CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00025/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 30 giugno 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell'istanza di riesame avanzata dall'interessato, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso al GIP dello stesso tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa aggravata a questo contestata (capo n. 47), ed ha confermato il decreto impugnato relativamente ai reati di corruzione propria (capo 46) e frode in pubbliche forniture (capo 48), con riduzione sino alla concorrenza di 66.290,00 euro del sequestro originariamente disposto per un valore corrispondente al profitto quantificato nel decreto di sequestro in complessivi 3.531.000,00. 1.1. Nell'ambito di un più ampio procedimento riguardante plurimi reati commessi nell'acquisizione, gestione ed esecuzione di appalti pubblici nella piana di [OSCURATO:PERSONA], i reati di corruzione propria, truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture contestati al Gallo, indicato come gestore di fatto di numerose società fornitrici di bitume e calcestruzzo, riguardano rapporti ritenuti di natura corruttiva che tra il predetto e [OSCURATO:PERSONA], ingegnere funzionario dell'ANAS, mediante i quali il primo aveva potuto stipulare contratti di subfornitura e di nolo a caldo e di nolo a freddo che, nella prospettazione accusatoria, in realtà celavano subappalti non autorizzati, per i quali venivano impiegati materiali di qualità inferiore rispetto ai capitolati di appalto. [OSCURATO:PERSONA], omettendo i controlli che gli competevano, così, aveva consentito alle imprese riconducibili al Gallo di operare nell'ambito di importanti appalti pubblici per i lavori di ammodernamento e di adeguamento della A3 SA-RC, e ciò sebbene il predetto non avesse i requisiti soggettivi per parteciparvi, ovvero aveva qualificato come subcontratti quelli che, invece, erano veri subappalti necessitanti dell'autorizzazione della società appaltante, ed aveva omesso qualsiasi tipo di controllo in ordine alla qualità dei materiali che le imprese del Gallo fornivano per i lavori. Come corrispettivo degli atti contrari ai doveri del suo ufficio, il Fiordaliso avrebbe ricevuto dal Gallo utilità di vario genere, sostanziatisi in emolumenti percepiti dalla moglie dei funzionario da una società riferibile allo stesso Gallo, della quale la predetta risultava dipendente, nella ricezione di una vettura dalla cui vendita il Fiordaliso aveva ricavato il denaro per estinguere un suo debito ed infine, nell'ambito di un rapporto che andava al di là della sfera professionale, il Gallo risultava aver "sponsorizzato" il Fiordaliso per altri appalti, quali quello relativo alla stazione [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, peraltro, definendolo "un uomo nostro". Così ricostruite le vicende per cui era stato disposto il sequestro preventivo, il Tribunale del riesame riconosceva la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione alle fattispecie di corruzione propria (capo 46) e frode in pubbliche forniture (capo 48), ma non in ordine al reato di truffa aggravata di cui al capo n. 47), con il quale viene contestato al Gallo ed al Fiordaliso di aver indotto in errore la Direzione Generale dell'[OSCURATO:SOCIETA]., che aveva liquidato a favore del primo ingenti somme di denaro (per circa 3.500.000,00) per i lavori svolti, per i contratti di nolo e per la fornitura di materiale, con artifici e raggiri consistiti nell'avere il Fiordaliso omesso di segnalare che, dietro tali contratti di fornitura e di nolo si celavano, invece, dei contratti di subappalto non autorizzati, ed altresì nell'aver omesso i controlli previsti dalla legge, in qualità di direttore dei lavori, così consentendo al Gallo di fornire materiale di qualità notevolmente inferiore a quella prevista nel contratto di fornitura, e nell'aver anche omesso di segnalare che il Gallo era gestore di fatto delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e V.F.G. s.r.I., consentendogli così di conseguire i contratti suddetti sebbene fosse stato condannato per gravi reati contro lo Stato con sentenza passata in giudicato. Il Tribunale del riesame ha ritenuto, infatti, non potersi riconoscere il fumus del reato di truffa aggravata perché le condotte individuate come artifici e raggiri costituiscono l'essenza della frode contestata e gli atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere dal Fiordaliso in favore del Gallo che, poi, come prezzo della corruzione, gli aveva conferito utilità di vario genere. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che le condotte caratterizzanti gli artifici e raggiri sono diverse ed ulteriori rispetto a quelle contestate come oggetto di frode e che, per consolidata giurisprudenza, il funzionario pubblico può concorrere nel reato di truffa ai danni dell'ente pubblico, laddove ponga in essere condotte omissive costituite dalla violazione degli obblighi di controllo e vigilanza previsti dalla legge. Nel caso di specie, il soggetto passivo della truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche era diverso dalla persona del funzionario dell'amministrazione pubblica, ossia il direttore dei lavori, che ben può concorrere nel reato in forma omissiva - violando gli obblighi di vigilanza e controllo previsti dalla legge - e danneggiare in tal modo la stessa pubblica amministrazione, nel caso di specie individuabile nell'[OSCURATO:SOCIETA]. Con tali condotte, l'imprenditore Gallo ed il funzionario Fiordaliso, ad avviso del ricorrente, avevano indotto in errore la Direzione Generale dell'[OSCURATO:SOCIETA]., che aveva liquidato a favore del primo euro 139.273 per i lavori di urgenza ed euro 3.531.000,00 per i contratti di fornitura e nolo dei mezzi, nonché centinaia di migliaia di euro, non meglio quantificati, per i materiali utilizzati di qualità inferiore a quella prevista dal contratto di fornitura, così procurandosi un ingiusto profitto in danno della stazione appaltante. Nel dedurre che la motivazione del Tribunale del riesame sarebbe "viziata o mancante" laddove viene escluso il fumus del reato di truffa solo sul rilievo che le condotte concretizzanti artifici e raggiri sarebbero l'essenza della contestata frode, il ricorso richiama la giurisprudenza che ammette il concorso tra i due reati, così come ammette il concorso tra i reati di corruzione e truffa ai danni dello Stato. Il ricorrente e chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al capo n. 47 ed alla riduzione, sino alla concorrenza di euro 66.290,00, del sequestro originariamente disposto in euro 3.531.000,00. 2. La difesa del Gallo ha presentato memoria di replica con la quale ha dedotto che il ricorso fuoriesce dai limiti della violazione di legge per i quali solo è ammesso il ricorso in cassazione in materia di sequestro; ha, altresì, ricordato e documentato che il Tribunale del riesame ha annullato anche l'ordinanza cautelare personale limitatamente al capo 47), senza che sia stata proposta impugnazione sul punto, sicché oggi si verrebbero a proporre argomentazioni inerenti gli stessi elementi accusatori già superati in sede di giudizio personale ormai definitivo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è ammissibile e fondato. 3.1. Sotto il primo profilo, deve osservarsi che nessuna preclusione al ricorso del pubblico ministero può discendere dal rilievo che non è stata proposta alcuna impugnazione avverso la pronuncia del Tribunale del riesame che ha annullato anche l'ordinanza cautelare personale limitatamente al capo 47), così rendendosi definitivo il giudizio sul punto: diverso, infatti, è l'interesse dell'ufficio del pubblico ministero ad impugnare un provvedimento in tema di sequestro, da quello dello stesso ufficio ad impugnare l'annullamento di una misura cautelare personale comunque ancora in vigore in relazione ad altri reati; così come il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, richiesto per l'applicazione di misure cautelari personali è ben diverso dal mero "fumus" richiesto per l'applicazione di misure cautelari reali. 3.2. I motivi addotti dal pubblico ministero ricorrente rientrano nel perimetro del giudizio di legittimità posto dall'art. 325 cod. proc. pen. e sono fondati, dovendosi riconoscere nel provvedimento impugnato la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 640 bis cod. pen., laddove il Tribunale del riesame ha ritenuto delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui al capo n. 47), assorbito dal reato di di cui all'art. 356 cod. pen. contestato al capo n. 48) della provvisoria incolpazione, così omettendo anche del tutto la motivazione in ordine alla sussistenza o meno degli artifici o raggiri necessari ad integrare il reato di truffa in questione. Come la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare ripetutamente, invece, il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può concorrere sia con quello di frode nelle pubbliche forniture - che non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, né un evento di danno per la parte offesa coincidente con il profitto dell'agente, ma solo la dolosa mancata esecuzione del contratto di fornitura di cose o servizi - sia con il reato di corruzione, in quanto l'accordo corruttivo, pur non potendo integrare l'induzione in errore del pubblico ufficiale che partecipa all'accordo, può comunque indurre in errore gli altri funzionari dell'ente pubblico e, in particolare, gli organi di controllo (Sez. 5, Sentenza n. 15487 del 01/02/2021, Rv. 281077; Sez. 6, Sentenza n. 38346 del 15/05/2014, Rv. 260270; Sez. 2, Sentenza n. 15667 del 20/03/2009, Rv. 243951). 4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 cod. proc. pen. Così deciso il 21 se