CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 44853/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto dei motivi di ricorso. udito il difensore Il difensore presente avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 10 febbraio 2021 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma di quella del 11 febbraio 2020 del Tribunale di Patti - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ex art. 10-quater d.lgs. n.74 del 2000 - ha riqualificato il fatto nel delitto ex art. 4 d.lgs. n.74 del 2000, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Con l'unico motivo si deducono i vizi di erronea applicazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e della motivazione sulla riqualificazione del reato. La Corte territoriale ha accertato la diversità del fatto contestato, rispetto all'originaria contestazione del reato ex art. 10-quater d.lgs. n.74 del 2000, e lo ha riqualificato ex art. 4 d.lgs. n.74 del 2000; invece, avrebbe dovuto trasmettere con ordinanza gli atti al Pubblico ministero ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. Per il reato originariamente contestato ex art. 10-quater d.lgs. n.74 del 2000 non ha rilevanza il superamento delle soglie stabilite dalla legge, diversamente dalla fattispecie prevista dall'art. 4 dello stesso decreto. La decisione della Corte territoriale non consisterebbe in una mera riqualificazione del fatto, bensì nell'accertamento di un fatto nuovo o di un reato concorrente rispetto al quale l'imputato non avrebbe avuto alcuna possibilità di difendersi, trattandosi di contestazione intervenuta per la prima volta in grado di appello. Infatti, le due fattispecie di reato in questione sono eterogenee per oggetto materiale, per condotta tipica e per trattamento sanzionatorio ed avrebbero potuto essere oggetto di contestazione già dall'inizio, così da consentire all'imputato di predisporre un'adeguata difesa. Le richieste istruttorie sarebbero state diverse se la condotta ex art. 4 d.lgs. 74/2000 fosse stata contestata immediatamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 32785 del 13/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267398), nel fatto devono intendersi rientrare gli elementi identificativi dell'azione sanzionata dall'ordinamento e quelli circostanziali, che servono a precisare il rimprovero mosso all'imputato, affinché possa adeguatamente difendersi, e a delimitare il thema decidendum: condotta contestata; data e luogo di consumazione; circostanze che aggravano il reato; norme violate.Di conseguenza, si è definito «fatto nuovo» quello ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum, trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente autonomo. Per «fatto diverso», invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (cfr. Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv. 256861). Dunque, il fatto a cui fanno riferimento tutte le norme sull'imputazione e le sue vicende, compresi gli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. richiamati dalla difesa, è il fatto storico, è la fattispecie concreta su cui il giudice deve verificare la sussumibilità nella fattispecie astratta. Come affermato dalle Sezioni Unite (n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051, Carelli), per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Domizi, Rv. 254888, ha affermato il principio per cui sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato. 1.2. Come correttamente rilevato dal ricorrente, tenuto conto dell'assoluzione dal reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 la cui condotta è indicata nella prima parte dell'imputazione, il fatto descritto nel capo di imputazione è il seguente: «avendo inoltre, nella dichiarazione annuale per l'anno 2011, attestato un credito Iva inesistente di euro 4.402,00 ottenuto portando in compensazione crediti inesistenti rappresentati dagli importi di euro 124.060,00 per versamenti periodici (non effettuati) e euro 41.023,00 per credito residuo anno precedente (inesistente)». La condanna è, invece, intervenuta - cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata - per avere, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, indicato nella dichiarazione presentata elementi passivi - il credito Iva - inesistenti evadendo un'imposta per oltre euro 150.000 (euro 151.556,00) oltre che superiore al 10% dell'ammontare degli elementi attività indicati in compensazione. 1.3. Il fatto per il quale è intervenuta la condanna è, dunque, diverso da quello indicato nell'imputazione nel quale il credito Iva inesistente di euro 4.402,00, non sono indicate l'entità dell'imposta evasa ed il rapporto con gli elementi attivi indicati in compensazione, sicché la diversa qualificazione nel reato ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 non era neanche prevedibile. Tenuto conto della originaria contestazione dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, la linea difensiva si è svolta nel processo per dimostrare l'insussistenza di tale reato perché non presentato il modello F24 e non eseguita concretamente l'operazione di compensazione: linea difensiva la cui correttezza è stata riconosciuta anche dal Tribunale. Si è, dunque, realizzato quel cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria che ha impedito o menomato il diritto di difesa dell'imputato. 2. Va disposto l'annullamento con rinvio della sentenza del 11 febbraio 2020 del Tribunale di Patti e quella impugnata; si dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti. Cfr. nell'ipotesi di sentenza di assoluzione, Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010, C., Rv. 247534 - 01, secondo cui spetta alla Corte di cassazione l'annullamento senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero procedente, della sentenza di primo e secondo grado nel caso in cui il giudice d'appello, rilevata la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, non abbia annullato la sentenza di primo grado ed ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero con sentenza, ma si sia limitato ad assolvere l'imputato dal reato ascrittogli come contestato ed ordinare la trasmissione degli atti al P.M. per il prosieguo. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale il giudice d'appello, rilevata la diversità del fatto rispetto all'oggetto dell'imputazione, aveva assolto l'imputato dal reato contestatogli e disposto la trasmissione degli atti al P.M. per procedere in ordine al fatto diverso, disponendo altresì la trasmissione degli atti al P.M. competente per il prosieguo). Tenuto conto dei periodi di sospensione, il termine di prescrizione non risulta ancora decorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di contestazione nonché quella del 11 febbraio 2020 del Tribunale di Patti. Dispone la trasmissione deg