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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 31064/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorreavverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha escluso la contestata recidiva ed haridotto la pena inflittagli per i reati di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975 e 707cod. pen. – già uniti in continuazione – in mesi dieci di arresto ed € 2.600 diammenda;considerato che il ricorso si compone di un solo motivo, con il quale ilricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla risposta resa dalla Corteterritoriale alla censura già articolata con l’atto di appello, concernente lamancata esplicitazione, nella sentenza di primo grado, del criterio dideterminazione della pena concretamente inflitta e, in particolare, del calcolodell’aumento applicato per la continuazione;osservato che la censura è manifestamente infondata e, comunque,aspecifica, poiché non si confronta con la motivazione della sentenzaimpugnata, la quale ha proceduto a una complessiva rideterminazione deltrattamento sanzionatorio, escludendo la recidiva e riducendo in misurasignificativa la pena irrogata in primo grado (pari ad anni uno e mesi sei diarresto ed euro 6.000 di ammenda);rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha indicato in modopuntuale sia la pena base per il reato di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975,determinata in mesi otto di arresto ed euro 2.000 di ammenda, in misuraampiamente inferiore alla media edittale, sia l’aumento per la fattispecie di cuiall’art. 707 cod. pen., contenuto in soli mesi due di arresto ed euro 600 diammenda;considerato, inoltre, che l’aumento applicato per la continuazione è dientità esigua e si colloca entro limiti tali da escludere in radice ogni profilo dimanifesta irragionevolezza nell’esercizio del potere discrezionale di cui all’art.132 cod. pen., dovendo richiamarsi il principio per cui, in tema di reatocontinuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in mododistinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazionespecifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità (Sez. 6, n.44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01);rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorreavverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha escluso la contestata recidiva ed haridotto la pena inflittagli per i reati di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975 e 707cod. pen. – già uniti in continuazione – in mesi dieci di arresto ed € 2.600 diammenda;considerato che il ricorso si compone di un solo motivo, con il quale ilricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla risposta resa dalla Corteterritoriale alla censura già articolata con l’atto di appello, concernente lamancata esplicitazione, nella sentenza di primo grado, del criterio dideterminazione della pena concretamente inflitta e, in particolare, del calcolodell’aumento applicato per la continuazione;osservato che la censura è manifestamente infondata e, comunque,aspecifica, poiché non si confronta con la motivazione della sentenzaimpugnata, la quale ha proceduto a una complessiva rideterminazione deltrattamento sanzionatorio, escludendo la recidiva e riducendo in misurasignificativa la pena irrogata in primo grado (pari ad anni uno e mesi sei diarresto ed euro 6.000 di ammenda);rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha indicato in modopuntuale sia la pena base per il reato di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975,determinata in mesi otto di arresto ed euro 2.000 di ammenda, in misuraampiamente inferiore alla media edittale, sia l’aumento per la fattispecie di cuiall’art. 707 cod. pen., contenuto in soli mesi due di arresto ed euro 600 diammenda;considerato, inoltre, che l’aumento applicato per la continuazione è dientità esigua e si colloca entro limiti tali da escludere in radice ogni profilo dimanifesta irragionevolezza nell’esercizio del potere discrezionale di cui all’art.132 cod. pen., dovendo richiamarsi il principio per cui, in tema di reatocontinuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in mododistinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazionespecifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità (Sez. 6, n.44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01);rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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