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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18194/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30668/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, piazza dell’Orologio n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono rappresentati e difesi –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 1 556 /20 2 1 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 16 settembre2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18 maggio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 30668/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio concluso con la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] n. 751/2013, intimò, in forza di questa pronuncia e per il recupero delle spese ivi liquidate, precetto per il pagamento della somma di euro 256,30 a [OSCURATO:PERSONA]; l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., dispiegata dall’intimato sull’assunto dell’adempimento di quanto dovuto, venne accolta dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], il quale disattese altresì la domanda riconvenzionale formulata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intervenute in lite; la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] F errini , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per una duplice, concorrente ragione: per difetto di specificità dei motivi e poiché rivolto avverso sentenza pronunciata secondo equità da giudice di pace all’infuori delle ipotesi previste dall’art.339, terzo comma, cod. proc. civ.; ricorrono uno actu per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , Maria RosariaFerrini e [OSCURATO:PERSONA] ; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; ambedue le partihanno depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; consideratoche il ricorso è inammissibile, per inosservanza del requisito di forma prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; per consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, la previsione dell’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., richiede , per ogni motivo , l’ indicazione della rubrica, la r.g. n. 30668/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (cfr., ex multis, Cass.18/08/2020, n. 17224; Cass. 19/08/2009, n. 18421); invero, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, sicché il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione: è pertanto inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, articolata in un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (espressamente, Cass.14/05/2018, n. 11603; Cass. 22/09/2014, n. 19959); il ricorso per cassazione, quindi,deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire alla Corte di legittimità una concisa rappresentazione dell ’ intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 cod. proc. civ.; l’inosservanza di tali doveri conduce tuttavia ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando irequisiti di contenuto-forma stabiliti dai numm. 3 e 4 dell’art. 366 cod. r.g. n. 30668/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proc. civ. (così Cass., Sez.

U, 30/11/2021, n. 37552 ; conf.

Cass.16/03/2023, n. 7600); nella specie, il ricorso, articolato in una lunga dissertazione di circa quindici pagine, non reca alcuna distinzione in puntuali e separati motivi di impugnazione, a maiori omettendone la riconduzione ad una delle cinque tipologie di fattispecie di impugnazione per legittimità tassativamente previste dall’art. 360 cod. proc. civ.; alla chiara motivazione della pronuncia impugnata (relativa ad una duplice ragione di inammissibilità del ricorso) si contrappone in ricorso una esposizione disorganicae confusa di doglianze di diversa natura, connotata da una inestricabile commistione tra questioni di fatto e questioni di diritto affastellate (in maniera da renderne ancor più complessa la intelligibilità) da richiami ad arresti giurisprudenziali sovente inconferenti e dalla indistinta prospettazione di censure afferenti tanto la pronuncia di prime cure quanto la decisione di appello nonché, ad un tempo e con unitaria trattazione, relative ad asserite (non meglio individuate) violazioni di legge ed anomalie motivazionali; siffatta tecnica redazionale, in palmare contrasto con il requisito della chiarezza e sinteticità, non consente alla Corte di discernere le critiche rivolte alla sentenza impugnata nella prospettiva del consentito controllo di legittimità: essa, pertanto, viola i principi che definiscono il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio per cassazione, come inteso al lume degli orientamenti giurisprudenziali richiamati; il ricorso è dichiarato inammissibile; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, c omma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma r.g. n. 30668/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30668/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, piazza dell’Orologio n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono rappresentati e difesi –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 1 556 /20 2 1 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 16 settembre2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18 maggio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 30668/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio concluso con la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] n. 751/2013, intimò, in forza di questa pronuncia e per il recupero delle spese ivi liquidate, precetto per il pagamento della somma di euro 256,30 a [OSCURATO:PERSONA]; l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., dispiegata dall’intimato sull’assunto dell’adempimento di quanto dovuto, venne accolta dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], il quale disattese altresì la domanda riconvenzionale formulata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intervenute in lite; la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] F errini , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per una duplice, concorrente ragione: per difetto di specificità dei motivi e poiché rivolto avverso sentenza pronunciata secondo equità da giudice di pace all’infuori delle ipotesi previste dall’art.339, terzo comma, cod. proc. civ.; ricorrono uno actu per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , Maria RosariaFerrini e [OSCURATO:PERSONA] ; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; ambedue le partihanno depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; consideratoche il ricorso è inammissibile, per inosservanza del requisito di forma prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; per consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, la previsione dell’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., richiede , per ogni motivo , l’ indicazione della rubrica, la r.g. n. 30668/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (cfr., ex multis, Cass.18/08/2020, n. 17224; Cass. 19/08/2009, n. 18421); invero, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, sicché il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione: è pertanto inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, articolata in un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (espressamente, Cass.14/05/2018, n. 11603; Cass. 22/09/2014, n. 19959); il ricorso per cassazione, quindi,deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire alla Corte di legittimità una concisa rappresentazione dell ’ intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 cod. proc. civ.; l’inosservanza di tali doveri conduce tuttavia ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando irequisiti di contenuto-forma stabiliti dai numm. 3 e 4 dell’art. 366 cod. r.g. n. 30668/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proc. civ. (così Cass., Sez. U, 30/11/2021, n. 37552 ; conf. Cass.16/03/2023, n. 7600); nella specie, il ricorso, articolato in una lunga dissertazione di circa quindici pagine, non reca alcuna distinzione in puntuali e separati motivi di impugnazione, a maiori omettendone la riconduzione ad una delle cinque tipologie di fattispecie di impugnazione per legittimità tassativamente previste dall’art. 360 cod. proc. civ.; alla chiara motivazione della pronuncia impugnata (relativa ad una duplice ragione di inammissibilità del ricorso) si contrappone in ricorso una esposizione disorganicae confusa di doglianze di diversa natura, connotata da una inestricabile commistione tra questioni di fatto e questioni di diritto affastellate (in maniera da renderne ancor più complessa la intelligibilità) da richiami ad arresti giurisprudenziali sovente inconferenti e dalla indistinta prospettazione di censure afferenti tanto la pronuncia di prime cure quanto la decisione di appello nonché, ad un tempo e con unitaria trattazione, relative ad asserite (non meglio individuate) violazioni di legge ed anomalie motivazionali; siffatta tecnica redazionale, in palmare contrasto con il requisito della chiarezza e sinteticità, non consente alla Corte di discernere le critiche rivolte alla sentenza impugnata nella prospettiva del consentito controllo di legittimità: essa, pertanto, viola i principi che definiscono il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio per cassazione, come inteso al lume degli orientamenti giurisprudenziali richiamati; il ricorso è dichiarato inammissibile; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, c omma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma r.g. n. 30668/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell
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