CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 dicembre 2019
Cassazione n. 26839/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ORDINANZA sul ricorso5655/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domiciliati in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alessandro - controricorrente - avverso la sentenza de lla CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1687/2019 depositata il 6/12/2019; RG 5655/20Casa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 12/07/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La s.r.l. Casa con Vista, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'appello di Salerno, adita dai medesimi ai sensi degli artt. 828 e 829 cod. proc. civ., ha respinto l'impugnazione del lodo arbitrale pronunciato a definizione del contenzioso insorto tra questi e [OSCURATO:PERSONA] in merito al recesso di quest'ultimo dal contratto preliminare di compravendita stipulato con la società, lodo che aveva accolto le istanze del Conte e aveva condannato i ricorrenti alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria corrisposta dal promissario all'atto della stipulazione del preliminare. La Corte territoriale, investita del'impugnazione dei ricorrenti, pur dando previamente atto che nessuna delle doglianze rapportate dagli impugnanti era riconducibile alle nullità dell'art. 829, comma 1, cod. proc. civ. e che non era,d'altro canto, consentita l'impugnazione del lodo a mente dell'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis essendo stata la clausola stipulata il 19.12.2012 ed essendo stata la domanda di arbitrato proposta con istanza in data 20.7.2015, ne ha tuttavia pronunciato il rigetto nel merito. In particolare, il decidente ha ritenuto destituita di fondamento la doglianza in punto di pretesa nullità della clausola compromissoria –sollevata dagli impugnanti perche il preliminare in cui essa era stata inserita recava una data posteriore a quella in cui il notaio aveva autenticato le firme delle parti – sulla base di una duplice considerazione: da un lato, ferma, comunque, l'insussistenza del vizio motivazionale denunciato al riguardo, la data, peraltro accertabile anche aliunde,non è elemento essenziale dell'atto, sicché anche in difetto di essa non può argomentarsene la nullità; da un RG 5655/20Casa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli altro,non era provato l'interesse degli impugnanti ad accertare una data diversa. Del pari priva di fondamento è stata giudicata anche la doglianza in punto di mancata astensione dell'arbitro dal proprio ufficio, essendo l'arbitro figlio del notaio che aveva autenticato le dette sottoscrizione, atteso che,essendone mancata la ricusazione, il rilievo era improduttivo di ogni effetto, non rendendosi peraltro riconoscibile nella specie un'ipotesi di astensione obbligatoria ex art. 51, comma 1, cod. proc. civ. Il mezzo ora azionato dai ricorrenti si vale di tre motivi, illustrati pure con memoria ai quali resiste con controricorso l'intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.Il primo motivo di ricorso censura, a mente degli artt. 823, 829, 132 e 112 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.,il capo della decisione impugnata che ha statuito l'inconferenza del rilievo motivazionale, deducendo che la Corte d' a ppello ne aveva travisato la portata essendo intenzione degli impugnanti denunciare la circostanza che il lodo fosse privo dei requisiti minimi prescritti dall'art. 823 cod. proc. civ. per non aver esso rappresentato la fattispecie concreta e lo svolgimento del processo e per aver esso omesso ogni motivazione in ordine alla pure eccepita nullità della scrittura privata autenticata dal notaio il giorno prima della sua stipulazione. Il secondo motivo di ricorso censura,a mente dell'art. 829 cod. proc. civ., degli artt. 1418, 1421, 2702, 2703 e 2704 cod. civ. e dell'art. 58 l. 16 febbraio 2013, n. 89, il capo della decisione impugnata che ha statuito, in relazione all'eccepita discrasia tra data di stipula del preliminare e data di autentica delle sottoscrizioni appostevi, il difetto di interesse degli impugnanti a dimostrare una data diversa, deducendo che la Corte d'appello non aveva considerato che per mezzo della sollevata eccezione era loro intenzione opporsi alla RG 5655/20Casa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli devoluzione della controversia alla cognizione arbitrale, non potendo reputarsi valida ed efficace, per il vizio denunciato , la clausola relativa. Il terzo motivo di ricorso censura, a mente degli artt. 51, 52 ed 815 cod. proc. civ., dell'art. 78 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 101 e 111 Cost., il capo della decisione impugnata che ha statuito l'ìnfondatezza della doglianza in punto di astensione dell'arbitro, deducendo che la Corte d'appello, facendo proprie in parte qua le determinazioni assunte dell'arbitro, non aveva tenuto conto che l'arbitro aveva completamente ignorato le norme di diritto dianzi richiamate e,anzi , persistendo nell'ufficio aveva dimostrato, stante il rapporto di parentela con il notaio autenticante, di avere un interesse proprio e diretto nella causa. 3. Tutti i sopradetti motivi, in disparte dalle ragioni oppostevi dall'intimato, si espongono ad un preliminare rilievo di inammissibilità motivabile sotto diversi profili. 4.1. In linea di principio occorre previamente rammentare che il controllo di legittimità esperibile in relazione alla sentenza che decide sull'impugnazione del lodo, lungi dal poter procedere al riesame del responso arbitrale, già per vero in fase rescindente precluso al giudice dell'impugnazione, si esercita unicamente sul pronunciamento adottato dalla Corte d'appello al solo fine di riscontrarne la conformità alla legge e la congruità della motivazione. A questo primo rilievo, che, non diversamente da quanto avviene in relazione ad una qualsiasi sentenza direttamente censurabile in cassazione, riconduce l'oggetto dell'impugnazione che ha luogo in questa sede nel solco dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., se ne accompagna, in chiave restrittiva,rispetto all'arco delle contestazioni sollevabili avverso la decisione arbitrale, un altro, inteso a rimarcare la peculiarità del giudizio che ha luogo a mente dell'art. 829 cod. RG 5655/20Casa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli proc. civ. Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale che si svolge davanti alla Corte d'appello costituisce, infatti, un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamen te p revisti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art, 829, ora comma 3, cod. proc. civ.(Cass., Sez. I, 18/10/2013, n. 23675). In pratica, pur svolgendosi avanti alla Corte d' a ppello , il giudizio de quo non ha infatti la consistenza di una revisio prioris instantiaee non costituisce perciò una reiterazione in secondo grado del giudizio svoltosi avanti agli arbitri, all'esito del quale,come in un ordinario giudizio di appello,sia consentito al decid ente di sindacare nel merito la decisione assunta dagli arbitri sostituendola, in caso di riforma, con la propria. Esso dà vita, al contrario, e in coerenza con la struttura bifasica del procedimento, inizialmente, al c.d. iudicium rescindens, che consisteunicamente nell'accertare se sussista taluna delle nullità previste dall'art. 829 cod. proc. civ. come conseguenza di errori in procedendo oppure in iudicando e, soltanto se il giudizio rescindente si concludacon il positivo accertamento di uno dei motivi di nullità del lodo, è possibile, giusta il dettato dell'art. 830 cod. proc. civ., il riesame nel successivo iudicium rescissorium, sul merito della pronuncia arbitrale (Cass., Sez. I, 22/03/2007, n. 6986). Da ciò deriva che se il controllo di legittimità affidato alla Corte di Cassazione, chiamata a riscontrare la conformità alla legge e la congruità della motivazione enunciata dalla Corte d'appello a suffragio della decisione pronunciata a mente dell'art. 829 cod. proc. civ., deve, da un lato, svolgersi in aderenza ai i limiti propri del giudizio di legittimità e, dall'altro, deve avere presente che il giudizio declinato in sede rescindente non è un giudizio a critica libera, dovendo l'impugnazione del lodo essere tassativamente veicolata all'attenzione del giudice competente per mezzo di uno dei motivi previsti dall'art. 829 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione RG 5655/20Casa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli arbitrale che si tiene davanti alla Corte d'appello non può deflettere dallo schema binario che n'è alla base, sicché nella fase rescindente, come detto finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo, non è consentito alla Corte d'appello procedere a un accertamentodi fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ., giacché solo in sede rescissoria, a lodo annullato, al giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti deipetita e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri (Cass., Sez. I, 8/10/2010, n. 20880). 4.2. Se dunque la Corte d'appello, adita ai sensi dell'829 cod. proc. civ.,non è perciò giudice del fatto, tanto meno lo può essere la Corte di Cassazione, che non è mai giudice del fatto sostanziale ; e che , a maggior ragione,non può esserlo quando l'esame del merito già non sia consentito al giudice dell'impugnazione, vigendo in questo la regola della specificità della formulazione dei motivi (Cass., Sez. I, 18/10/2013, n. 23675) e, in conformità alla sua struttura binaria, il divieto per chi ne sia investito di potersi fare, in sede rescindente, giudice del caso concreto (Cass., Sez. I, 8/10/2010, n. 20880). 4.3. Le declinate censure divergono manifestamente da questo modello processuale e sollecitano a pi ù riprese un sindacato cassatorio su aspetti di fatto della vicenda processuale, che la Corte non può conoscere e che, nella fase iniziale dell'impugnazione del lodo,neppure sono conoscibili dal giudice che ne sia investito. 5. I sopradetti motivi reiterano poi in buona sostanza le censure già oggetto di disamina da parte del giudice dell'impugnazione e omettono di confrontarsi criticamente con le ragioni di rigetto di esse già decretate in quella sede. RG 5655/20Casa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] discende che essi difettano perciò di specificità essendo noto che, onde soddisfare il predetto principio, i motivi di ricorso devono essere declinati in modo che in essi trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di congruenza, completezza e di riferibilità a quanto pronunciato, proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica puntuale e non generica , dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione (Cass., Sez. I, 17/07/2007 , n. 15952 ), diversamente – e segnatamente laddove il ricorso , come qui, si risolve nel contrapporre acriticamente, al giudizio espresso nella sentenza impugnata, la propria opinione discorde – configurandosi quello che più volte si è icasticamente definito come "un non motivo" (Cass., Sez. I, 24/09/2018, n. 22478) 6. In ultimo, sempre nella medesima chiave preclusiva, va evidenziata la novità rispetto al pregresso confronto processuale di alcune delle questioni odiernamente sollevate, in particolare con riferimento a pretese violazione della legge notarile, che, non avendo appunto formato oggetto di disamina in sede di impugnazione del lodo, non possono essere sollevate per la prima volta in questa sede, poiché, al di là delle preclusioni proprie dell'impugnazione arbitrale, il ricorso per cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto ivi proposte e non sono perciò proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito(Cass., Sez. I, 26/03/2012, n. 4787). 7. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrenti del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. RG 5655/20Casa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favo re di parte resistente in euro 12200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di