CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 13179/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14802/2021 R.G. proposto da : A.S.L. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con diritto a ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 205/2021 depositata il08/02/2021, RG n. 128/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I lavoratori intimati in epigrafe, dirigenti medici di primo livello della Azienda sanitaria locale (A.S.L.) Caserta, convenivano in giudizio quest’ultima dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. I lavoratori impugnavano dinanzi al Tribunale la nota della ASL Caserta, del 5 novembre 2012, recante modifica del trattamento economico variabile aziendale per riduzione dei fondi contrattuali. Con tale provvedimento la A.S.L. convenuta aveva disposto la diminuzione del 30% della remunerazione variabile aziendale, del trattamento economico, procedendo al recupero dell'importo indicato attraverso la trattenuta in busta paga di somme a titolo di retribuzione variabile aziendale dal marzo 2013. Deducevano che tale condotta contrastava con quanto disposto nell'articolo 33 del CCNL 2002 2005 area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa, il quale stabiliva che la retribuzione di posizione costituisce una componente del trattamento economico dei dirigenti. Il comportamento aziendale risultava arbitrario, atteso che per la determinazione dei fondi aziendali per gli anni 2011, 2012, 2013, erano stati adottati criteri di calcolo errati, che avevano portato all'illegittimità riduzione della retribuzione dei dirigenti. Vi era stata quindi l'errata applicazione degli interventi per ottenere i risparmi di spesa.L'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, consentiva la decurtazione del suo trattamento accessorio e non già di quello fondamentale. In particolare, era contestata la individuazione quale base di calcolo per la riduzione dei fondi contrattuali dell'intera consistenza dei fondi anziché delle sole voci destinate al finanziamento del trattamento accessorio. Ciò aveva comportato un'indebita decurtazione dei fondi relativi ad indennità rientranti nel trattamento fondamentale, senza esservi oltretutto proceduto alla prescritta preventiva revisione della graduatoria delle funzioni dirigenziali, prevista dall’art. 50, comma 3, e dall’art. 26 del CCNL 1998/2001 Area dirigenza medica e veterinaria. Chiedevano, quindi, che fosse dichiarata l’illegittima decurtazione effettuata dall’A.S.L. Caserta e conseguentemente fosse pronunciata sentenza di condanna alla restituzione delle somme indebitamente sottratte. 2. Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 2063 del 2018, ha accolto in parte il ricorso, e ha dichiarato l’illegittimità della decurtazione effettuata dalla A.S.L. Caserta dal Fondo previsto dall’art. 9 del CCNL dirigenza medica e veterinaria, secondo biennio economico 2008-2009, per la parte eccedente la somma di euro 433.409,82 per l’anno 2011, di euro 1.383.037,96 per l’anno 2012 e di euro 2.130.092,54 per l’anno 2013, e ha compensato le spese di giudizio. 3. La Corte d’Appello di Napoli, dinanzi alla quale hanno proposto impugnazione sia la A.S.L. Caserta che i soli dirigenti medici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello principale della A.S.L., atteso che la sentenza di primo grado aveva ben individuato la erroneità della decurtazione lineare operata dalla A.S.L., sia pure non traendo le opportune conseguenze in ordine alla correlata erroneità delle trattenute effettuate sulla retribuzione dei lavoratori in dipendenza dell’illegittimo criterio adottato. La A.S.L. aveva disposto in modo arbitrario una riduzione nella misura del 30%. Il giudice di secondo grado ha accolto l’appello incidentale proposto dai suddetti due lavoratori e ha ordinato alla A.S.L. la condanna della A.S.L. di Caserta al pagamento della somma di euro 1.472,50 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di euro 2.723,04, in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre per ognuno interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno exart. 16 della lege n. 412 del 1991 dalla maturazione del credito al soddisfo. 4. La motivazione della sentenza di appello richiama l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con mod., dalla legge n. 122 del 2010, che ha stabilito che l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo dell’anno 2010; lo stesso era comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Ricorda che con il decreto n. 63 del 2010, adottato dal Commissario ad actaper la sanità della Regione Campania, era stata prescritta la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale, con particolare riguardo al blocco del turn-over e alla rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale e alla diminuzione delle posizioni organizzative e di coordinamento. La ratio della norma, che riguardava le risorse per il trattamento accessorio e non quello fondamentale, andava rinvenuta nell’esigenza di fissare un tetto alle risorse destinate al trattamento economico accessorio e non a quello fondamentale. Invece la A.S.L. aveva operato una riduzione forfettaria identica per tutti i lavoratori. Il criterio utilizzato dall'Azienda era illegittimo e non consentiva alla stessa di operare le trattenute che dovevano essere rimborsate.La Corte d’Appello ha affermato, quindi, la legittimità del criterio indicato con il decreto 760 del 2013 recante “Determinazione dei fondi contrattuali dell’Area negoziale della dirigenza medica e veterinaria per l’anno 2013”, che sancisce, in ragione delle linee di indirizzo adottate con decreto Commissariale n. 23 del 2013, che il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e il fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato vadano ridotti considerando la quota calcolata con riferimento ai dati dell'anno precedente, e dividendo l'ammontare di ogni singolo fondo per il numero di dipendenti che finanzia. Ma ciò non significava che nessun intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione dei ricorrenti, da compiersi secondo il corretto criterio adottato dallo stesso datore di lavoro con riferimento all'annualità 2013. Doveva essere quindi cura dell'azienda conformarsi ai principi del decreto- legge 78 del 2010, operando le corrette decurtazioni. Nel rispetto della normativa primaria, anche all'esito della graduazione delle funzioni dirigenziali. 5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’A.S.L. Caserta, prospettando due motivi di ricorso, assistiti da memoria. 6. I lavoratori sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge della sentenza impugnata in relazione al d.l. n. 78 del 2010, conv., con mod., dalla legge n. 122 del 2010 e del decreto n. 63 del 2010 del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario per la regione Campania (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). L’A.S.L. prospettache la Corte d'Appello non ha tenuto conto delle necessità di risanamento del Servizio sanitario nazionale della Regione Campania e delle norme del contratto collettivo che regolano la retribuzione di posizione. Con il provvedimento di nomina del Commissario ad acta venivanostabilite misure di razionalizzazione e dicontenimento della spesa per il personale. Ricorda la giurisprudenza amministrativa che è intervenuta sulle funzioni e sui poteri del Commissario ad acta, nonché l a giurisprudenza costituzionale che ha affermato che le funzioni amministrative del Commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di rientro per i l disavanzo sanitario, previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali. Pertanto, la singola A .S.L. non poteva sottrarsi ai poteri del Commissario ad acta, ed era obbligata a seguire quanto da questi disposto in virtù dei poteri conferitigli. La ricorrente ricorda, quindi, il decreto n. 63 del 2010 , con il quale il Commissario ad actaapprovava le Linee regionali di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali per le aziende sanitarie della Campania, al fine di pervenire a procedure omogenee tra le medesime. In particolare, per il fondo che finanzia la retribuzione di posizione unificata e variabile aziendale , l’indennità di specifica medica, indennità di direzione di struttura complessa e l'eventuale specifico trattamento, si devono considerare le singole voci su base annuale, comprensiva di tredicesima mensilità del singolo dirigente cessato. A dette Linee di indirizzo si è adeguata essa A.S.L. , come pacifico e non contestato dai lavoratori. La norma del decreto-legge stabilisce un tetto massimo per il trattamento accessorio del personale, prevedendo una riduzione degli stessi fondi.Non era ravvisabile un diritto soggettivo in capo ai ricorrenti originari, in quanto non era stata intaccata la componente minima e fissa della retribuzione di posizione. Ricorda che l’unica voce stipendiale gravante sul Fondo di posizione suscettibile di riduzione per effetto e applicazione delle norme, era la retribuzione di posizione variabile aziendale che è componente della retribuzione accessoria e non di quella fondamentale. La previsione legislativa laddove stabiliva che l e risorse non potevano superare il tetto stabilito, non vuol dire che non possa essere anche inferiore, pure per diverse determinazioni del datore di lavoro, specialmente nel caso di ragioni commissariate ai fini dell’attuazione del piano di rientro sanitario. 2. Con il secondo motivo di ricorso è proposta la violazione e falsa applicazione di legge e dei contratti e accordi collettivi nazionali in relazione all’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, area medico veterinaria e all’art. 55, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996, area medico veterinaria (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Assume la ricorrente che nella specie si era in presenza della necessità di una riduzione proporzionale per tutti i dirigenti medici, senza che tanto abbia c olpito il valore economico minimo contrattuale. Da parte della A.S.L. era stata rispettata la funzione svoltadai dirigenti medici, avendo effettuato una r iduzione che ha inciso in modo proporzionale rispetto al percepito a titolo accessorio, che a sua volta era già ab origine differente a seconda delle specifiche funzioni rivestite. La componente varia bile d ella retribuzione è stata determinata e poi ridotta del 30% a seguito delle necessità legate al risanamento del sistema sanitario, della Regione Campania. La riduzione del 30% è intervenuta in uguale maniera per tutti dirigenti, così, rispettando la diversa graduazione delle funzioni come stabilita, anche con la partecipazione di organizzazioni sindacali.3. La sentenza nella parte in cui haaffermato che l'illegittimità del criterio adottato, non implicava che nessun intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione dei ricorrenti originari, che avrebbe dovuto essere effettuato secondo il criterio adottato dallo stesso datore di lavoro con riguardo l'annualità 2013, a vrebbe dovuto di sporre una trattenuta minore rispetto a quella disposta pari al 30%, ed invece aveva condannato l' A.S.L. al pagamento per intero di quanto trattenuto. 4. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati per quanto di ragione, come di seguito esposto. Il ricorso pone, nella sostanza, le seguenti questioni: oggetto e legittimità della cristallizzazione e della riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio previste dall’ art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, con. mod. dalla legge n. 122 del 2010; modalità attuativa della prevista riduzione delle risorse in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; ricaduta della cristallizzazione/riduzione delle risorse sui trattamenti economici accessori individuali. 5. Occorre premettere che l’art 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede che il trattamento economico fondamentale e accessorio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è definito dai contratti collettivi, i quali (comma 3) stabiliscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione; c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. 6. Per l’erogazione della retribuzione accessoria - in cui si inscrivono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti medici - al fine di premiare il merito e la performance dei dipendenti, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, sono destinate apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (si v., Corte cost. n. 190 del 2022). Vengono in rilievo: il “Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” (art. 9 CCNL economico Area dirigenza medica veterinaria 2008/2009, richiamato nella sentenza di appello); il Fondo “Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro” (art. 10, CCNL cit.); il “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” (art. 11, CCNL cit.). 7. L’art. 40, comma 3-bis, secondo periodo, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, ha rafforzato il rapporto tra performance e buon andamento dell’Amministrazione, già introdotto, nei sensi sopra richiamati, dalla riforma dettata dal d.lgs. n. 150 del 2009, prevedendo che “La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento”.8. L'art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996 Area dirigenza medica e veterinaria, richiamato nella sentenza di appello , dispone che le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero della Sanità, determinano lagraduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico diposizione. Laretribuzione di posizione è, quindi, una componente del trattamento economico accessorio dei dirigenti di I e II livello dell’Area medico -veterinaria che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dal comma 3 del medesimo art. 51, è collegata all'incarico agli stessi conferito dall'Azienda. Essa è composta di una parte fissa e di una parte variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base allagraduazione delle funzioni. La corresponsione della parte variabile dellaretribuzione di posizione richiede la “pesatura” delle singole attività dirigenziali, da cui deriva la determinazione della quota di pertinenza del singolo medico, che, altrimenti, deve essere corrisposta, nella sola quota minima ed “invariabile” prevista dalla contrattazione collettiva (cfr., ex aliis, Cass., n. 10613 del 2023 e giurisprudenza ivi richiamata). 9. Laretribuzione di risultato , in quanto connessa al raggiungimento di obiettivi, ha una giustificazione autonoma rispetto alla retribuzione di posizione. 10. In relazione al rapporto tra le risorse destinate alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, si può ricordare come questa Corte (Cass., n. 9040 del 2023, cui adde, ex aliis, Cass. 29855 del 2023) ha affermato (in fattispecie relativa alle conseguenze risarcitorie della mancata graduazione delle funzioni, che la mancata attivazione e completamento del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, legittima il dirigente medico interessato a chiedere, non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione - Cass., n. 29716 del 2023) che se la retribuzione di posizione per qualche ragione non sia in tutto o in parte erogata e se da ciò derivi la disponibilità di importi sul corrispondente fondo, essi vengono imputati alla retribuzione di risultato del medesimo anno, che può subire in tal modo un incremento. In tal modo, lo stesso identico evento che è ragione di inadempimento (omessa graduazione e corresponsione dell'indennità di posizione parte variabile) è ragione del beneficio consistente nell'incremento della retribuzione di risultato. Dunque, qualora il dirigente medico in ragione di ciò, abbia ottenuto una maggiore retribuzione di risultato, si determina quindi una tipica ipotesi di compensatio lucri cum damno, rispetto alla mancata erogazione della retribuzione di posizione parte variabile, la quale certamente ricorre quando il "vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, quali suoi effetti contrapposti. 11. Tanto premesso, si osserva che poiché la misura economica della retribuzione trova (necessario) fondamento nella contrattazione collettiva, si stabilizza in capo al dipendente il diritto alla percezione della stessa come prevista da quest’ultima, atteso che l’Amministrazione datrice di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili stabilite dal legislatore che operano anche per la contrattazione, non ha alcun potere di disposizione sull’applicazione del contratto collettivo del Comparto di appartenenza (si v., Cass., n. 6090 del 2021).Consegue a ciò che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato, per il principio di pari trattamento, di cui al medesimo art. 45 del d.lgs., sono vietati da parte del datore di lavoro trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (cfr., ex multis, Cass., n. 18523 del 2022, n. 12106 del 2022, n. 11008 del 2022), anche se ciò non esclude differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive. 12. Nella fattispecie in esame trova applicazione l’art. 9, comma 2- bis, del d.l. n. 78 del 2010, in ragione del quale, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale, la A.S.L Caserta disponeva la riduzione nella misura del 30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico per la dirigenza medica e veterinaria, fino alla revisione della graduazione delle funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti medici. 13. In aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, l'art. 9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all’importo dell’anno 2010 (comma 2-bis), salvo riduzione in ragione della riduzione del personale in servizio (si v., Cass., n. 6930 del 2021). Tali norme costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che si applicano a tutte le Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e integrano disposizione inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (si v., Cass., n. 5138 del 2022). 14. [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi ha più volte affermato che nell'ambito dell'impiego pubblico privatizzato l’autonomia collettiva può venire compressa o, addirittura, annullata nei suoi esiti concreti e ciò non solo quando introduca un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto dalla legge, ma anche quando sussista l’esigenza di salvaguardia di superiori interessi generali (sentenze n. 219 del 2014, n. 40 del 2007, n. 393 del 2000, n. 143 del 1998, n. 124 del 1991, n. 34 del 1985, sentenza n. 178 del 2015, sentenza n. 169 del 2017, come illustrato da Cass., n. 5138 del 2022). Si è comunque precisato (sentenza n. 65 del 2016) che il meccanismo legislativo dei tagli lineari non impone di effettuare riduzioni di identica dimensione in tutti i settori, ma di intervenire in ciascuno di questi, limitandosi ad individuare un importo complessivo di risparmio e lasciando alle Regioni il potere di decidere l’entità dell’intervento in ogni singolo ambito. 15. Le disposizioni statali di contenimento della spesa relativa al personale delle Amministrazioni pubbliche hanno superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte Cost. n. 200 del 2018 e la giurisprudenza richiamata in motivazione) e soltanto il regime di sospensione della contrattazione collettiva, di cui al comma 17 dell’art. 9 d.l. n. 78 del 2010 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo ma, unicamente, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 178 del 2015. Con quest’ultima decisione la Corte ha osservato, quanto al d.l. n. 78 del 2010, che lo stesso “risponde all'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato” ed ha conseguentemente escluso l’ipotizzata violazione degli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost. «in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato» (Cass., n. 5138 del 2022, cit.). 16. Dunque, il comma 2-bisdell’art. 9 del medesimo decreto- legge prevede: “A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (…)”. Il trattamento accessorio è tradizionalmente collegato alla posizione di lavoro e alla produttività. 17. Il dato testuale contenuto nell'art. 9, comma 2-bis, attesta in modo chiaro e non equivocabile che il limite delle risorse disponibili deve essere “cristallizzato” nell’importo corrispondente a quello dell'anno 2010. Il legislatore ha poi stabilito una misura volta altresì a ridurre ulteriormente le risorse, già cristallizzate al 2010. La riduzione del numero dei dirigenti in servizio determina la automatica riduzione in misura proporzionale delle risorse. Questo significa che, ove vi siano nel corso di ciascun anno cessazioni dal servizio, le risorse in origine destinate alla remunerazione dei dirigenti cessati dal servizio, gravanti sui Fondi contrattuali dell’Area negoziale della dirigenza medica e veterinaria, devono essere decurtate in relazione alle stesse (si v., Cass. 6930 del 2021, paragrafi 55-61). Diversamente, come già affermato dalla sentenza da ultimo richiamata e dal Procuratore Generale, si avrebbe l'aumento della consistenza delle risorse, atteso il minor numero di lavoratori, rispetto all’anno 2010, così venendo disattesala lettera della norma e la sua finalità di risparmio della spesa pubblica. 18. Per dare attuazione alla previsione “ridotto in misura proporzionale” e quindi al criterio indicato dal legislatore, l’ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente. Contrasta con la lettera della norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello effettuato dalla A.S.L. in misura del 30%. 19. È indubbio che, se non si sia proceduto ad applicare la “cristallizzazione” al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del Fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto. Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del 30% della quota variabile per ciascun medico, anche perché, come stabilito da questa S.C. (Cass. n. 6930/2012 cit., punto 64), “il trattamento economico complessivamente goduto … non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius”. In mancanza di una tempestiva applicazione della regola di cui all’art. 9, co. 2-bis cit., l’operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali e quindi procedere attraverso: - il ricalcolo dei Fondi secondo il disposto dell’art. 9, co. 2 - bis , depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato; - il calcolo di quanto spettante a ciascun medico;- la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico; - la conseguente individuazione degli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire. Tale ricalcolo non attiene in sé alla determinazione economica dei Fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010 e dunque si tratta di pretesa che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario. Viene in rilievo, infatti, la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali la legittimità del comportamento datoriale è censurata in via del tutto incidentale; come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite (in fattispecie relativa al pagamento delle differenze arretrate in relazione alla quote residue di fondi contrattuali), il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e sulla base delle richieste avanzate, non necessita per assumere consistenza della rimozione provvedimenti di macro-organizzazione (Cass., S.U., n. 33365 del 2022). Potrà semmai essere valutato se un tale calcolo possa avvenire più semplicemente prendendo a base gli importi della componente variabile di interesse corrisposta annualmente dal 2011 in avanti e detraendo quanto attribuito annualmente per essa nel 2010; la differenza tra il primo importo ed il secondo essendo quanto la A.S.L. aveva in ipotesi diritto a recuperare sulla base di una corretta applicazione della normativa. È dunque su tali basi che si deve procedere alla valutazione dell’esistenza o meno di un dare-avere tra le parti. 20. Non può poi dirsi che –come ritenuto dal giudice di prime cure – a giustificare il taglio del 30% possa addursi un generico intento di rivedere le graduazioni.La revisione delle graduazioni in sé riguarda solo le proporzioni, attraverso punteggi ponderati, in cui i Fondi vanno divisi tra gli aventi diritto (v. art. 51 CCNL 26.11.1996) e dunque non ha a che vedere con l’ammontare di tali Fondi. L’attuazione di una revisione postula di regola l’avvio di un procedimento identico a quello di originaria graduazione (art. 51, cit. co. 3), se del caso con fissazione di una data ex tunc da cui far decorrere tale rideterminazione. Ma se anche sivolesse ammettere che il datore di lavoro possa dare corso a misure provvisorie in attesa dell’iter proprio delle nuove graduazioni, ciò dovrebbe evidentemente avvenire richiamando le ragioni di un tale necessità di revisione dell’assetto ponderale e dando contestualmente avvio al procedimento di revisione. Presupposti tutti che nulla hanno a che vedere con la rideterminazione dei Fondi che sta alla base del taglio a forfait del 30% per tutti i dipendenti interessati, quale attuato dalla ASL. 21. La Corte d’Appello, pur avendo correttamente ritenuto legittima la riduzione delle risorse disposta dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2010, ha ritenuto che non sia stata corretta la modalità della riduzione del trattamento accessorio variabile, operata attraverso una trattenuta percentuale del 30%, ma ha poi calcolato il dovuto prendendo a base quanto erogato fino al novembre 2012 e quanto erogato dopo quel mese, determinando la differenza, ma senza mostrare di avere considerato l’avvenuta riduzione dei Fondi per effetto delle cessazione dal servizio, profilo che va viceversa verificato per avere certezza di una corretta determinazione del dare-avere. 22. Pertanto la sentenza di appello deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napol