CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37480/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3077-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] BRESCIA, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1325/26/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/ 11 /2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 ti. 03077 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- Premesso che: 1.in causa su avviso di accertamento catastale relativo a due immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], emesso dall'Agenzia delle Entrate in rettifica di proposte avanzate con procedura DOCFA, la CTR della Lombardia riteneva l'avviso legittimo precisando, in particolare, che l'eccezione della Grandi "in merito all'eccepito mancato contraddittorio preventivo" era infondata perché l'accertamento derivava dai dati acquisiti dall'ufficio in sede di sopralluogo alla presenza della parte, messi a confronto con quanto risultante dal Docfa. La CTR richiamava la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.24823 del 2015; 2. [OSCURATO:PERSONA] propone due connessi motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe. Il primo motivo è rubricato "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli arttr. 360, n.5, c.p.c.". Il secondo motivo è rubricato "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente e violazione e/o falsa applicazione dell'art.6 della CEDU tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia della unione europea". Con il secondo motivo di ricorso viene anche chiesto di "sospendere il procedimento e proporre questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'unione erupea c.p.c. afficnché la stessa ... risolva il seguente quesito: "Gli artt. 41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, in una con il principio generale del dirito dell'unione euroepa del diritto di difeda, letti alla luce dell'art 6 della CEDU, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia, ostano ad una disposizione nazionale quale il regio decreto 13 aprile 1939, n.652 ... nonché il d.P.R. 1 dicembre 1949, n.1142 ... che nel disciplinare nel disciplinare l'attribuzione a seguito di docfa, pone limiti al diritto di difesa del contribuente ?"; 3. in sostanza la ricorrente, dopo aver sostenuto che al contrario di quanto affermato dalla CTR non vi era stato alcun sopralluogo al quale essa ricorrente avesse partecipato, lamenta che la Ctr ha errato nel ritenere legittimo l'avviso de quo malgrado lo stesso fosse stato emanato in assenza di contraddittorio endoprocedimentale e sostiene che un'affermazione di non doverosità di contraddittorio preventivo rispetto ad un provvedimento catastale in rettifica di DOCFA, si porrebbe in contrasto con il diritto dell'unione; 4. i motivi di ricorso, che in quanto connessi possono essere esaminati assieme, sono infondati. 4.1. Questa Corte, con la sentenza delle Sezioni Unite 9 dicembre 2015, n. 24823, citata dalla CTR, riguardo alla problematica relativa all'esistenza o meno di un principio generale di rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, ha affermato che tale principio è limitato all'area dei tributi armonizzati e, oltre, ai soli casi in cui il contraddittorio è espressamente imposto da specifica disposizione di legge. 4.2. Nel caso di specie si tratta di accertamento catastale, non di tributi armonizzati. Né in materia di accertamenti catastali in genere e di accertamenti catastali conseguenti a DOCFA in particolare, vi sono disposizioni di legge che impongano il contraddittorio endoprocedimentale. Aggiungasi peraltro che la procedura DOCFA ha natura fortemente partecipativa, implicando essa l'indicazione, da parte dello stesso contribuente, degli elementi fattuali rilevanti che formano la stessa base oggettiva del provvedimento di classamento, difformemente valutato dall'ufficio rispetto alla proposta della contribuente. 4.3. Per quanto poi concerne la prospettiva unionale e la sollecitazione alla richiesta di un intervento della Corte di Giustizia (sopra punto , va evidenziato che le Sezioni Unite hanno precisato che, sul tema dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale "non vi è coincidenza tra disciplina europea e disciplina nazionale. La prima, infatti, prevede il contraddittorio endoprocedimentale, in materia tributaria, quale principio di generale applicazione, pur valutandone gli effetti in termini restrittivamente sostanzialistici; la seconda, lo delinea, invece, quale obbligo gravante sull'Amministrazione a pena di nullità dell'atto - non, generalizzatamente, ogni qual volta essa si accinga ad adottare provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente - ma, soltanto, in relazione ai singoli (ancorché molteplici) atti per i quali detto obbligo è esplicitamente contemplato". "L'indicata divaricazione" -hanno ancora specificato le Sezioni Unite- "si proietta inevitabilmente sulla regolamentazione dei tributi cd. "non armonizzati" ..., estranei alla sfera di competenza del diritto dell'Unione europea, e di quelli cd. "armonizzati" (in particolare: l'iva), in detta sfera rientranti. Ai suddetti tributi [non armonizzati], estranei alle competenze dell'Unione, non si applica, invero, il diritto europeo (v. Corte giust. 3.7.2014, in causa 0-129 e C/ 4130/13, [OSCURATO:PERSONA]; 22.10.13, in causa C - 276/12, [OSCURATO:PERSONA]; 26.2.2013, in causa 617/10, [OSCURATO:PERSONA]; 26.9.13, in causa C.418/11, Texdata software; 18.12.08, in causa 0-349/07, Sopropé). I principi dell'ordinamento giuridico dell'Unione operano, infatti, in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, ma (v. anche l'art. 5 § 2, T.U.E.) non trovano applicazione al di fuori di esse. Coerentemente, in base alla previsione del relativo art. 51, le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si applicano agli Stati membri (a decorrere dall'1.12.2009) esclusivamente ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione, atteso che la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle sue competenze, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei Trattati (C.G. 8.5.14, in causa 37 R.G. 25.162113 C-483/12, Pelckmans; ord. 12.7.2012, in causa C466/11, Currà, sent.15.11.2011, in causa C-256/11, Dereci)". 4.4. Alla luce di queste statuizioni ed in assenza di argomenti da parte del ricorrente per ripensarle, la sollecitazione della richiesta d'intervento della Corte di Giustizia si profila del tutto ingiustificata. Si ricorda che la Corte di Giustizia (sentenza 6 ottobre 2021, in causa C-561/19) ha affermato che l'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi; 5. va quindi ribadito il costante insegnamento di questa Corte (cfr. tra altre Cass 31088/2021; 17971/2018; 475272021) per cui non è ravvisabile nella specie violazione dell'art.12 comma 7 della legge n. 212 del 2000, non essendo necessario attivare il contraddittorio endoprocedimentale, allorché, per la determinazione della rendita catastale, la contribuente si sia avvalsa della c.d. procedura DOCFA"); 6. il ricorso va in conclusione respinto; 7. segue alla soccombenza la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo; 8. ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto; PQM rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €2400,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso artico