Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31332/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato, escludendo le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, la sentenza del 15 febbraio 2019 del Tribunale di Avezzano che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesione personale aggravata, condannandoli alla pena di giustizia; - che i motivi dei ricorsi degli imputati, quanto al valore probatorio del filmato riversato sul dvd, la cui acquisizione agli atti del fascicolo per il dibattimento viene attestata in motivazione, sono manifestamente infondati, atteso che trattasi di prova documentale e che la visione da parte del giudice del contenuto del dvd, ritualmente acquisito come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale, costituisce mera modalità di percezione di immagini, e non già attività diretta alla formazione della prova, sicché la predetta visione non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio (Sez. 5, n. 7015 del 19/11/2019, dep. 2020, Stirpe, Rv. 278803; Sez. 5, n. 48882 del 17/09/2018, M., Rv. 274158); - che nel resto i motivi di ricorso sono spesso diretti a sollevare censure di merito, sostenendo che la responsabilità degli imputati non è stata dimostrata, e comunque estremamente generici, atteso che essi non si confrontano con le ragioni poste dalla Corte territoriale a sostegno della decisione, alle quali non muovono una critica argomentata, limitandosi a reiterare le censure già sollevate con l'atto di appello; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato, escludendo le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, la sentenza del 15 febbraio 2019 del Tribunale di Avezzano che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesione personale aggravata, condannandoli alla pena di giustizia; - che i motivi dei ricorsi degli imputati, quanto al valore probatorio del filmato riversato sul dvd, la cui acquisizione agli atti del fascicolo per il dibattimento viene attestata in motivazione, sono manifestamente infondati, atteso che trattasi di prova documentale e che la visione da parte del giudice del contenuto del dvd, ritualmente acquisito come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale, costituisce mera modalità di percezione di immagini, e non già attività diretta alla formazione della prova, sicché la predetta visione non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio (Sez. 5, n. 7015 del 19/11/2019, dep. 2020, Stirpe, Rv. 278803; Sez. 5, n. 48882 del 17/09/2018, M., Rv. 274158); - che nel resto i motivi di ricorso sono spesso diretti a sollevare censure di merito, sostenendo che la responsabilità degli imputati non è stata dimostrata, e comunque estremamente generici, atteso che essi non si confrontano con le ragioni poste dalla Corte territoriale a sostegno della decisione, alle quali non muovono una critica argomentata, limitandosi a reiterare le censure già sollevate con l'atto di appello; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 31332/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris