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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 46728/2023

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a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 dicembre 1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 Marzo 1973 Avverso l'ordinanza resa il 6 Aprile 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di riqualificare il ricorso come appello. [OSCURATO:PERSONA] E IN N1/411t111-1'9 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di dissequestro avente ad oggetto la ditta Super auto, un'azienda agricola e i relativi compendi già sottoposti a sequestro preventivo con ordinanza del 1.2 dicembre 2019, in relazione al reato di fittizia intestazione aggravata contestato a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di fatto dell'attività imprenditoriale in luogo di [OSCURATO:PERSONA], intestataria formale della ditta sequestrata.

Il tribunale ha osservato che il sequestro preventivo è stato emesso ai sensi degli artt. 321 cod. proc.pen. e 240 cod.pen. con finalità preventive e in vista della confisca del bene destinato a commettere il reato o che ne costituisce il prodotto,il profitto o il prezzo, osservando che secondo l'ipotesi accusatoria il bene di cui si chiede il dissequestro costituisce da un lato l'oggetto del reato, essendo un'attività commerciale fittiziamente intestata a terzi e dall'altro utilizzato per commettere il reato quale impresa individuale. 2.Avverso detta pronunzia propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'ari:. 125 cod. proc.pen. che prevedono l'obbligo motivazionale di ogni provvedimento giurisdizionale versando , nel caso in esameyuna ipotesi di motivazione apparente, in quanto la difesa ha allegato corposa documentazione ma il tribunale non ha preso in considerazione le argomentazioni difensive, limitandosi a osservare che il bene di cui si chiede il dissequestro costituisce l'oggetto del reato di intestazione fittizia di beni ed è destinato ad essere strumento di esecuzione del reato sotto il profilo della gestione dell'impresa individuale.

Così facendo il tribunale ha reso una motivazione del tutto apparente eludendo l'onere motivazionale.

3. L'impugnazione proposta deve essere qualificata come appello e va di conseguenza trasmessa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sezione per il riesame, in quanto avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo non può essere proposto ricorso immediato per cassazione, ma appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato il ricorso proposto come appello e trasmesso gli atti al tribunale del riesame). (Sez. 2, Sentenza n. 11869 del 08/02/2017 Cc. (dep. 10/03/2017 ) Rv. 269689 - 01) P.Q.M.

Qualificati i ricorsi come appelli ex art. 322 bis e 568 ultimo comma cod. proc.pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 cod. proc.pen.

Roma 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 dicembre 1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 Marzo 1973 Avverso l'ordinanza resa il 6 Aprile 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di riqualificare il ricorso come appello. [OSCURATO:PERSONA] E IN N1/411t111-1'9 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di dissequestro avente ad oggetto la ditta Super auto, un'azienda agricola e i relativi compendi già sottoposti a sequestro preventivo con ordinanza del 1.2 dicembre 2019, in relazione al reato di fittizia intestazione aggravata contestato a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di fatto dell'attività imprenditoriale in luogo di [OSCURATO:PERSONA], intestataria formale della ditta sequestrata. Il tribunale ha osservato che il sequestro preventivo è stato emesso ai sensi degli artt. 321 cod. proc.pen. e 240 cod.pen. con finalità preventive e in vista della confisca del bene destinato a commettere il reato o che ne costituisce il prodotto,il profitto o il prezzo, osservando che secondo l'ipotesi accusatoria il bene di cui si chiede il dissequestro costituisce da un lato l'oggetto del reato, essendo un'attività commerciale fittiziamente intestata a terzi e dall'altro utilizzato per commettere il reato quale impresa individuale. 2.Avverso detta pronunzia propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'ari:. 125 cod. proc.pen. che prevedono l'obbligo motivazionale di ogni provvedimento giurisdizionale versando , nel caso in esameyuna ipotesi di motivazione apparente, in quanto la difesa ha allegato corposa documentazione ma il tribunale non ha preso in considerazione le argomentazioni difensive, limitandosi a osservare che il bene di cui si chiede il dissequestro costituisce l'oggetto del reato di intestazione fittizia di beni ed è destinato ad essere strumento di esecuzione del reato sotto il profilo della gestione dell'impresa individuale. Così facendo il tribunale ha reso una motivazione del tutto apparente eludendo l'onere motivazionale. 3. L'impugnazione proposta deve essere qualificata come appello e va di conseguenza trasmessa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sezione per il riesame, in quanto avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo non può essere proposto ricorso immediato per cassazione, ma appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato il ricorso proposto come appello e trasmesso gli atti al tribunale del riesame). (Sez. 2, Sentenza n. 11869 del 08/02/2017 Cc. (dep. 10/03/2017 ) Rv. 269689 - 01) P.Q.M. Qualificati i ricorsi come appelli ex art. 322 bis e 568 ultimo comma cod. proc.pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 cod. proc.pen. Roma 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] DEPO
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