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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 novembre 2022

Cassazione n. 00414/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 aprile 2021, il Giudice di pace di Como riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10 -bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e, conseguentemente, lo condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di C. 5.000,00 di ammenda.

2. Avverso detta decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio.

Secondo la difesa, il Giudice di pace non avrebbe correttamente applicato l'art. 10 -bis, comma 2, d.

Igs. n. 286 del 1998, secondo cui le disposizioni di cui al primo comma della medesima norma non si applicano allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera in uscita dal territorio nazionale, atteso che, nel caso di specie, l'imputato era stato consegnato alla Polizia di frontiera italiana dalle guardie svizzere di confine, che lo avevano identificato alla stazione ferroviaria di Chiasso, mentre scendeva da un treno proveniente dall'Italia.

3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, correttamente il ricorrente ha evidenziato la non applicabilità dell'ipotesi contravvenzionale prevista dal primo comma dell'art. 10 -bis d.

Igs. n. 286 del 1998, perché non si trovava a fare ingresso nel territorio dello Stato italiano per condotta volontaria, ma per effetto dell'altrui coercizione, senza che fosse stata, peraltro, documentata la precedente uscita dai confini italiani.

L'art. 10 -bis, comma 2, d.

Igs. n. 286 del 1998, infatti, prevede che le disposizioni di cui al primo comma della medesima norma non si applicano allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera in uscita dal territorio nazionale.

2. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso, il 17 novembre 2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 aprile 2021, il Giudice di pace di Como riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10 -bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e, conseguentemente, lo condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di C. 5.000,00 di ammenda. 2. Avverso detta decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, il Giudice di pace non avrebbe correttamente applicato l'art. 10 -bis, comma 2, d. Igs. n. 286 del 1998, secondo cui le disposizioni di cui al primo comma della medesima norma non si applicano allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera in uscita dal territorio nazionale, atteso che, nel caso di specie, l'imputato era stato consegnato alla Polizia di frontiera italiana dalle guardie svizzere di confine, che lo avevano identificato alla stazione ferroviaria di Chiasso, mentre scendeva da un treno proveniente dall'Italia. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, correttamente il ricorrente ha evidenziato la non applicabilità dell'ipotesi contravvenzionale prevista dal primo comma dell'art. 10 -bis d. Igs. n. 286 del 1998, perché non si trovava a fare ingresso nel territorio dello Stato italiano per condotta volontaria, ma per effetto dell'altrui coercizione, senza che fosse stata, peraltro, documentata la precedente uscita dai confini italiani. L'art. 10 -bis, comma 2, d. Igs. n. 286 del 1998, infatti, prevede che le disposizioni di cui al primo comma della medesima norma non si applicano allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera in uscita dal territorio nazionale. 2. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso, il 17 novembre 2022 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 00414/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris