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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45818/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 del Tribunale di Caltagirone; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza, con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Caltagirone del 15 aprile scorso, nella parte in cui, a sèguito di applicazione di pena concordata per il delitto di illegale detenzione di sostanze stupefacenti di cui dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha disposto la confisca del denaro sequestratogli.

Con un unico motivo, si lamentano la violazione degli artt. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., e 240, cod. pen., e vizi della motivazione, per essere stata tale misura di sicurezza applicata in assenza di un vincolo di pertinenza tra la somma confiscata e la condotta delittuosa oggetto di addebito, consistente nella mera detenzione dello stupefacente e non anche nella relativa cessione.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza, con rinvio al giudice emittente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, anzitutto, è ammissibile.

In caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., avverso l'eventuale statuizione di confisca, qualora questa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, può essere proposto ricorso per cassazione secondo le regole ordinarie, non operando i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).

2. L'impugnazione, inoltre, è fondata.

La statuizione di confisca, nello specifico caso, risulta completamente priva di motivazione.

3. L'art. 240, cod. pen., per quanto qui di possibile rilievo, prevede la confisca facoltativa del profitto del reato e quella, invece obbligatoria, del prezzo del medesimo.

3.1. Il "prezzo" è concordemente individuato nel compenso, dato o promesso, per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato (per tutte, Sez.

U, n. 9149 del 03/07/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205707).

3.2. Più laboriosa, invece, è stata l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sulla nozione di "profitto", che tuttavia può ritenersi pervenuta ad approdi ormai condivisi.

S'intende per tale - sempre limitatamente a quel che può interessare nella concreta fattispecie in esame - il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato: esso presuppone, dunque, l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente.

Il parametro della pertinenzialità al reato rappresenta l'effettivo criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a titolo di profitto: occorre cioè una correlazione diretta del vantaggio con il reato ed una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni vantaggio patrimoniale che possa comunque scaturire dall'illecito, pur in difetto di un nesso diretto di causalità (per tutte, Sez.

U, n.26654 dei 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239924; Sez.

U, n. 10280 del 25/10/2007, Miragliotta, Rv. 238700; nonché, quantunque non massimate su tali specifici punti: Sez.

U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert; Sez.

U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso; Sez.

U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli; Sez.

U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli; Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella).

4. Poiché, nello specifico, al Marino si addebita esclusivamente di avere detenuto della sostanza stupefacente per la successiva cessione a terzi, ma non già di averla ceduta, le somme rinvenute nella sua disponibilità potrebbero essere legittimamente confiscate soltanto qualora rappresentassero il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta da tale detenzione a scopi illegali (profitto), oppure laddove costituissero la rennunerazione a lui corrisposta per la custodia di quella sostanza (prezzo).

Da escludere, invece, l'ipotesi di una confisca ex art. 240-bis, cod. peri., poiché non consentita nei casi, come quello in esame, di condotta di lieve entità.

5. La sentenza impugnata dev'essere, dunque, annullata sul punto oggetto di censura, con rinvio al giudice emittente, affinché, nel rispetto dei princìpi dianzi indicati, renda note le ragioni per le quali ha disposto la confisca oppure si determini diversamente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, e rinvia al Tribunale di Caltagirone - Ufficio G.i.p. per nuovo giudizio sul punto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 del Tribunale di Caltagirone; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza, con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Caltagirone del 15 aprile scorso, nella parte in cui, a sèguito di applicazione di pena concordata per il delitto di illegale detenzione di sostanze stupefacenti di cui dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha disposto la confisca del denaro sequestratogli. Con un unico motivo, si lamentano la violazione degli artt. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., e 240, cod. pen., e vizi della motivazione, per essere stata tale misura di sicurezza applicata in assenza di un vincolo di pertinenza tra la somma confiscata e la condotta delittuosa oggetto di addebito, consistente nella mera detenzione dello stupefacente e non anche nella relativa cessione. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza, con rinvio al giudice emittente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, anzitutto, è ammissibile. In caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., avverso l'eventuale statuizione di confisca, qualora questa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, può essere proposto ricorso per cassazione secondo le regole ordinarie, non operando i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). 2. L'impugnazione, inoltre, è fondata. La statuizione di confisca, nello specifico caso, risulta completamente priva di motivazione. 3. L'art. 240, cod. pen., per quanto qui di possibile rilievo, prevede la confisca facoltativa del profitto del reato e quella, invece obbligatoria, del prezzo del medesimo. 3.1. Il "prezzo" è concordemente individuato nel compenso, dato o promesso, per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato (per tutte, Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205707). 3.2. Più laboriosa, invece, è stata l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sulla nozione di "profitto", che tuttavia può ritenersi pervenuta ad approdi ormai condivisi. S'intende per tale - sempre limitatamente a quel che può interessare nella concreta fattispecie in esame - il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato: esso presuppone, dunque, l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente. Il parametro della pertinenzialità al reato rappresenta l'effettivo criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a titolo di profitto: occorre cioè una correlazione diretta del vantaggio con il reato ed una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni vantaggio patrimoniale che possa comunque scaturire dall'illecito, pur in difetto di un nesso diretto di causalità (per tutte, Sez. U, n.26654 dei 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239924; Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, Miragliotta, Rv. 238700; nonché, quantunque non massimate su tali specifici punti: Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert; Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso; Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli; Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli; Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella). 4. Poiché, nello specifico, al Marino si addebita esclusivamente di avere detenuto della sostanza stupefacente per la successiva cessione a terzi, ma non già di averla ceduta, le somme rinvenute nella sua disponibilità potrebbero essere legittimamente confiscate soltanto qualora rappresentassero il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta da tale detenzione a scopi illegali (profitto), oppure laddove costituissero la rennunerazione a lui corrisposta per la custodia di quella sostanza (prezzo). Da escludere, invece, l'ipotesi di una confisca ex art. 240-bis, cod. peri., poiché non consentita nei casi, come quello in esame, di condotta di lieve entità. 5. La sentenza impugnata dev'essere, dunque, annullata sul punto oggetto di censura, con rinvio al giudice emittente, affinché, nel rispetto dei princìpi dianzi indicati, renda note le ragioni per le quali ha disposto la confisca oppure si determini diversamente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, e rinvia al Tribunale di Caltagirone - Ufficio G.i.p. per nuovo giudizio sul punto
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