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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28262/2026

Testo disponibile della fonte

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di Frosinonevisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza pronunciata in data 6 marzo 2026 con cui il Tribunale dirigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo emessa dal giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Cassino.2.Con il primo ed il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce erroneaapplicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 648-bis e 170 cod. pen. nonché viziodi motivazione per omessa valutazione della documentazione prodotta asostegno dell’atto di appello e per carenza argomentativa in ordine alla ritenutasussistenza degli elementi costitutivi del delitto di riciclaggio.2.1.

Sotto un primo profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata nellaparte in cui ha rigettato il motivo di appello facendo applicazione dell’art. 170cod. pen., assumendo che tale disposizione disciplina esclusivamente le ipotesi diestinzione del reato presupposto del delitto di riciclaggio e non anche quelle dioriginaria mancanza della condizione di procedibilità.

Nel caso di specie, la difesaaveva evidenziato l’assenza della querela in relazione al reato di infedeltàpatrimoniale contestato ad [OSCURATO:PERSONA], con conseguente improcedibilitàdello stesso.La motivazione sarebbe, altresì, erronea nella parte in cui la Corte territoriale haaffermato che la pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela nonfosse ancora divenuta irrevocabile.

Secondo il ricorrente, tale affermazione nonconsidera che il ricorso per cassazione avverso detta decisione è stato propostoesclusivamente dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] e limitatamente allestatuizioni civili, con la conseguenza che la pronuncia sarebbe divenutairrevocabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.2.

Il ricorrente deduce, inoltre, che la motivazione sarebbe apparente nellaparte in cui non individua il reato presupposto del delitto di riciclaggio,limitandosi ad affermazioni apodittiche e congetturali nonché del tutto carentecon riguardo alla dimostrazione degli elementi costitutivi della fattispeciecontestata.Quanto all’elemento oggettivo, la difesa sostiene che il mero trasferimento, daparte del ricorrente, delle somme ricevute dal padre mediante bonifico bancarionon sarebbe in alcun modo idoneo ad ostacolarne l’asserita provenienzadelittuosa, essendo stato effettuato con modalità integralmente tracciabili e infavore della cooperativa Mila.[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe, infatti, limitato ad utilizzare le somme ricevute, senzarealizzare alcuna condotta idonea ad ostacolare l’identificazione della loroprovenienza, come confermato dalla circostanza che le stesse, dal 2018 fino almomento del sequestro, non sarebbero state oggetto di ulteriori movimentazioni,rimanendo depositate sui conti correnti della già menzionata cooperativa.Parimenti, il successivo trasferimento delle quote della cooperativa dal ricorrentealla moglie sarebbe avvenuto secondo modalità del tutto trasparenti, previoassenso e ratifica della cooperativa Mila e con regolare annotazione nel libro socie, quindi, con modalità incompatibili con la necessaria finalità di occultamentodelle operazioni compiute.2.3.

Analoghe censure vengono formulate con riguardo alla motivazioneconcernente l’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio sullasussistenza del dolo su elementi privi di reale significato dimostrativo, quali lacircostanza che il trasferimento delle somme fosse avvenuto immediatamentedopo la ricezione del bonifico disposto dal padre.Tale dato, secondo la ricostruzione difensiva, troverebbe giustificazione nelladestinazione delle somme, provenienti da risorse lecitamente guadagnate daAlmerindo [OSCURATO:PERSONA] nel corso della sua ultradecennale attività lavorativa, comeemerso dall’informativa della Guardia di Finanza del 7 aprile 2025, e finalizzate aconsentire al ricorrente la prenotazione e il successivo acquisto di un’abitazione.Il percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale sarebbe, inoltre,meramente assertivo e congetturale nella parte in cui afferma che il ricorrenteera, all’epoca dei fatti, a conoscenza delle controversie intercorrenti tra il padre ela cooperativa.

Ad avviso della difesa, tale conclusione non troverebbe alcunriscontro negli elementi acquisiti, sia per l’assenza di dati indiziari idonei asorreggerla sia perché, al momento delle operazioni contestate, i relativicontenziosi non erano ancora stati instaurati.3.

I due motivi di ricorso sono in parte manifestamente infondati ed in parte nonconsentiti in sede di legittimità.4.

La censura con cui il ricorrente deduce l’insussistenza del delitto di riciclaggiosul presupposto della mancata presentazione della querela in relazione al reatopresupposto di infedeltà patrimoniale è destituita di fondamento.I giudici dell’appello hanno, infatti, fatto corretta applicazione del combinatodisposto degli artt. 648, quinto comma, e 648-bis, ultimo comma, cod. pen.,disposizioni che prevedono la configurabilità del delitto di riciclaggio anchenell’ipotesi in cui difetti una condizione di procedibilità del reato presupposto,quale, nella specie, la presentazione della querela.5.

Le ulteriori doglianze con cui la difesa lamenta violazione di legge e carenza dimotivazione con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato diriciclaggio non sono consentiteperché involgenti non violazioni di legge ma difettidi motivazione già denunciati con l’atto di appello ed affrontati in termini precisie concludenti dal Tribunale.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione puòintegrare gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparatoargomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, siafondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del casoconcreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e diragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento(vedi Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 11320 del13/12/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).Il Tribunale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmenteillustrato le ragioni per le quali ha ritenuto infondate le censure difensive,fondando il proprio convincimento su un compendio indiziario ritenuto di taleconsistenza e gravità da dimostrare la sussistenza del fumus del reato diriciclaggio (vedi pagg. da 8 a 10 dell’ordinanza impugnata).

I giudici dell’appellohanno, in particolare, correttamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutividel reato di riciclaggio in considerazione dell’avvenuta ricezione da parte delNorcia di una somma di provenienza delittuosa pari a 296.900,00 euro e delconseguente accredito sui conti correnti intestati alla cooperativa edilizia MILA.Deve essere ribadito che, ai fini della consumazione dei reati di riciclaggio eautoriciclaggio, il trasferimento o la sostituzione di valori sono comportamenticheimportano un mutamento della titolarità dei beni con conseguente illecitareimmissione nel circuito economico idonea ad ostacolare la tracciabilità dellaloro origine delittuosa.

La norma incriminatrice in esame, infatti, considerasufficiente all'integrazione del reato la mera realizzazione di un ostacolo, e nongià un assoluto impedimento rispetto alla identificazione della provenienzadelittuosa.In tema di operazione bancarie, la giurisprudenza di legittimità ha affermatocome rientri tra le condotte idonee a rendere difficile l'accertamento dellaprovenienza del denaro anche la condotta di chi deposita in banca denaro diprovenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo essoviene automaticamente sostituito con denaro pulito, essendo l'istituto di creditoobbligato a restituire al depositante il mero tantundem (Sez. 2, n. 36121 del24/05/2019, Draebing, Rv. 276974 – 01; Sez. 2, n. 4855 del 22/12/2022, Guido,Rv. 284390-01; Sez. 2, n. 13352 del 14/03/2023, Carabetta, Rv. 284477–01;Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140-01) nonché qualsiasitrasferimento di fondi da un conto corrente bancario acceso presso un differenteistituto di credito (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.286140-01).Tali condotte, infatti, realizzano in modo efficiente la sostituzione del profitto delreato presupposto, che assume diversa destinazione e transita nella disponibilitàdi altro soggetto giuridico, permettendo al soggetto attivo di goderne senza chesia immediatamente tracciabile la provenienza illecita (Sez. 2, n. 35260 del08/09/2021, Pari, Rv. 281942-01; Sez. 2, n. 6024 del 09/01/2024, Albanese,Rv. 285933 - 01).Deve conseguentemente essere escluso che l'avvenuta identificazione delleoperazioni di dissimulazione del denaro da parte degli inquirenti escluda lapunibilità della condotta perché priva di "concreta" capacità decettiva; una taleinterpretazione finirebbe per escludere la punibilità di qualsiasi condotta per ilsolo fatto della successiva verificazione e ricostruzione della stessa ecomporterebbe la irragionevole conseguenza di dovere affermare la nonapplicabilità della norma penale di cui all'art. 648-bis cod. pen. a qualsiasi fattoaccertato.I giudici di merito hanno, infine, correttamente dato seguito al principio di dirittosecondo cui, per il perfezionamento dell'elemento soggettivo del reato diriciclaggio è sufficiente che l'agente abbia la concreta possibilità dirappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaroricevuto ed investito (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273185-01;Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457-01).

Il convincente itermotivazionale seguìto dai giudici di merito non viene in alcun modo scardinatodalle doglianze difensive con le quali si sostiene che il ricorrente fosse all’oscurodella provenienza delittuosa delle somme di denaro bonificategli dal padre sullabase di una alternativa ricostruzione fattuale delle vicende scrutinate nondeducibile in sede di legittimità.6.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Frosinonevisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza pronunciata in data 6 marzo 2026 con cui il Tribunale dirigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo emessa dal giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Cassino.2.Con il primo ed il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce erroneaapplicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 648-bis e 170 cod. pen. nonché viziodi motivazione per omessa valutazione della documentazione prodotta asostegno dell’atto di appello e per carenza argomentativa in ordine alla ritenutasussistenza degli elementi costitutivi del delitto di riciclaggio.2.1. Sotto un primo profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata nellaparte in cui ha rigettato il motivo di appello facendo applicazione dell’art. 170cod. pen., assumendo che tale disposizione disciplina esclusivamente le ipotesi diestinzione del reato presupposto del delitto di riciclaggio e non anche quelle dioriginaria mancanza della condizione di procedibilità. Nel caso di specie, la difesaaveva evidenziato l’assenza della querela in relazione al reato di infedeltàpatrimoniale contestato ad [OSCURATO:PERSONA], con conseguente improcedibilitàdello stesso.La motivazione sarebbe, altresì, erronea nella parte in cui la Corte territoriale haaffermato che la pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela nonfosse ancora divenuta irrevocabile. Secondo il ricorrente, tale affermazione nonconsidera che il ricorso per cassazione avverso detta decisione è stato propostoesclusivamente dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] e limitatamente allestatuizioni civili, con la conseguenza che la pronuncia sarebbe divenutairrevocabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.2. Il ricorrente deduce, inoltre, che la motivazione sarebbe apparente nellaparte in cui non individua il reato presupposto del delitto di riciclaggio,limitandosi ad affermazioni apodittiche e congetturali nonché del tutto carentecon riguardo alla dimostrazione degli elementi costitutivi della fattispeciecontestata.Quanto all’elemento oggettivo, la difesa sostiene che il mero trasferimento, daparte del ricorrente, delle somme ricevute dal padre mediante bonifico bancarionon sarebbe in alcun modo idoneo ad ostacolarne l’asserita provenienzadelittuosa, essendo stato effettuato con modalità integralmente tracciabili e infavore della cooperativa Mila.[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe, infatti, limitato ad utilizzare le somme ricevute, senzarealizzare alcuna condotta idonea ad ostacolare l’identificazione della loroprovenienza, come confermato dalla circostanza che le stesse, dal 2018 fino almomento del sequestro, non sarebbero state oggetto di ulteriori movimentazioni,rimanendo depositate sui conti correnti della già menzionata cooperativa.Parimenti, il successivo trasferimento delle quote della cooperativa dal ricorrentealla moglie sarebbe avvenuto secondo modalità del tutto trasparenti, previoassenso e ratifica della cooperativa Mila e con regolare annotazione nel libro socie, quindi, con modalità incompatibili con la necessaria finalità di occultamentodelle operazioni compiute.2.3. Analoghe censure vengono formulate con riguardo alla motivazioneconcernente l’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio sullasussistenza del dolo su elementi privi di reale significato dimostrativo, quali lacircostanza che il trasferimento delle somme fosse avvenuto immediatamentedopo la ricezione del bonifico disposto dal padre.Tale dato, secondo la ricostruzione difensiva, troverebbe giustificazione nelladestinazione delle somme, provenienti da risorse lecitamente guadagnate daAlmerindo [OSCURATO:PERSONA] nel corso della sua ultradecennale attività lavorativa, comeemerso dall’informativa della Guardia di Finanza del 7 aprile 2025, e finalizzate aconsentire al ricorrente la prenotazione e il successivo acquisto di un’abitazione.Il percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale sarebbe, inoltre,meramente assertivo e congetturale nella parte in cui afferma che il ricorrenteera, all’epoca dei fatti, a conoscenza delle controversie intercorrenti tra il padre ela cooperativa. Ad avviso della difesa, tale conclusione non troverebbe alcunriscontro negli elementi acquisiti, sia per l’assenza di dati indiziari idonei asorreggerla sia perché, al momento delle operazioni contestate, i relativicontenziosi non erano ancora stati instaurati.3. I due motivi di ricorso sono in parte manifestamente infondati ed in parte nonconsentiti in sede di legittimità.4. La censura con cui il ricorrente deduce l’insussistenza del delitto di riciclaggiosul presupposto della mancata presentazione della querela in relazione al reatopresupposto di infedeltà patrimoniale è destituita di fondamento.I giudici dell’appello hanno, infatti, fatto corretta applicazione del combinatodisposto degli artt. 648, quinto comma, e 648-bis, ultimo comma, cod. pen.,disposizioni che prevedono la configurabilità del delitto di riciclaggio anchenell’ipotesi in cui difetti una condizione di procedibilità del reato presupposto,quale, nella specie, la presentazione della querela.5. Le ulteriori doglianze con cui la difesa lamenta violazione di legge e carenza dimotivazione con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato diriciclaggio non sono consentiteperché involgenti non violazioni di legge ma difettidi motivazione già denunciati con l’atto di appello ed affrontati in termini precisie concludenti dal Tribunale.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione puòintegrare gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparatoargomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, siafondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del casoconcreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e diragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento(vedi Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 11320 del13/12/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).Il Tribunale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmenteillustrato le ragioni per le quali ha ritenuto infondate le censure difensive,fondando il proprio convincimento su un compendio indiziario ritenuto di taleconsistenza e gravità da dimostrare la sussistenza del fumus del reato diriciclaggio (vedi pagg. da 8 a 10 dell’ordinanza impugnata). I giudici dell’appellohanno, in particolare, correttamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutividel reato di riciclaggio in considerazione dell’avvenuta ricezione da parte delNorcia di una somma di provenienza delittuosa pari a 296.900,00 euro e delconseguente accredito sui conti correnti intestati alla cooperativa edilizia MILA.Deve essere ribadito che, ai fini della consumazione dei reati di riciclaggio eautoriciclaggio, il trasferimento o la sostituzione di valori sono comportamenticheimportano un mutamento della titolarità dei beni con conseguente illecitareimmissione nel circuito economico idonea ad ostacolare la tracciabilità dellaloro origine delittuosa. La norma incriminatrice in esame, infatti, considerasufficiente all'integrazione del reato la mera realizzazione di un ostacolo, e nongià un assoluto impedimento rispetto alla identificazione della provenienzadelittuosa.In tema di operazione bancarie, la giurisprudenza di legittimità ha affermatocome rientri tra le condotte idonee a rendere difficile l'accertamento dellaprovenienza del denaro anche la condotta di chi deposita in banca denaro diprovenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo essoviene automaticamente sostituito con denaro pulito, essendo l'istituto di creditoobbligato a restituire al depositante il mero tantundem (Sez. 2, n. 36121 del24/05/2019, Draebing, Rv. 276974 – 01; Sez. 2, n. 4855 del 22/12/2022, Guido,Rv. 284390-01; Sez. 2, n. 13352 del 14/03/2023, Carabetta, Rv. 284477–01;Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140-01) nonché qualsiasitrasferimento di fondi da un conto corrente bancario acceso presso un differenteistituto di credito (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.286140-01).Tali condotte, infatti, realizzano in modo efficiente la sostituzione del profitto delreato presupposto, che assume diversa destinazione e transita nella disponibilitàdi altro soggetto giuridico, permettendo al soggetto attivo di goderne senza chesia immediatamente tracciabile la provenienza illecita (Sez. 2, n. 35260 del08/09/2021, Pari, Rv. 281942-01; Sez. 2, n. 6024 del 09/01/2024, Albanese,Rv. 285933 - 01).Deve conseguentemente essere escluso che l'avvenuta identificazione delleoperazioni di dissimulazione del denaro da parte degli inquirenti escluda lapunibilità della condotta perché priva di "concreta" capacità decettiva; una taleinterpretazione finirebbe per escludere la punibilità di qualsiasi condotta per ilsolo fatto della successiva verificazione e ricostruzione della stessa ecomporterebbe la irragionevole conseguenza di dovere affermare la nonapplicabilità della norma penale di cui all'art. 648-bis cod. pen. a qualsiasi fattoaccertato.I giudici di merito hanno, infine, correttamente dato seguito al principio di dirittosecondo cui, per il perfezionamento dell'elemento soggettivo del reato diriciclaggio è sufficiente che l'agente abbia la concreta possibilità dirappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaroricevuto ed investito (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273185-01;Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457-01). Il convincente itermotivazionale seguìto dai giudici di merito non viene in alcun modo scardinatodalle doglianze difensive con le quali si sostiene che il ricorrente fosse all’oscurodella provenienza delittuosa delle somme di denaro bonificategli dal padre sullabase di una alternativa ricostruzione fattuale delle vicende scrutinate nondeducibile in sede di legittimità.6. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]
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