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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 04545/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa in data 17/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.; lette le conclusioni scritte dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica in data 15/12/2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Firenze, il 04/07/2016, concedeva all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.

2. In data 28/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 49, comma secondo, cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, nel caso in esame, ricorrerebbe un reato impossibile, alla luce delle modalità della condotta dell'imputato, che non può essere ritenuta idonea quanto alla configurabilità del tentativo di furto; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 625, n. 2 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la contestata circostanza aggravante non può essere considerata sussistente alla luce del fatto che il sistema per schermare la sorveglianza ed eludere i controlli antitaccheggio si era rivelato non funzionante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Pacificamente l'impossessamento della merce non si era verificata perché, nonostante lo stratagemma adottato - consistito nella schermatura della borsa all'interno della quale era stata riposta - il dispositivo di allarme era stato attivato ugualmente; ciò non esclude, peraltro, l'idoneità della condotta, che va valutata con giudizio ex ante (Sez. 5, n. 392 del 17/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278320; Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2777032 Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256991), ossia con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alla condizioni meramente prevedibili nel caso particolare, indipendentemente, quindi, dagli effetti raggiunti, apparendo evidente come l'imputato fosse ragionevolmente certo della riuscita dello stratagemma approntato, essendo, al contrario, del tutto illogico e contrastante con pacifiche massime di esperienza, ritenere che egli avrebbe posto in essere la descritta condotta, pur essendo consapevole della inidoneità del mezzo adottato ad evitare l'attivazione del sistema di allarme.

Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 07/12/2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa in data 17/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.; lette le conclusioni scritte dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica in data 15/12/2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Firenze, il 04/07/2016, concedeva all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. 2. In data 28/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 49, comma secondo, cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, nel caso in esame, ricorrerebbe un reato impossibile, alla luce delle modalità della condotta dell'imputato, che non può essere ritenuta idonea quanto alla configurabilità del tentativo di furto; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 625, n. 2 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la contestata circostanza aggravante non può essere considerata sussistente alla luce del fatto che il sistema per schermare la sorveglianza ed eludere i controlli antitaccheggio si era rivelato non funzionante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. Pacificamente l'impossessamento della merce non si era verificata perché, nonostante lo stratagemma adottato - consistito nella schermatura della borsa all'interno della quale era stata riposta - il dispositivo di allarme era stato attivato ugualmente; ciò non esclude, peraltro, l'idoneità della condotta, che va valutata con giudizio ex ante (Sez. 5, n. 392 del 17/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278320; Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2777032 Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256991), ossia con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alla condizioni meramente prevedibili nel caso particolare, indipendentemente, quindi, dagli effetti raggiunti, apparendo evidente come l'imputato fosse ragionevolmente certo della riuscita dello stratagemma approntato, essendo, al contrario, del tutto illogico e contrastante con pacifiche massime di esperienza, ritenere che egli avrebbe posto in essere la descritta condotta, pur essendo consapevole della inidoneità del mezzo adottato ad evitare l'attivazione del sistema di allarme. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 07/12/2022 Il C
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