorrenti, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in €200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e C.P.A. come per legge; condanna, altresì, ilNumero registro generale 6476/2025ricorrente al pagamento, in favore di ognuna delleN umero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 12006/2026controricorrenti, della somma di € 2.000,00, ex art. 96, commaData pubblicazione 30/04/2026terzo, c.p.c., ed al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di € 2.000,00, ex art. 96, commaquarto, c.p.c.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 - controricorrente -819 nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 158/2025 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 11/03/2025 R.G.N. 628/2023;Numero registro generale 6476/2025Numero sezionale 819/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 12006/2026Data pubblicazione 30/04/202618/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Catania rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 570/2023 che pureaveva rigettato il suo ricorso con il quale aveva impugnato illicenziamento per giustificato motivo oggettivo (cessazionedell’attività) intimatogli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premettevache il primo giudice aveva ritenuto fondata l’eccezione didecadenza dall’impugnativa del licenziamento, sollevata daentrambe le società convenute, rilevando che il termine previstodall’art. 6 L. n. 604/66 era ampiamente decorso.3. La Corte dava conto, quindi, che, con l’unico motivod’appello, il lavoratore – premesso che il licenziamento era statomotivato da “cessazione dell’attività”, mentre in realtà l’exdatore di lavoro aveva trasferito l’attività a terzi, in particolarealla società [OSCURATO:SOCIETA]. (circostanza non contestata e da luiappresa solo il 5 agosto 2016, dopo aver acquisito copia delrelativo rogito notarile) – lamentava l’erroneo richiamo da partedel primo giudice di precedenti giurisprudenziali non pertinenti.4. Nel disattendere tale censura, la Corte concludeva che,nella specie, la circostanza dedotta dal lavoratore non integravagli estremi della forza maggiore nei termini precisati dalla Cortedi cassazione, attenendo alla conoscenza di un fatto (cessionedell’azienda), ritenuto condizione della decisione di impugnareNumero registro generale 6476/2025Numero sezionale 819/2026il licenziamento, e non ad una forza esterna impeditiva iNnu meroo ddi ora ccolta generale 12006/2026Data pubblicazione 30/04/2026assoluto della stessa impugnativa, unico atto previsto dallanorma al fine di impedire la decadenza, sicché l’istanza dirimessione in termini non poteva trovare accoglimento.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.6. Le società intimate resistono con distinti controricorsi.7. Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato,con atto depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto la definizione delricorso per cassazione nel senso della sua manifestainfondatezza.8. Con atto depositato telematicamente il 21.7.2025, ildifensore del ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso;successivamente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo il ricorrente denuncia “Violazionedell’art. 360 c.p.c. in relazione all’art. 6 della legge n. 604/1966in relazione all’art. 45 c.p.; insussistenza del fatto (cessazionedell’attività posto a base del licenziamento)”. Deduce, in sintesi,il ricorrente che i giudici del merito (tanto il Tribunale quanto laCorte territoriale) avevano omesso di valutare il fatto chel’estinzione del rapporto di lavoro veniva motivata “dall’exdatore di lavoro con un atto dal contenuto inopponibile edunilaterale che, se contestato (?), magari in giudizio, avrebbeprodotto soltanto un rigetto per lite temeraria”. Sempre secondoil ricorrente, “Proprio la natura assolutamente non intelleggibiledi quell’atto – tale da non consentire al ricorrente di valutarnele reali finalità, ed il suo contenuto mistificatorio – avrebbeNumero registro generale 6476/2025dovuto indurre la Corte d’Appello a valorizzarne leN umero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 12006/2026caratteristiche di “forza maggiore” ex art. 45 CP., siccomeData pubblicazione 30/04/2026ostativa all’esercizio del diritto di impugnazione anziché ridurlaa mera difficoltà”. Il ricorrente si riferisce altresì alla sentenza(n.d.r.: rectius, ordinanza interlocutoria) n. 23874 del 5settembre 2024 delle Sezioni unite di questa Corte Suprema.2. Il motivo è privo di fondamento.3. Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, in base adaccertamento fattuale non sindacato e comunque nonsindacabile in questa sede di legittimità, si sia uniformata aiprincipi di diritto affermati da questa Corte Suprema, che haespressamente richiamato nella propria motivazione (cfr. il §3.3. alle pagg. 4-5).In particolare, secondo un consolidato indirizzo dilegittimità, il decorso dei temini previsti a pena di decadenzadetermina il verificarsi della stessa, trattandosi di terministabiliti nell’interesse alla certezza di una determinatasituazione giuridica, la cui proroga, sospensione o interruzionesono ammesse solo in casi eccezionali, tassativamente previstidalla legge, sicché è irrilevante il mancato esercizio dovuto aduna situazione di mera difficoltà, non riconducibile al concettonormativo di “forza maggiore” (cfr. Cass. n. 17404/2016; n.10744/2022). Quest’ultima, infatti, si identifica in una forzaesterna ostativa in modo assoluto (cfr. Cass. n. 17922 del 2019)e la relativa nozione non può essere invocata nell’ipotesi dimancata conoscenza della dedotta intenzione datoriale dicessione dell’azienda, non costituendo tale circostanza unimpedimento assoluto e non altrimenti superabile rispettoNumero registro generale 6476/2025Numero sezionale 819/2026all’esercizio del diritto di impugnativa stragiudiziale dellN’aumtetroo ddi rai ccolta generale 12006/2026Data pubblicazione 30/04/2026licenziamento.4. Inoltre, come esattamente già rilevato nella proposta didefinizione accelerata, la condizione di ignoranza dedottadall’attuale ricorrente non è in qualche modo assimilabile allostato di incapacità naturale, oggetto di Cass. n. 23874/2024.4.1. Per completezza, rileva il Collegio che con ordinanzainterlocutoria (non sentenza) n. 23874/2024 questa Corte, aSezioni unite, aveva dichiarato “rilevante e non manifestamenteinfondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35, 11, 117 Cost., laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 15luglio 1966, n. 604 nella parte in cui, nel prevedere che Illicenziamento deve essere impugnato a pena di decadenzaentro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione informa scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in formascritta, dei motivi, ove non contestuale fa decorrere, anchenei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratorelicenziato, processualmente accertata e conseguente alle suecondizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezionedell’atto anziché dalla data di cessazione dello stato diincapacità”.4.2. La Corte costituzionale, con sent. 18.7.2025, n. 111,ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, primocomma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme suilicenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, seal momento della ricezione della comunicazione dellicenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorniprevisto per la sua impugnazione, anche stragiudiziale, illavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o diNumero registro generale 6476/2025volere, non opera l’onere della previa impugnazione, ancheN umero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 12006/2026extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro ilData pubblicazione 30/04/2026complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giornidalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito delricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla contropartedella richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato”.L’ora cit. pronuncia del Giudice delle leggi circa la questionedi legittimità costituzionale sollevata dalle Sezioni unite diquesta Corte è stata depositata pochi giorni dopo il depositodella proposta di definizione di cui sopra.4.3. Comunque, sia nella motivazione della cit. ordinanzadi remissione delle Sezioni unite che in quella della sent. n.111/2025 della Corte costituzionale e, soprattutto, nel decisumdi quest’ultima, il Collegio non intravede punti di interferenzacon la differente questione posta nel presente giudizio. Invero,l’intervento del Giudice costituzionale ha riguardato uno stato diincapacità di intendere o di volere (c.d. incapacità naturale, valea dire non dichiarata con pronuncia d’interdizione: cfr. art. 428c.c.), “al momento della ricezione della comunicazione dellicenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorniprevisto per la sua impugnazione, anche stragiudiziale”.Nel caso di specie, invece, il ricorrente invoca ai fini delladecadenza di cui all’art. 6 l. n. 604/1966 una dedotta forzamaggiore ex art. 45 c.p., cui in astratto la giurisprudenza diquesta Corte in via interpretativa già attribuisce rilevanzapurché ricorrano gli estremi appunto di tale forza maggiore neisensi sopra esposti durante il corso del termine di decadenza.Quanto sostiene il ricorrente, tuttavia, non rientra in talenozione di forza maggiore perché egli deduce piuttosto unoNumero registro generale 6476/2025Numero sezionale 819/2026stato di incolpevole ignoranza, all’atto della ricezione Ninum edroa dti ara ccolta generale 12006/2026Data pubblicazione 30/04/202626.5.2016 della nota di licenziamento per giustificato motivooggettivo, consistente nella “cessazione dell’attività”, di unfatto, quale la cessione dell’azienda della datrice di lavoroall’altra società convenuta, successivo a quella ricezione;cessione, difatti, che, secondo il medesimo ricorrente, eraintervenuta con rogito notarile pubblicato il 5.8.2016, da luiacquisito, ma che sarebbe stata rivelatrice dell’insussistenza delgiustificato motivo oggettivo esposto nella nota dilicenziamento.5. In definitiva, in conformità alla suddetta proposta, ilricorso dev’essere rigettato.6. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore delle controricorrenti, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c.novellato, siccome il giudizio di legittimità viene definito inconformità alla proposta di cui sopra, devono essere applicati ilterzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. nei termini specificatiin dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore delle due controricorrenti, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in €200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e C.P.A. come per legge; condanna, altresì, ilNumero registro generale 6476/2025ricorrente al pagamento, in favore di ognuna delleN umero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 12006/2026controricorrenti, della somma di € 2.000,00, ex art. 96, commaData pubblicazione 30/04/2026terzo, c.p.c., ed al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di € 2.000,00, ex art. 96, commaquarto, c.p.c.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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